IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
114, recante il regolamento per il riordino degli organismi  operanti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del  sopra
richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
198 del 27 agosto 2007, recante il riordino degli organismi  operanti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del  sopra
richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  in  particolare
l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009,
la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle  Autorita'  indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,  comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'  ridotta  del
30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007; 
  Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del  2008  ed  in
particolare il comma 1; 
  Visto altresi' il comma 2 del medesimo art. 68,  secondo  il  quale
nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis del citato art. 29 del
decreto-legge n. 223 del  2006,  sia  riconosciuta  l'utilita'  degli
organismi collegiali, la proroga  e'  concessa  per  un  periodo  non
superiore  a  due  anni  e  debbono,  inoltre,  prevedersi  ulteriori
obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da  corrispondere
ai  componenti  privilegiando  i  compensi  collegati  alla  presenza
rispetto  a  quelli  forfettari  od  onnicomprensivi   e   stabilendo
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al comma I
prevede che la partecipazione agli organi collegiali di cui  all'art.
68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito;
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica  e
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove
previsto dalla normativa vigente e gli eventuali gettoni di  presenza
non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera; 
  Considerato che quanto disposto dal primo  comma  dell'art.  6  del
medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 non si applica, tra gli  altri,
al Consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; 
  Ritenuto che gli organismi di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, non  rientrino  nelle  ipotesi  di
esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1,  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Viste le relazioni sull'attivita'  svolta  nel  biennio  2007/2009,
presentate da ciascuno degli organismi operanti presso  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ai  sensi  dell'art.  9  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  114,  e
dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  4
maggio 2007 per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente la
perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio; 
  Considerata l'utilita' di tutti gli organismi previsti dal  decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4  maggio  2007  in  quanto
indispensabili per la funzionalita'  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  o  comunque  strettamente  correlati   all'efficiente
svolgimento dei compiti di  controllo  e  vigilanza  nei  settori  di
competenza dello stesso; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per un biennio,  degli  organismi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  114,  e  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  maggio  2007,
operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli organismi di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
14 maggio 2007, n. 114, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall'art. 9,  comma  2,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007  e  dall'art.
68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2.  La  commissione  consultiva  per  le  infrazioni  valutarie  ed
antiriciclaggio di cui all'art. 1 del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 114, e' composta da 3 membri  effettivi  e  2  membri
supplenti, nominati ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007. 
  3.  La  retribuzione  massima  per  i  componenti   del   Consiglio
tecnico-scientifico degli esperti di cui all'art.  3  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, ed all'art.  7  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  gennaio  2008,  n.   43,   e'
determinata nell'importo annuo lordo complessivo di 120.000 euro. 
  4. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
201, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui  agli
articoli 4, 5 e 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 114, e' onorifica, essa puo' dar luogo esclusivamente
al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e  i
gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo  di
30 euro a seduta giornaliera.