IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e in particolare, l'art. 5 comma 2,  lettera
e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere
di  emanare  direttive  per  assicurare  l'imparzialita',   il   buon
andamento e l'efficienza degli uffici pubblici; 
  Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4
agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
economico e  sociale,  per  il  contenimento  della  spesa  pubblica,
nonche' interventi in materia di  entrate  e  contrasto  all'evasione
fiscale», ed in particolare i commi 1, 2 e 2-bis  dell'art.  29,  che
prevedono,  rispettivamente,  la  riduzione  del  trenta  per  cento,
rispetto a quella sostenuta nell'anno  2005,  della  spesa  sostenuta
dalle  amministrazioni  pubbliche  per  organi  collegiali  e   altri
organismi, anche monocratici, comunque  denominati;  il  riordino  di
tali organismi, anche  mediante  soppressione  o  accorpamento  delle
strutture; la verifica della perdurante utilita' di ciascun organismo
ai fini dell'eventuale proroga di durata dello stesso; 
  Vista  la  circolare  del  21  novembre  2006  del   Ministro   per
l'attuazione del programma di governo di concerto con il Ministro per
le riforme e le innovazioni della p.a, recante  «Linee  di  indirizzo
per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29
del  decreto  legge  4  luglio  2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248»,  con  la  quale
vengono, tra l'altro, forniti chiarimenti  in  ordine  all'ambito  di
applicazione delle norme cui le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad  attenersi,  sotto  il  profilo  sia  soggettivo  (amministrazioni
destinatarie), sia oggettivo (organismi destinatari); 
  Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in  legge
6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,   ed   in
particolare  l'art.  68,  che  prevede  la  realizzazione,  entro  il
triennio  2009-2011,  della  graduale   riduzione   degli   organismi
collegiali fino al definitivo trasferimento delle attivita'  ad  essi
demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni; 
  Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  in  legge
30 luglio 2010,  n.  122,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'  economica»,  ed  in
particolare  l'art.  6,  comma  1,  il  quale   stabilisce   che   la
partecipazione agli organi collegiali di cui all'art.  68,  comma  1,
del  decreto  legge  n.  112/2008  e'  onorifica  e  puo'  dar  luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove  previsto  dalla
normativa vigente; 
  Considerato  che  la  successione  delle   anzidette   disposizioni
riguardanti la medesima materia comporta la necessita'  di  elaborare
soluzioni interpretative che consentano di evitare l'espletamento  di
adempimenti amministrativi da  ritenersi  superflui  e  comunque  non
funzionali  al  raggiungimento  delle  finalita'   perseguite   dalla
normativa. 
  Rilevato che sono tuttora in corso attivita'  amministrative  volte
all'attuazione della disposizione  di  cui  all'art.  29  del  citato
decreto legge n. 223/2006, in vista della valutazione  di  perdurante
utilita'   degli   organismi   collegiali    operanti    presso    le
amministrazioni statali; 
  Constatato che la sopraggiunta disciplina dettata dall'art.  6  del
citato decreto legge n. 78/2010, essendo finalizzata ad  operare  una
riduzione  dei  costi  derivanti  dal  funzionamento   degli   organi
collegiali,   gia'   contemplata   dalle   previgenti   disposizioni,
attraverso il diverso meccanismo della soppressione degli  emolumenti
connessi alla partecipazione  dei  componenti,  impone  di  elaborare
soluzioni  attuative  tali  da  armonizzarne  le  previsioni  con  la
previgente disciplina, in assenza di espresse norme di coordinamento; 
  Ritenuta   pertanto   la   necessita'   di   formulare    indirizzi
interpretativi delle citate disposizioni alle  amministrazioni  dello
Stato; 
  Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                       la seguente direttiva: 
 
1. Premessa 
  1.1. L'art. 29, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto  la  riduzione
del  trenta  per  cento  della  spesa  complessiva  sostenuta   dalle
amministrazioni pubbliche per organi collegiali  e  altri  organismi,
anche monocratici, comunque denominati, rispetto a  quella  sostenuta
nel 2005.  A  tal  fine,  esso  stabilisce  che  «le  amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, le  necessarie  misure  di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione  si  aggiunge  a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266». 
  Per  realizzare  le  finalita'  di  contenimento  delle  spese,  le
disposizioni   di   cui   ai   successivi   commi   impongono    alle
amministrazioni statali di procedere  al  riordino  degli  organismi,
anche mediante  soppressione  o  accorpamento  delle  strutture,  con
regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per gli organismi  previsti  dalla  legge  o  da
regolamento e,  per  i  restanti,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta del Ministro competente.  I  provvedimenti
devono tenere conto di taluni criteri, tra i quali  l'indicazione  di
un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che
alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente  soppresso
(comma 2, lettera e-bis). 
  Il successivo comma 2-bis (aggiunto  dalla  legge  di  conversione)
stabilisce che: «La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  valuta,
prima  della  scadenza  del  termine  di   durata   degli   organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di  concerto
con l'amministrazione di settore competente, la  perdurante  utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative  per  l'eventuale
proroga della durata dello stesso». 
