IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (G.  U.  n.   43/1994)   recante   «Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  «Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (G.U. n. 26/1999 - S.O.) emanato ai sensi  dell'art.  2
del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla  legge  11
luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la
predisposizione  della  carta  dei  servizi  pubblici   del   settore
trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale, in particolare  apportando  -  al  comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che  e'
stata  poi  ulteriormente  modificata   dall'art.   8-duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102
e che - a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge di conversione - abroga l'art.  1,  comma  1021,  della  citata
legge  n.  296/2006,  dettando  una  nuova  disciplina  in  tema   di
«sovrapprezzi» alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis «a condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996),
in materia di disciplina dei servizi di pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente  regolamentati  ed  in  tema  di  determinazione   delle
relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81  (G.U.  n.  138/1996),  e  9
luglio 1998, n. 63 (G.U. n. 199/1998), che hanno istituito - ai sensi
del punto 20 della delibera n. 65  del  1996  -  e  regolamentato  il
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di  seguito  denominato
NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996),  con
la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore
ed in particolare viene indicata nella metodologia del  price-cap  il
sistema di determinazione delle tariffe nonche' stabilita  in  cinque
anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007, n.  1  (G.U.  n.  41/2007),  che
detta  criteri  in  materia  di  regolazione  economica  del  settore
autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39  (G.U.  n.  197/2007),  che
sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze (G.U. n. 224/2007), recante «Criteri di
autorizzazione alle modificazioni  del  concessionario  autostradale,
derivanti da concentrazione comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economica  e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 1, comma  1025,  della  citata  legge  n.
296/2006; 
  Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508,  con  la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  di
convenzione unica siglato in data 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A.  e
Autostrada Torino - Savona S.p.A., corredato dai relativi allegati, e
ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della  prima  seduta
utile di questo Comitato, previo parere del NARS; 
  Considerato che il NARS,  nella  seduta  dell'11  maggio  2010  con
parere n. 4, si e' favorevolmente pronunciato in merito  allo  schema
di «convenzione unica» tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino  -  Savona
S.p.A. a condizione che si tenesse conto  di  alcune  osservazioni  e
raccomandazioni formulate nel parere stesso; 
  Considerato  che,  nel   corso   dell'istruttoria,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  ha  formulato  ulteriori  osservazioni
oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato che Autostrada Torino - Savona S.p.A. non ha  richiesto
ad  ANAS   S.p.A.   il   riequilibrio   economico-finanziario   della
concessione ai sensi della citata delibera n. 39/2007  ed  ha  optato
per l'applicazione della  formula  tariffaria  introdotta  a  seguito
delle modifiche all'art. 8-duodecies del D.L. n. 59/2008,  convertito
con modificazioni, dalla L. n. 101/2008; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di  pari  data,  con  la
quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  esprime,  tra
l'altro,  le  motivazioni  per  cui  non  ritiene  recepibili  alcune
indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in  merito  alle
cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo  a  favore  del
concessionario  in  caso  di  recesso,  revoca  e  risoluzione  della
convenzione nonche' alle verifiche sui parametri di  costruzione  dei
piani economico-finanziari; 
  Considerato che, con nota n. 40198 del 12 maggio 2010, il Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio
predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta  riunione
preparatoria include le prescrizioni richieste  dalla  RGS  anche  in
linea con le indicazioni del NARS, salve  le  definitive  valutazioni
dello stesso Ministero  in  ordine  alla  destinazione  dei  profitti
aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico  rispetto
alle previsioni; 
  Considerato che con successiva nota n. 43722 del  13  maggio  2010,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
RGS ha espresso le proprie  valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero infrastrutture n. 20656 dell'11 maggio 2010; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                            Prende atto: 
 
  1. dei contenuti dello schema di «convenzione  unica»  siglata  tra
ANAS S.p.A. e Autostrada Torino - Savona S.p.A.  e,  in  particolare,
che: 
    lo schema di convenzione in esame sostituisce ad ogni effetto  la
precedente convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 1999, ai sensi
dell'art. 11 della l. n. 482/1992, approvata e resa efficace con D.L.
