IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in  particolare  l'art.  6
che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art.
1,  comma  1025,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  196   (legge
finanziaria); 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  «Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 - S.O.) emanato ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273  e  recante  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della Carta dei  servizi  pubblici
del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che all'art. 11
stabilisce  ulteriori  principi  in  tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto  il  decreto-legge  3   ottobre   2006,   n.   262,   recante
«Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria»,
convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale, in particolare  apportando  -  al  comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che  e'
stata  poi  ulteriormente  modificata   dall'art.   8-duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 che ha, tra l'altro, introdotto  la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19 comma 9-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102
e che - a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge di conversione - abroga l'art.  1,  comma  1021,  della  citata
legge  n.  296/2006,  dettando  una  nuova  disciplina  in  tema   di
«sovrapprezzi» alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati «ope legis» a condizione che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65  del
1996 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economica  e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 1, comma  1025,  della  citata  legge  n.
296/2006; 
  Viste le note 27 ottobre 2009, n. 42437  e  17  novembre  2009,  n.
45947, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha trasmesso,  rispettivamente,  lo  schema  di  «convenzione  unica»
siglato in data 2 settembre 2009 tra ANAS  S.p.A.  e  Autostrada  dei
Fiori  S.p.A.,  corredato  dai  relativi  allegati  e  da   relazione
istruttoria, e documentazione integrativa; 
  Considerato che il NARS, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha reso
il parere n. 11/2009 con cui  si  e'  pronunciato  favorevolmente  in
merito allo schema di "convenzione unica" tra ANAS e  Autostrada  dei
Fiori  S.p.A.,  a  condizione  che  si  tenesse   conto   di   alcune
osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso; 
  Considerato che, con nota 4 marzo 2010, n. 9508, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alla  luce  di  quanto  previsto  dal
citato art. 2, comma 202, della  legge  n.  191/2009,  ha  richiesto,
previo parere del NARS,  l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  della
prima  seduta  utile  di  questo  Comitato  di   alcuni   schemi   di
«convenzione unica», tra cui quello all'esame; 
  Considerato che il NARS si e' nuovamente pronunziato  sul  predetto
schema di convenzione, nella riunione dell'11 maggio 2010 (parere  n.
10), alla luce del nuovo quadro normativo; 
  Considerato che Autostrada dei Fiori S.p.A.  non  ha  richiesto  ad
ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario  della  concessione
ai  sensi  della  citata  delibera  n.  39/2007  e  ha   optato   per
l'applicazione della formula tariffaria introdotta  a  seguito  delle
modifiche  all'art.  8-duodecies  del  decreto  legge   n.   59/2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 101/2008; 
  Considerato  che,  nel  corso  dell'istruttoria,  il  Ministero  di
settore ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato
ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di  pari  data,  con  la
quale il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  esprime  le
motivazioni  per  cui  non  ritiene  recepibili  le  indicazioni   di
carattere  generale  formulate  dal  NARS  in   merito   alle   cause
legittimanti  la  corresponsione  di  un  indennizzo  a  favore   del
concessionario  in  caso  di  recesso,  revoca  e  risoluzione  della
convenzione, alla rimodulazione del debito verso il fondo centrale di
garanzia ed alle verifiche sui parametri  di  costruzione  dei  piani
economico-finanziari; 
  Considerato che, con nota n. 40198 del 12 maggio 2010, il Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio
predisposto  dagli  uffici  di  questo  comitato  per   la   riunione
preparatoria dell'odierna seduta include  le  prescrizioni  richieste
dalla RGS anche in linea  con  le  indicazioni  del  NARS,  salve  le
definitive  valutazioni  dello  stesso  Ministero  in   ordine   alla
destinazione dei profitti aggiuntivi  derivanti  dall'incremento  del
volume di traffico rispetto alle previsioni; 
  Considerato che con successiva nota n. 43722 del  13  maggio  2010,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
RGS ha espresso le proprie  valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  n.  20656
dell'11 maggio 2010; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
  1. dei contenuti dello schema di «convenzione  unica»  siglata  tra
ANAS S.p.A. e Autostrada dei Fiori S.p.A. e, in particolare, che: 
    lo schema  di  convenzione  in  esame  ha  valore  ricognitivo  e
novativo della convezione stipulata in data 29 luglio 1999, ai  sensi
dell'art. 11 della legge n. 482/1992, approvata e resa  efficace  con
decreto legge n. 602/Segr. del 21 dicembre 1999; 
    lo schema ha ad oggetto la progettazione, costruzione e  gestione
del collegamento autostradale Savona - Ventimiglia,  della  lunghezza
complessiva pari a 113,3 km, di tutti gli interventi  gia'  assentiti
nella convenzione sottoscritta in data 29  luglio  1999,  nonche'  la
costruzione e l'esercizio di ulteriori opere  ai  sensi  del  decreto
legge n. 121/1989, convertito dalla legge n. 205/1989, nonche'  della
legge n. 33/1988, per un totale di 10,5 km. Sono, altresi',  affidate
alla  societa'  concessionaria  le  attivita'  di  progettazione   ed
esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti da esigenze  sia
di sicurezza del traffico che di mantenimento del servizio,  e  degli
interventi di adeguamento della viabilita' al servizio  delle  grandi
aree metropolitane previsti dall'art. 5 della legge n. 531/1982, gia'
previste dal piano  finanziario  allegato  alla  concessione  del  29
luglio 1999; 
    l'intervento di cui alla lettera i) della  convenzione  del  1999
(terza corsia tratto Savona - galleria Fornaci dal km. 45,180 al  km.