  1.2. In prosieguo di tempo, e' intervenuto l'art.  68  del  decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto  2008,  n.
133, il quale  si  e'  proposto  di  favorire  il  completamento  del
programma di riduzione  degli  organismi  collegiali  e  degli  altri
organismi, gia' impostato dall'art. 29 del decreto legge n. 223/2006,
da attuarsi con la realizzazione, entro il triennio 2009-2011,  della
graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento
delle attivita' ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali
delle amministrazioni. Le norme dispongono quanto segue: 
    «1. Ai fini dell'attuazione del  comma  2-bis  dell'art.  29  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri  di  rigorosa
selezione,  per  la  valutazione  della  perdurante  utilita'   degli
organismi collegiali operanti presso la  pubblica  amministrazione  e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di
tali organismi fino al definitivo trasferimento  delle  attivita'  ad
essi   demandate   nell'ambito   di   quelle   istituzionali    delle
amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis
del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del  2006  gli  organismi
collegiali: 
      istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata
al raggiungimento  di  specifici  obiettivi  o  alla  definizione  di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non
abbiano ancora conseguito le predette finalita'; 
      istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che  non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
      svolgenti funzioni riconducibili alle competenze  previste  dai
regolamenti  di  organizzazione   per   gli   uffici   di   struttura
dirigenziale di primo e secondo livello  dell'amministrazione  presso
la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi  siano  competenze  di
piu' amministrazioni, alla conferenza di servizi. 
    2. Nei casi in cui, in attuazione del comma  2-bis  dell'art.  29
del  citato  decreto-legge  n.  223  del  2006   venga   riconosciuta
l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1,  la  proroga
e' concessa per un periodo non superiore  a  due  anni.  In  sede  di
concessione della proroga prevista dal citato  comma  2-bis  dovranno
inoltre  prevedersi   ulteriori   obiettivi   di   contenimento   dei
trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando  i
compensi collegati alla  presenza  rispetto  a  quelli  forfetari  od
onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti,  di
nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita'
sede dell'organismo. 
    3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del Ministro competente, sono individuati  gli  organismi  collegiali
ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi,  in
modo tale da assicurare un ulteriore  contenimento  della  spesa  non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato  art.  29  del
decreto-legge n. 223 del 2006. 
    4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1  dell'art.  29  del
citato decreto-legge n.  223  del  2006  riferita  all'anno  2006  si
applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data
di entrata in vigore del citato decreto-legge». 
  1.3. Infine, l'art. 6 del decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito in legge n.  122/2010,  al  comma  1,  primo  periodo,  ha
previsto che: 
  «1. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non
possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. 
2. Destinatari 
  La presente direttiva e' destinata alle  pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gia' destinatarie delle disposizioni  di  cui  all'art.  29  del
decreto legge n. 223/2006, inclusi gli enti  dalle  stesse  vigilati,
presso le quali sono incardinati gli organismi  collegiali  presi  in
considerazione della previgente normativa. 
  Alle amministrazione destinatarie sono  fornite,  qui  di  seguito,
indicazioni   interpretative   della   disciplina   attinente    alla
fattispecie, finalizzate  al  superamento  di  difficolta'  attuative
dovute all'assenza di soluzioni normative  di  coordinamento  tra  le
varie disposizioni susseguitesi nella materia. 
3. Indirizzi interpretativi delle disposizioni 
  L'art. 29, comma 2-bis, del decreto  legge  n.  223/2006,  come  il
successivo art. 68 del decreto legge n. 112/2008,  recava  misure  di
contenimento della spesa da realizzarsi mediante  il  riordino  degli
organismi collegiali. Alle medesime finalita' sono, da ultimo,  anche
ispirate le disposizioni dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010, le
quali, sostanzialmente, danno contenuto alle indicazioni di carattere
programmatico fornite dall'art. 68 del  decreto  legge  n.  112/2008.
Quest'ultimo ha infatti disposto che, ove agli  organismi  collegiali
interessati dalla disciplina venga riconosciuta l'utilita'  ai  sensi
del comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006,  dovranno
prevedersi  «ulteriori  obiettivi  di  contenimento  dei  trattamenti
economici da corrispondere ai  componenti  privilegiando  i  compensi
collegati   alla   presenza   rispetto   a   quelli   forfetari    od
omnicomprensivi». 
  Da  una  lettura  coordinata  delle  disposizioni,  emerge  che  il
principale obiettivo che  si  e'  prefissato  il  legislatore  e'  la
riduzione  della  spesa  pubblica,  una  componente  della  quale  e'
rappresentata  dalla  spesa  per  il  funzionamento  degli  organismi
collegiali. Il riordino, con conseguente riduzione di questi  ultimi,
costituisce, pertanto, uno dei mezzi per raggiungere  il  fine  della
riduzione di spesa, talche' le norme  che  dispongono  in  tal  senso
vanno lette in funzione del perseguimento di tale finalita'. 
