IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio  2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel
quale si dispone che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si
applica anche  agli  interventi  all'estero  del  Dipartimento  della
protezione civile, per quanto di competenza, in coordinamento con  il
Ministero degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
settembre 2010 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31  dicembre
2010, lo stato di emergenza nel territorio del Pakistan; 
  Considerato che  il  sisma  che  ha  colpito  il  territorio  della
Repubblica del Pakistan ha  determinato  la  perdita  di  molte  vite
umane, numerosi feriti nonche' la distruzione di citta'  e  villaggi,
unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese; 
  Considerato che l'evento calamitoso in rassegna  ha  provocato  una
grave situazione  umanitaria  accompagnata  dal  progressivo  aumento
delle patologie caratteristiche delle aree alluvionate e del  rischio
della diffusione di epidemie; 
  Tenuto conto della comunicazione  del  Monitoring  and  Information
Centre  for  Civil  Protection  -  MIC  della   Commissione   europea
concernente la richiesta di  assistenza  inviata  dal  Governo  della
Repubblica Islamica del Pakistan; 
  Tenuto conto della nota del Dipartimento  della  protezione  civile
prot. DPC/VATA/0065860 del 30 agosto 2010  indirizzata  al  Direttore
centrale  della  protezione  civile  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia-Giulia - Regione Capofila in materia di protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita'  di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da  eventi  calamitosi
di particolare gravita'; 
  Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione
di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a  seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152; 
  Vista la nota del Ministero degli affari  esteri  del  2  settembre
2010; 
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nel quadro delle iniziative da adottare in  favore  dal  Governo
della  Repubblica  Islamica  del  Pakistan  per  fronteggiare  in  un
contesto di necessaria solidarieta' internazionale la  situazione  di
criticita' indicata in premessa,  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'  autorizzato  a
partecipare, in  coordinamento  con  la  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli  affari  esteri,  alle
iniziative poste in essere  dall'Unione  europea  per  consentire  il
soccorso e l'assistenza alla popolazione, avvalendosi  delle  risorse
umane e materiali all'uopo necessarie. 
  2. Per il perseguimento degli obiettivi  correlati  al  soccorso  e
all'assistenza  della  popolazione  della  Repubblica  Islamica   del
Pakistan interessata degli eventi alluvionali verificatisi a  partire
dal mese di luglio 2010,  il  Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province
Autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono  autorizzati  ad  effettuare
donazioni o cessioni a titolo  gratuito  a  favore  di  autorita'  di
governo anche locali  della  Repubblica  Islamica  del  Pakistan,  ad
organizzazioni non governative  e  ad  enti,  associazioni  ed  altre
strutture di assistenza umanitaria e sociale presenti sul  territorio
della  Repubblica  Islamica  del  Pakistan,  dei  necessari  beni   e
materiali da impiegarsi, anche  per  finalita'  di  prevenzione,  per
impedire  il  verificarsi  di   maggiori   danni   alle   popolazioni
interessate ed il peggioramento delle relative condizioni di vita.