n. 608/Segr. del 21 dicembre 1999; 
    detto schema disciplina integralmente il rapporto concessorio per
la  progettazione,  la  costruzione  e  la  gestione  di  tutti   gli
interventi gia' assentiti in concessione dalla convenzione  stipulata
in data 7 dicembre 1999 ed in dettaglio: 
      A6 Torino - Savona asta principale km 124,3 
      Raccordo di Fossano km 6,6 
      per un totale di km 130,9 
  sono incluse le opere di completamento per il raddoppio dell'intera
autostrada e gli interventi di messa in sicurezza  della  carreggiata
attuale, gia' inserite nel piano economico-finanziario allegato  alla
convezione del 1999; 
  sono,  altresi',  affidate  al  concessionario  le   attivita'   di
progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti
da esigenze sia di sicurezza del traffico  che  di  mantenimento  del
livello di servizio, ai sensi dell'art. 14 della  l.  n.  531/82,  le
attivita'  di  progettazione  ed  esecuzione  degli   interventi   di
adeguamento della viabilita' di adduzione ai  trafori  o  valichi  di
confine  o  della  viabilita'   al   servizio   delle   grandi   aree
metropolitane, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 531/82; 
  lo  schema  di  convenzione   prevede,   inoltre,   l'impegno   del
concessionario  a  sviluppare  la   progettazione   preliminare   del
collegamento tra la  strada  regionale  n.  20,  la  Strada  Reale  e
l'Autostrada  Torino  -  Savona   e   che,   al   termine   dell'iter
autorizzativo, il concessionario  potra'  chiedere  l'inserimento  di
tale opera negli impegni di investimento e procedere, se  de  caso  e
conseguentemente, alla stipula di una nuova convenzione unica; 
  l'importo dei nuovi investimenti e' pari complessivamente  a  165,3
milioni di euro, di cui  24,4  milioni  di  euro  da  realizzare  nel
periodo 2008-2012; 
  e' previsto l'impegno da parte del concedente  a  corrispondere  al
concessionario un contributo pari  a  complessivi  409,4  milioni  di
euro; 
  la scadenza della concessione e' fissata al 31 dicembre 2038 e,  al
termine, non e' previsto valore di subentro; 
  il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito),  al  lordo
dell'imposizione fiscale, e' pari al 9,87 per cento; 
  la componente K, assume i seguenti valori: 0,05 per  cento  per  il
2010, 0,11 percento per il 2011, 0,39 per cento per il 2012; 
  la concessionaria, come  esposto,  ha  optato  per  la  formula  di
adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso
di inflazione effettiva degli ultimi 12 mesi,  calcolato  sulla  base
della variazione media annua  dei  prezzi  al  consumo  per  l'intera
collettivita'  nazionale  (indice  NIC)  registrata  dall'ISTAT   nel
periodo 1° luglio-30 giugno antecedente alla  data  di  presentazione
della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70  per
cento la misura dell'inflazione da considerare; 
  l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualita' che
riproducono   quelli    tradizionalmente    adottati    e    riferiti
all'incidentalita' ed allo stato strutturale della  pavimentazione  e
le  cui  variazioni  nella  fattispecie   rilevano   solo   ai   fini
dell'eventuale applicazione di sanzioni, stante la rilevata  adozione
della formula tariffaria semplificata, mentre l'art. 30 del  medesimo
schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere  la
Carta dei servizi e di  procedere  al  suo  aggiornamento  annuale  e
l'art. 3.2 lett. e) prevede l'obbligo del  concessionario  stesso  di
introdurre le modifiche agli indicatori  di  qualita'  che  risultano
necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche
in attuazione del citato art.  21,  comma  3,  del  decreto-legge  n.