  In prosieguo di tempo, la novella del 2010, avendo previsto che  la
partecipazione agli organi collegiali de quo e'  onorifica,  fornisce
una chiave interpretativa autentica  della  voluntas  espressa  dalle
previgenti disposizioni, nel senso che individua in concreto la reale
portata del complesso delle preesistenti disposizioni ed  interviene,
di conseguenza, sull'oggetto specifico dell'attenzione del precedente
legislatore, che era, si', appuntata sugli organismi  collegiali,  ma
in  un'ottica  che  non  li  assumeva  in  riferimento   nella   loro
soggettivita', bensi' nella loro  idoneita'  a  produrre  effetti  di
spesa. 
  La disposizione di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010,  in
definitiva,  focalizza  l'attenzione  sui  soli  effetti   di   spesa
derivanti  dal   funzionamento   degli   organi   collegiali,   senza
preoccuparsi di ribadire che la graduale  riduzione  degli  organismi
collegiali prevista dalle norme previgenti costituisce il  principale
meccanismo  per  la  realizzazione  di  una  riduzione  degli   oneri
pubblici. 
  L'assenza di un esplicito richiamo al procedimento di riduzione del
novero degli organismi collegiali, introdotto dalle norme precedenti,
lascia ragionevolmente presumere che lo  strumento,  individuato  dal
legislatore del 2006 come  funzionale  al  contenimento  della  spesa
pubblica, potrebbe risultare  non  piu'  necessario  a  questo  fine,
essendo quest'ultimo raggiungibile attraverso la  soppressione  degli
emolumenti connessi alla partecipazione agli organismi stessi. 
  E  tuttavia,  la  mancanza  di  una  espressa   abrogazione   delle
preesistenti disposizioni impone di valutare attentamente la coerenza
sistematica  dell'intero  impianto  e,  in   particolare,   l'attuale
utilita' del meccanismo di proroga previsto dal comma 2-bis dell'art.
29 e dai commi 2 e 3  dell'art.  68,  alla  luce  di  una  disciplina
sopravvenuta che ha  sancito,  in  via  generale  ed  automatica,  la
gratuita' della partecipazione agli organi collegiali. Disciplina che
ha cosi' risolto, con una diversa e  piu'  radicale  prospettiva,  la
problematica del contenimento dei costi di funzionamento di  siffatti
organismi. 
  Venuta meno tale problematica, l'unica valenza di  tale  meccanismo
di proroga e' da rinvenirsi nella  previa  effettiva  valutazione  da
parte dei Ministri competenti della perdurante utilita' di  organismi
collegiali, le cui funzioni, gratuitamente  esercitate,  non  possano
essere soppresse o trasferite ad amministrazioni  svolgenti  funzioni
omogenee, ma appaiono tuttora rivestire carattere  di  attualita'  ed
utilita' nel pubblico interesse. 
  In attesa di un intervento normativo finalizzato ad  assicurare  il
coordinamento delle disposizioni susseguitesi  in  subiecta  materia,
appare  comunque  necessario  dettare,   sulla   base   della   linea
ermeneutica    individuata,    le    opportune    indicazioni    alle
Amministrazioni destinatarie. 
4. Indicazioni attuative 
  4.1. Il riferimento agli organi  collegiali  di  cui  all'art.  68,
comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  contenuto
nell'art.  6  del  decreto  legge  n.  78/2010,   postula   l'attuale
necessaria sopravvivenza di  tali  organismi,  a  seguito  di  (gia')
intervenuto riconoscimento di loro perdurante  utilita'.  Ovviamente,
la partecipazione a tali organismi, dopo la loro  proroga,  non  puo'
che essere onorifica,  restando  salve  le  esclusioni  espressamente
previste dallo stesso art. 6. 
  4.2. Gli organismi collegiali, dei quali sia stata riconosciuta  la
perdurante utilita' con proposta del Ministro competente  debitamente
motivata ed inoltrata a questa Presidenza del Consiglio dei  Ministri
entro il termine di scadenza, debbono ritenersi operanti in regime di
proroga fino all'adozione dell'intervento normativo di  coordinamento
di cui sopra e, comunque, non oltre il termine di due anni  stabilito
dall'art. 68, comma 2, del decreto legge n. 112/2008. In  tal  senso,
anche al fine di perseguire l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa ed in osservanza del principio di economia  dei  mezzi
giuridici,  puo'  ritenersi   superata   l'adozione   del   complesso
procedimento di cui  al  comma  3  del  menzionato  art.  68,  attesa
l'intervenuta gratuita' della partecipazione a detti organismi. Resta
comunque ferma la necessita' per le amministrazioni di verificare che
sia assicurato il contenimento della spesa  non  inferiore  a  quello
conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n.  223
del 2006, trasmettendo i relativi dati al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato. 
  4.3. Il Dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  il  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo,  e'  incaricato  di  predispone,
d'intesa  con  i  corrispondenti  uffici  legislativi  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  uno   schema   di   provvedimento
normativo di coordinamento delle disposizioni vigenti in  materia  di
organismi collegiali delle pubbliche  amministrazioni,  diretto,  tra
l'altro,  a  fornire  un'interpretazione  autentica  delle   medesime
disposizioni in coerenza con  la  linea  individuata  dalla  presente
direttiva. 
  La presente direttiva, previa registrazione da  parte  della  Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 agosto 2010 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 12, foglio n. 34