IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Considerato che il Regno  Unito  ha  ricevuto  dal  Notificante  il
dossier  relativo  alla  sostanza  attiva  ciflufenamid   finalizzato
all'iscrizione  di  detta  sostanza  attiva  nell'allegato  I   della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che gli effetti sulla salute umana e  sull'ambiente  di
detta sostanza attiva sono stati valutati dallo Stato membro relatore
in conformita' delle disposizioni dell'art.  6,  paragrafo  2,  e  4,
della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che lo Stato membro relatore ha conclusione  della  sua
valutazione ha presentato un progetto di rapporto di valutazione  che
e' stato poi esaminato dagli Stati membri  e  dall'Autorita'  Europea
per la Sicurezza Alimentare  (EFSA)  e  presentato  alla  Commissione
sotto forma di rapporto scientifico dell'EFSA sulla  sostanza  attiva
ciflufenamid; 
  Considerato che successivamente tale rapporto e' stato  riesaminato
dagli Stati membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito  del  Comitato
Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali dove e'
stato approvato sotto forma di rapporto di riesame della  Commissione
sulla sostanza attiva ciflufenamid; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che  i  prodotti   fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva
ciflufenamid soddisfano in linea di massima le  prescrizioni  di  cui
all'art. 5, paragrafi 1, lettere a) e b) della  direttiva  91/414/CEE
in  particolare  per  quanto   riguarda   gli   impieghi   presi   in
considerazione  e  specificati  nei   rapporti   di   riesame   della
Commissione; 
  Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un  adeguato
periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni  di  prodotti
fitosanitari contenenti la citata sostanza attiva  per  garantire  il
rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato  che  in  Italia  non  risultano  attualmente  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciflufenamid; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2009/154/CE della Commissione del 30 novembre 2009, con l'inserimento
della  sostanza  attiva  ciflufenamid  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito  la  direttiva
91/414/CEE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva ciflufenamid e' iscritta  fino  al  31  marzo
2020 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,
con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste  e
riportate nell'allegato al presente decreto.