IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile  2006,   n.163,  concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.87,   comma   2,   lett.   g)   del
provvedimento suddetto che, fra l'altro, ha recepito le  disposizioni
della legge n.327/2000, in ordine al  costo  del  lavoro  determinato
periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sulla base dei  valori  economici  previsti  dalla
contrattazione collettiva stipulata  dai  sindacati  comparativamente
piu'  rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale   ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici  e  delle  differenti
aree territoriali; 
  Visto l'art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; 
  Visto l'art.1, commi 33 e 50 della legge 24  dicembre  2007,  n.244
(legge finanziaria 2008), in ordine  alla  riduzione  delle  aliquote
IRES e IRAP; 
  Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per  i
dipendenti  delle  imprese  esercenti,  anche  se  gestite  in  forma
cooperativistica, attivita' di servizi  integrativi  antincendio  sia
terrestri che marittimi, guardie ai  fuochi,  nonche'  ai  dipendenti
delle imprese e cooperative esercenti attivita' riferite alla  tutela
ambientale sia terrestre che marittima; 
  Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle guardie
ai fuochi stipulato il 28 luglio 2009  tra  l'Associazione  nazionale
imprese  e  cooperative  esercenti  servizi  integrativi  antincendio
(A.N.G.a.F.) e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, nonche' il  verbale
di accordo relativo al suindicato CCNL,  sottoscritto  il  30  luglio
2009 dall'Associazione  nazionale  imprese  e  cooperative  esercenti
servizi integrativi antincendio (A.N.G.a.F.) e dall'UGL; 
  Sentite le organizzazioni sindacali dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori firmatarie del sopracitato contratto collettivo,  al  fine
di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il costo medio orario del lavoro per le guardie ai fuochi, riferito
al mese di gennaio 2010, e' determinato, a livello  nazionale,  nelle
allegate tabelle, distintamente per operai e impiegati. 
  Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.