49,791) risulta  soppresso  in  quanto  non  autorizzato  dagli  enti
territorialmente competenti e sostituito  con  la  realizzazione  del
nuovo svincolo «Borghetto Santo Spirito»; 
    l'importo dei nuovi investimenti include la previsione  di  spesa
per interventi di adeguamento, ai sensi  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2006, n. 264, in recepimento della direttiva 54/2004/CE,  dei
due fornici della Galleria Gorleri per un importo pari a 9,7  milioni
di euro; 
    il costo relativo agli interventi di adeguamento delle  rimanenti
venti gallerie, il cui costo stimato ammonta a circa 326,5 milioni di
euro,  non  risulta,  invece,  quantificato  all'interno  del   piano
economico-finanziario   e   sara'   determinato   a   seguito   della
realizzazione della predetta galleria Gorleri; 
    il  costo  dei  nuovi  investimenti  da  realizzare  nel  periodo
2009-2013,  nell'allegato  K  allo  schema  di   cui   trattasi,   e'
individuato in circa 129 milioni di euro e  che,  per  l'elaborazione
del piano economico-finanziario, e' stato calcolato un ribasso d'asta
forfettario sull'importo dei lavori a base di appalto pari al 15  per
cento; 
    la scadenza della concessione e' confermata al 30  novembre  2021
e, al termine, non e' previsto valore di subentro; 
    la societa' concessionaria  risulta  esposta  nei  confronti  del
soppresso Fondo centrale di garanzia, di cui alla legge 28 marzo 1968
n. 382 e successive modifiche e integrazioni, per un importo  pari  a
circa 162,5 milioni di euro al 31 dicembre 2008 ed  e'  prevista  una
rimodulazione del piano di rimborso che anticipa la restituzione  del
debito entro il 2015 rispetto  a  quanto  indicato  nella  precedente
convenzione del 29 luglio 1999; 
    il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo
dell'imposizione fiscale, e' pari al 9,86 per cento; 
    il parametro K,  applicato  ai  nuovi  investimenti  ovvero  agli
interventi indicati all'art. 2, comma 2 lettera  da  k)  a  s)  dello
schema di convenzione, assume il valore costante di  3,86  per  cento
nel periodo 2011-2014; 
    il piano economico-finanziario  riporta  «superi  di  costo»  per
circa 45 milioni di euro  rispetto  al  piano  economico  finanziario
allegato alla convenzione del 1999 non coperti da manovra  tariffaria
e  per  i  quali  e'  stata  richiesta,  in  fase  istruttoria,   una
certificazione ANAS attestante la relativa congruita', poi  pervenuta
in allegato alla nota del Ministero istruttore  16  aprile  2010,  n.
16623; 
    la concessionaria, come esposto, ha  optato  per  la  formula  di
adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso
di inflazione effettiva degli ultimi  dodici  mesi,  calcolato  sulla
base della variazione media annua dei prezzi al consumo per  l'intera
collettivita'  nazionale  (indice  NIC)  registrata  dall'ISTAT   nel
periodo 1° luglio-30 giugno antecedente alla  data  di  presentazione
della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70  per
cento la misura dell'inflazione da considerare; 
    l'art. 19 e l'allegato C individuano gli indicatori  di  qualita'
che  riproducono  quelli   tradizionalmente   adottati   e   riferiti
all'incidentalita' e allo stato strutturale delle  pavimentazioni,  e
le  cui  variazioni  nella  fattispecie   rilevano   solo   ai   fini
dell'eventuale applicazione di sanzioni, stante la rilevata  adozione
ella formula tariffaria semplificata, mentre l'art. 30  del  medesimo
schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere  la
Carta dei servizi e di  procedere  al  suo  aggiornamento  annuale  e
l'art. 3.2, lettera e) prevede l'obbligo del concessionario stesso di
introdurre le modifiche agli indicatori  di  qualita'  che  risultano
necessarie ai sensi delle direttive di questo comitato adottate anche
in attuazione del citato a art. 21, comma 3,  del  decreto  legge  n.
