IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Visto il decreto del direttore generale per la difesa del  mare  in
data 23 dicembre 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni
per  la  «Definizione  delle  procedure  per  il  riconoscimento   di
idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare
per la bonifica dalla  contaminazione  da  idrocarburi  petroliferi»,
cosi' come modificato dal  decreto  del  direttore  generale  per  la
protezione della natura in data 24 febbraio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004; 
  Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art.  2  del  summenzionato
D.D. 23 dicembre 2002,  dalla  societa'  S.A.  Envitech  in  data  30
settembre 2009, diretta ad ottenere il  riconoscimento  di  idoneita'
tecnica del prodotto assorbente denominato RECAM da impiegare in mare
per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi; 
  Esaminata  la  documentazione  tecnica  necessaria,   relativa   al
suddetto prodotto (scheda di identificazione e test di stabilita', di
efficacia e di tossicita'), fatta pervenire  dalla  societa'  istante
con la citata nota del 30 settembre 2009; 
  Esaminata la  documentazione  integrativa  inviata  dalla  societa'
istante in allegato alla nota del 26 marzo 2010, e preso atto: 
    a. che risultano essere allegate le certificazioni delle  analisi
effettuate ai sensi del citato D.D. 23 dicembre 2002; 
    b. della conformita' della  documentazione  prodotta  con  quanto
richiesto dal citato D.D. 23 dicembre 2002; 
    c. che il  prodotto  RECAM  e'  ascrivibile  alla  categoria  dei
prodotti disinquinanti ad azione assorbente il cui riconoscimento  di
idoneita' all'uso in mare  e'  regolamentato  dal  suddetto  D.D.  23
dicembre 2002; 
  Visti i pareri resi, ai sensi dell'art.  3  del  D.D.  23  dicembre
2002,  dall'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la   Ricerca
Ambientale (nota prot. n. 24392 del 19 luglio 2010)  e  dall'Istituto
Superiore di Sanita' (note prot. n. 60538 del 3 dicembre 2009 e  nota
prot. n. 33817 del 27 luglio 2010), secondo i quali, sulla base della
documentazione tecnica allegata alla istanza, il  prodotto  RECAM  e'
risultato idoneo all'impiego in mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  prodotto  assorbente  denominato  RECAM  della  Societa'   S.A.
Envitech s.r.l. e' riconosciuto idoneo all'impiego  in  mare  per  la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.