IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Monti Iblei»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  11  ottobre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.255 del 2 novembre 2007, con il
quale l'organismo  «Agroqualita'  SpA»,  con  sede  in  Roma,  Piazza
Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad effettuare i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta «Monti Iblei»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dall'11 ottobre 2007, data di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che  il  Consorzio  di  tutela  dell'olio  extravergine
d'oliva Monti Iblei ha comunicato di  confermare  «Agroqualita'  SpA»
quale organismo di controllo e di certificazione della  denominazione
di origine protetta «Monti Iblei» ai sensi dei citati articoli  10  e
11 del predetto regolamento (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione  di  origine  protetta  «Monti
Iblei» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della  predetta
autorizzazione e il rinnovo  della  stessa,  al  fine  di  consentire
all'organismo «Agroqualita' SpA» la  predisposizione  del  piano  dei
controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  11  ottobre  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Agroqualita' SpA»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Agroqualita'
SpA» con decreto 11 ottobre 2007, ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta «Monti Iblei»,  registrata  con  il
regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24  novembre  1997  e'
prorogata   fino    all'emanazione    del    decreto    di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.