355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004; 
  2. della necessita' di confermare, in relazione alle considerazioni
svolte dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nella  citata
lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio  dei  «mutamenti  del  quadro
legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione
di un indennizzo da  parte  del  concedente  in  caso  di  cessazione
anticipato del rapporto convenzionale, nonche'  della  necessita'  di
verifiche sulla correttezza dei parametri di  costruzione  del  piano
economico-finanziario; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS
S.p.A. e Autostrada Torino - Savona S.p.A., le seguenti  prescrizioni
intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica: 
    l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la  direttiva  del
30 luglio 2007 citata in premessa e  in  modo  da  prevedere  che  il
concessionario si impegni: 
    aa) a prestare in caso di operazioni di  carattere  straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda  e  altre
operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee  ad
assicurare  la  completa  realizzazione  delle  opere  assentite   in
concessione e non eseguite alla data dell'operazione; 
    bb)  ad  assicurare,  in  caso   di   operazioni   di   carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione
stessa,  il  costo  delle  provvista   finanziaria   occorrente   per
l'adempimento degli obblighi di convenzione  non  sara'  superiore  a
quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio
anche le variazioni del rating; 
    cc) richiedere la preventiva autorizzazione del  Concedente,  per
l'esecuzione di operazioni di carattere  straordinario  di  cui  alle
precedenti  lettere  aa)  e  bb),  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria di cui  al  regolamento  CE  n.  139/2004,  nonche'  alla
normativa nazionale; 
  Considerato  che  l'art.  3,  comma  2,  lett.  v)  fa  riferimento
esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII  dal  D.P.R.  21
dicembre 1999, n. 554, e che  l'art.  6  non  prevede  esplicitamente
tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro  per
la fase di gestione, il predetto art.  6  deve  essere  adeguatamente
integrato in modo che risulti  che  il  concessionario  e'  tenuto  a
fornire tutte le garanzie assicurative previste dall'art.  86,  comma
1, lett. o) del  citato  D.P.R.  n.  554/1999  per  le  attivita'  di
progettazione, costruzione e gestione; 
  sono da rettificare gli importi indicati all'art.  5-bis,  comma  3
relativo ai contributi pubblici, in quanto la somma degli stessi  non
corrisponde al valore del contributo indicato al precedente comma  2,
pari a 409,4 milioni di euro; 
  e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza, prevedendo che
il trasferimento e' subordinato al pagamento da parte del  concedente
al concessionario decaduto di  un  importo  corrispondente  al  costo
degli investimenti, al netto degli ammortamenti calcolato secondo  la
normativa applicabile ai  singoli  investimenti  e  sostituendo  come
segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti  attivi
e passivi ad esclusione di quelli di natura finanziaria,  di  cui  e'
titolare il concessionario  e  relativi  all'oggetto  della  presente
convenzione,  in  essere   al   momento   del   trasferimento   della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari»; 
  all'art. 9-bis, 1°  comma,  deve  essere  eliminato  l'inciso  «ivi
inclusi  i   mutamenti   sostanziali   del   quadro   legislativo   e
regolatorio»; 
  deve essere integrato l'art. 11, comma  6,  con  una  clausola  che
preveda l'accollo al  concessionario  degli  oneri  di  progettazione
nell'ipotesi che la progettazione definitiva  non  sia  approvata  in
sede di conferenza dei servizi; 
  l'art. 12, comma 1, e' da integrare indicando gli estremi di  legge
che ne fissano la misura; 
  2.  Deve  essere  previsto,  al  punto  17  ter  7,  che  le  nuove
convenzioni che vengono stipulate in  vista  della  realizzazione  di
nuovi  investimenti  debbono  essere  sottoposte  a  questo  Comitato
secondo  la  procedura  delineata  dal  decreto-legge  n.   262/2006,
convertito  dalla  legge  n.  286/2006,  e  debbono  essere  altresi'
stralciati i punti  18.3  e  18.5  che  prevedono  una  procedura  di
silenzio assenso ex art. 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  in
caso di mancata emanazione  -  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di
riferimento  -  dei  decreti  interministeriali   degli   adeguamenti
tariffari,  stante  l'indisponibilita',  per  le  parti,   di   detta
procedura di legge che regola detti adeguamenti; 
 
                             Raccomanda: 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di: 
  adottare tutte le iniziative possibili  affinche'  in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema  di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
  sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta  di
integrazione degli standard di qualita' e di misurazione  e  verifica
dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge
n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
  attivarsi affinche' nella costruzione delle  dinamiche  tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' quotate operanti  in  altri  settori  del  comparto
trasporti; 
  assicurare  adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto   della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante; 
 
                               Invita: 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito
alle verifiche condotte tra il concedente  e  il  concessionario,  al
termine del primo periodo regolatorio in  merito,  tra  l'altro  alla
portata  della  clausola  che  prevede  la  riprogrammazione   e   la
remunerazione,  come  nuovi,  degli  interventi  non  realizzati  nel
periodo precedente (art. 17.4). 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                    Il Segretario del CIPE: Micciche' 
 
Il vice Presidente: Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 369