IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i Regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  1112/2002  e  n.
2229/2004 che stabiliscono le modalita' attuative della  quarta  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, il 2-fenilfenol; 
  Considerato che gli effetti di tale sostanza  attiva  sulla  salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 per una
serie di impieghi proposti dai Notificanti al rispettivo Stato membro
relatore che a sua volta ha trasmesso  la  relazione  di  valutazione
all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); 
  Considerato che la suddetta relazione di valutazione della sostanza
attiva 2-fenilfenol esaminata dallo Stato membro relatore e dall'EFSA
e' stata successivamente presentata alla  Commissione  e  riesaminata
nell'ambito del Comitato Permanente per la  Catena  Alimentare  e  la
Salute degli Animali dove e' stata approvata sotto forma di  rapporto
di riesame della Commissione; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che  i  prodotti   fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva
2-fenilfenol soddisfano in linea di massima le  prescrizioni  di  cui
all'art. 5, paragrafi 1, lettere a) e b) della  direttiva  91/414/CEE
in  particolare  per  quanto   riguarda   gli   impieghi   presi   in
considerazione  e  specificati  nei   rapporti   di   riesame   della
Commissione; 
  Considerato  che   e'   opportuno   comunque   ottenere   ulteriori
informazioni complementari su alcuni punti specifici  per  confermare
la valutazione del rischio  gia'  effettuata  sulla  sostanza  attiva
stessa; 
  Considerato  che  in  Italia  non  risultano  attualmente  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2-fenilfenol; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2009/160/CE della Commissione del 17 dicembre 2009, con l'inserimento
della  sostanza  attiva  2-fenilfenol  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito  la  direttiva
91/414/CEE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La sostanza attiva 2 fenilfenol e' iscritta fino al 31  dicembre
2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste  e
riportate nell'allegato al presente decreto.