IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo  16,  lettera
d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,
che all'articolo 118 prevede la designazione, da  parte  degli  Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)   n.   1234/2007   recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento  unico   OCM)   e   che
all'articolo 185 quinquies prevede la designazione,  da  parte  degli
Stati  membri,  dei  laboratori  autorizzati  ad   eseguire   analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il  Decreto  Legislativo  26  maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari   che
individua all'articolo  3  i  requisiti  minimi  dei  laboratori  che
effettuano analisi finalizzate  a  detto  controllo  e  tra  essi  la
conformita' ai criteri generali  stabiliti  dalla  norma  europea  EN
45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025; 
  Vista la circolare ministeriale 13  gennaio  2000,  n.  1,  recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori  adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine  e  ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7  marzo
2000; 
  Visto  il  decreto  5  febbraio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)  n.  42  del  19
febbraio 2008 con  il  quale  al  laboratorio  Astra  studio  chimico
associato, ubicato in Teramo, Via Gammarana n. 6 e'  stata  rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi   valore
ufficiale, anche ai fini dell'esportazione; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 settembre 2010; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data  14  luglio  2010
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                     si rinnova l'autorizzazione 
 
  al laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato  in  Teramo,
Via Gammarana n. 6,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel
settore  vitivinicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi
valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente  alle
prove elencate in allegato al presente decreto. 
  L'autorizzazione ha validita'  fino  al  13  luglio  2014  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di    comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
   Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2010 
 
                                  Il capo dipartimento: Rasi Caldogno