IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico
civile, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non
e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle forze di polizia; 
  Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  l'art.  1
del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito  dalla  legge  3
agosto 1995, n. 351 - come modificati dall'art. 2,  commi  188  e189,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997)  -  che
hanno  disposto  in  materia  di  gestione  degli  aeroporti   e   di
realizzazione delle relative infrastrutture; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  1999,  n.  18,  attuativo
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso  al  mercato  dei
servizi di assistenza a terra  negli  aeroporti  della  comunita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) 2320/2002, in data 16 dicembre 2002,  che
ha  introdotto  -  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  -  l'obbligo
dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli  da
stiva; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  codice  unico  di
progetto (CUP), e viste le  delibere  attuative  adottate  da  questo
comitato; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,  riguardante  la
revisione della parte aeronautica del  codice  della  navigazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.   248,   che   ha
parzialmente  modificato  il  sistema  di  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Vista la comunicazione della commissione UE 2005/C-213-01 in data 9
dicembre  2005,  recante  «Orientamenti  comunitari  concernenti   il
finanziamento degli aeroporti e  gli  aiuti  pubblici  di  avviamento
concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»; 
  Visto il decreto legislativo  15  marzo  2006,  n.  151,  che  reca
ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del codice
della navigazione e che, in particolare, sostituisce  l'art.  704  di
detto codice, prevedendo  che  l'ENAC  ed  il  gestore  stipulino  un
contratto  di  programma  che  recepisca  la  disciplina  regolatoria
emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia  di
investimenti, corrispettivi e  qualita'  e  quella  recata  dall'art.
11-nonies del citato  decreto-legge  n.  203/2005,  convertito  dalla
legge n. 248/2005; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita'
ridotta nel trasporto aereo; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), e visti in particolare: 
      l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone annuo per
l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione totale e
parziale aeroportuale; 
      l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al  fine
di ridurre il costo, a carico dello Stato,  del  servizio  antincendi
negli aeroporti; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla
legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche
disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi
del servizio; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla
legge 29 gennaio 2009, n. 2, che - all'art. 3 - dispone, sino  al  31
dicembre 2009, tra l'altro, la sospensione  dell'efficacia  di  norme
che impongono adeguamenti automatici di diritti, contributi o tariffe
a carico di persone fisiche o  persone  giuridiche  in  relazione  al
tasso d'inflazione  ovvero  ad  altri  meccanismi  automatici,  fatta
eccezione per i provvedimenti volti al  recupero  dei  soli  maggiori
oneri effettivamente sostenuti; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito  dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, che dispone la proroga, al 31 dicembre
2010, delle disposizioni di cui al decreto legge e relativa legge  di
conversione citati nel precedente  capoverso  «con  esclusione  della
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime  di
esclusiva, nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti  a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle tariffe postali
agevolate,»; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  27
gennaio  1994,  recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi   di
pubblica utilita', e visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente  lo  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della carte dei  servizi  pubblici
del settore dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione
emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997,
n. 521, concernente il  regolamento  in  materia  di  concessioni  di
gestioni aeroportuali; 
  Visto   lo   statuto   dell'E.N.A.C.,   approvato    con    decreto
interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T; 
  Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
118/1996), recante linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'; 
  Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (G. n. 138/1996), e
9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta  Ufficiale  n.  199/1998),  che  hanno
istituito e regolamentato il nucleo di  consulenza  per  l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(N.A.R.S); 
  Vista la delibera 4 agosto  2000,  n.  86  (Gazzetta  Ufficiale  n.
225/2000), con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole
in ordine allo schema di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  38  (Gazzetta  Ufficiale  n.