355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004; 
  2. della necessita' di confermare, in relazione alle considerazioni
svolte dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nella  citata
lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio  dei  «mutamenti  del  quadro
legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione
di un indennizzo da  parte  del  concedente  in  caso  di  cessazione
anticipata del rapporto convenzionale, nonche'  della  necessita'  di
verifiche sulla correttezza dei parametri di  costruzione  del  piano
economico-finanziario; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono formulate - in ordine allo  schema  di  convenzione  tra
ANAS S.p.A. e Autostrada dei Fiori S.p.A. - le seguenti  prescrizioni
intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica: 
    l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la  direttiva  del
30 luglio 2007 citata in premessa ed in  modo  da  prevedere  che  il
concessionario si impegni: 
      aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e simili)
tutte le garanzie idonee  ad  assicurare  la  completa  realizzazione
delle opere  assentite  in  concessione  e  non  eseguite  alla  data
dell'operazione; 
      bb)  ad  assicurare,  in  caso  di  operazioni   di   carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione
stessa,  il  costo  delle  provvista   finanziaria   occorrente   per
l'adempimento degli obblighi di convenzione  non  sara'  superiore  a
quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio
anche le variazioni del rating; 
      cc) a richiedere la preventiva autorizzazione  del  concedente,
per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle
precedenti  lettere  aa)  e  bb),  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria di cui  al  regolamento  CE  n.  139/2004,  nonche'  alla
normativa nazionale; 
    deve essere adeguato l'art. 5-bis in modo da prevedere che  -  in
ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata  ai
sensi dell'art. 1, comma 1025,  della  legge  n.  296/2006  e  meglio
specificata in  premessa  -  il  piano  economico  finanziario  venga
rimodulato prevedendo la restituzione anticipata rispetto all'attuale
piano di rimborso, del debito verso l'ex Fondo centrale  di  garanzia
nei limiti dei flussi di cassa  netti  disponibili  annualmente  come
riportati nel suddetto piano; 
    considerato che l'art. 3, comma  2,  lettera  v)  fa  riferimento
esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII del decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art.  6
non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla  vigente
normativa, tra l'altro, per la fase di gestione, il predetto  art.  6
deve essere adeguatamente  integrato  in  modo  che  risulti  che  il
concessionario e' tenuto a prestare tutte le garanzie assicurative di
cui  all'art.  86,  comma  1,  lettera  o)  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  per  le   attivita'   di
progettazione, costruzione e gestione; 
    e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza,  sostituendo
come segue il comma 3: «Il concedente subentra in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi ad esclusione di quelli di  natura  finanziaria,  di
cui e'  titolare  il  concessionario  e  relativi  all'oggetto  della
presente convenzione, in essere al momento  del  trasferimento  della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari»; 
    all'art. 9-bis, primo comma, deve essere eliminato l'inciso  «ivi
inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»; 
    deve essere integrato l'art. 11, comma 6, con  una  clausola  che
preveda l'accollo al  concessionario  degli  oneri  di  progettazione
nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di  conferenza
dei servizi; 
    l'art. 12, comma 1, e' da  integrare  indicando  gli  estremi  di
legge che ne fissano la misura; 
  2. Deve essere inoltre previsto, al punto 17-ter, comma 7,  che  le
nuove convenzioni che vengono stipulate in vista della  realizzazione
di nuovi investimenti debbono essere  sottoposte  a  questo  comitato
secondo  la  procedura  delineata  dal  decreto  legge  n   262/2006,
convertito  dalla  legge  n.  286/2006,  e  debbono  essere  altresi'
stralciati i punti  18.3  e  18.5  che  prevedono  una  procedura  di
silenzio assenso ex art. 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  in
caso di mancata emanazione  -  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di
riferimento  -  dei  decreti  interministeriali   degli   adeguamenti
tariffari,  stante  l'indisponibilita',  per  le  parti,   di   detta
procedura di legge che regola detti adeguamenti; 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di: 
  adottare tutte le iniziative possibili  affinche'  in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema  di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
  sottoporre, in tempi brevi, a questo comitato anche la proposta  di
integrazione degli standard di qualita' e di misurazione  e  verifica
dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto legge
n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
  attivarsi affinche' nella costruzione delle  dinamiche  tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' quotate operanti  in  altri  settori  del  comparto
trasporti; 
  assicurare  adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto   della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante; 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito
alle verifiche condotte tra il concedente  e  il  concessionario,  al
termine del primo periodo regolatorio in  merito,  tra  l'altro  alla
portata  della  clausola  che  prevede  la  riprogrammazione   e   la
remunerazione,  come  nuovi,  degli  interventi  non  realizzati  nel
periodo precedente (art. 17.4). 
  Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il Vice Presidente: Tremonti 
 
Il Segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010 
Ufficio di controllo Ministeri  economico-finanziari  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 301.