IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita:
«Il presente testo unico non si  applica  ai  cittadini  degli  Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme  piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'art.  45  della  legge  6  marzo
1998, n. 40.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a  norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, concernente «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data  17  luglio  2009,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Mieli Paola, nata a Milano  il
giorno 21 luglio  1954,  di  cittadinanza  italiana,  ha  chiesto  il
riconoscimento della licenza di «Psychoanalist», conferita in data  3
febbraio 2006 dallo «State Education Department» della «University of
the State of New York» (U.S.A.), ai  fini  dell'esercizio  in  Italia
dell'attivita' psicoterapeutica; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279  del  25
marzo 2005; 
  Considerato che le suddette  pronunce,  seppur  riferite  a  titoli
comunitari,  statuiscono  un  principio   generale   applicabile   in
fattispecie analoghe; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo Ministero in  data  20  luglio  2010,  si  e'  ritenuto
sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in
questione; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire  dalla  data  del  presente  decreto,  la  licenza  di
«Psychoanalist», conferita in  data  3  febbraio  2006  dallo  «State
Education Department» della «University of the  State  of  New  York»
(U.S.A.) alla sig.ra Mieli Paola, nata a Milano il giorno  21  luglio
1954,  di  cittadinanza  italiana,  e'  riconosciuto   quale   titolo
abilitante all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica in Italia. 
  2. La dott.ssa Mieli Paola e', pertanto, autorizzata ad  esercitare
in Italia dell'attivita' psicoterapeutica, previa iscrizione all'albo
degli psicologi dell'ordine territorialmente competente, che provvede
ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 settembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi