IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto l'art. 17-bis, terzo comma,  del  regolamento  di  esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,  n.  322,  che
disciplina l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte  al
registro nazionale; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  12488  del  25  maggio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n.  143  del  23  giugno
2009, con il quale e'  stata  iscritta,  nel  relativo  registro,  la
varieta' di pomodoro denominata «Rino»; 
  Considerato che la denominazione «Rino» puo' essere confusa con  la
denominazione di altra varieta' della stessa specie, ufficialmente  e
precedentemente  ammessa  alla   commercializzazione   nello   spazio
economico europeo; 
  Vista la nota n.  11400  del  20  maggio  2010,  con  la  quale  il
responsabile della conservazione in purezza della varieta' stessa, ha
chiesto la modifica della denominazione da «Rino» a «Erino»; 
  Considerato che la  denominazione  proposta  e'  stata  oggetto  di
pubblicazione sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 3/2010; 
  Considerato che il controllo effettuato sulla  nuova  denominazione
proposta ha dato esito positivo; 
  Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopramenzionate; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16 comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La denominazione della varieta' di pomodoro «Orfeo», e'  modificata
come indicato nella tabella sotto riportata: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
              Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.