221/2007), con la quale questo comitato  ha  approvato  il  documento
tecnico denominato «Direttiva in materia  di  regolazione  tariffaria
dei servizi aeroportuali  offerti  in  regime  di  esclusiva»  e  che
sostituisce il citato schema di riordino alla  luce  delle  modifiche
normative nel frattempo intervenute; 
  Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (Gazzetta  Ufficiale
n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della  sentenza
n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto  del  parere  reso
della conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo comitato  ha
riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla
citata delibera n. 38/2008; 
  Viste le  «Linee  guida»  applicative  della  citata  direttiva  in
materia  di   regolazione   dei   servizi   aeroportuali,   elaborate
dall'E.N.A.C. ed approvate, previo parere  del  NARS,  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  trasporti  con  decreto  10  dicembre  2008,
emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
N.A.R.S. e che all'art. 1, comma 1, prevede  la  verifica,  da  parte
dello stesso Nucleo, dell'applicazione - nei contratti  di  programma
sottoposti a questo comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la nota 16 febbraio 2010, n. 674, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  del
contratto di programma tra ENAC e la societa'  aeroporto  di  Bologna
S.p.A. (S.A.B.),  corredato  da  documentazione  di  supporto,  e  la
successiva nota del 24 febbraio  2010,  n.  7956,  con  la  quale  ha
chiesto l'iscrizione dell'argomento all'O.D.G. di questo comitato per
il prescritto parere; 
  Visto il parere n. 1/ 2010 reso dal N.A.R.S. nella  seduta  del  20
aprile 2010; 
  Viste le delibere numeri 44 e 45, entrambe del 26 giugno 2009, e la
delibera  n.  78  del  31  luglio  2009  con  cui  questo   comitato,
nell'esprimere parere favorevole, con  prescrizioni,  rispettivamente
in ordine agli schemi di contratto di programma tra l'E.N.A.C.  e  le
societa' di gestione degli scali di Pisa «Galileo Galilei» di  Napoli
Capodichino, e di Bari e Brindisi ha nelle premesse: 
      sottolineato  la  necessita'  di   effettuare   l'analisi   dei
contratti di programma con i gestori aeroportuali nel contesto di  un
piano nazionale degli aeroporti  integrato  con  il  piano  nazionale
della logistica in modo da poter valutare sia la coerenza interna che
quella  esterna  dei  singoli   contratti   di   programma   con   la
pianificazione  di  respiro  nazionale,  rilevando  che  uno   studio
propedeutico a tali fini e' stato commissionato, ad aprile 2009,  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da E.N.A.C.; 
      evidenziato la significativa differenziazione esistente tra gli
scali aeroportuali nazionali; lo sviluppo di una concorrenza tra  gli
scali stessi, anche per  effetto  dell'avvento  delle  compagnie  low
cost, basata sull'offerta di servizi di tipo point to point piuttosto
che di tipo hub and spoke e tariffe competitive rispetto  ai  vettori
tradizionali; un rilevante gap infrastrutturale  rispetto  ai  grandi
aeroporti europei; un rilevante ritardo nello sviluppo  del  traffico
merci rispetto ai principali competitors europei; 
      evidenziato  i  benefici  per  la  competitivita'  degli  scali
italiani che  potranno  derivare  dalla  durata  quarantennale  delle
concessioni  di  gestione  totale  dei   medesimi   scali   e   dalla
applicazione di meccanismi tariffari incentivanti di tipo price cap; 
      rilevato l'attuale mancanza, a livello nazionale di un campione
significativo di gestori tra loro  confrontabili  in  relazione,  tra
l'altro,  al  sussistere  di  differenti  regimi  concessori   e   di
differenti assetti dei servizi prestati; 
      raccomandato di coinvolgere il N.A.R.S. nell'elaborazione di un
documento di certificazione della contabilita' regolatoria  condiviso
che, da un lato, possa  semplificare  gli  adempimenti  normativi  ex
articoli 11-nonies e 11-decies della legge n. 248/2005 e, dall'altro,
rispondere al meglio alle prescrizioni della delibera  n.  38/2007  e
delle «Linee guida»; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 31 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 196/2009), con la
quale e' stato autorizzato l'E.N.A.C. anche in  considerazione  delle
esigenze emerse nel corso delle  consultazioni  svolte  con  l'utenza
aeroportuale,  ad  individuare  criteri  di  riparto   del   «margine
commerciale» tra  i  vari  diritti  aeroportuali  diversi  da  quello
«pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare: 
  che il traffico passeggeri movimentato nel 2008  e'  stato  pari  a
4.224.792 unita' con un tasso di crescita  medio  annuo  nel  periodo
1999-2008 pari a circa il 7,3 per cento, ad esclusione dell'anno 2004
in cui l'aeroporto, per lavori,  e'  rimasto  chiuso  nella  stagione
estiva (S.A.B.); 
  che il tasso di crescita del traffico stimato dal gestore e' pari a
circa il 28 per cento per l'intero periodo  regolatorio  piu'  l'anno
base, con un tasso crescita medio annuo del 5,4 per cento,  in  linea
con le previsioni dei maggiori organismi internazionali - IATA, ICAO,
Eurocontrol. Le previsioni di traffico presentate da S.A.B. prendono,
in particolare, a riferimento  le  previsioni  IATA  2008,  cui  sono
applicati  fattori  correttivi  differenti  a  seconda  dell'anno  di
riferimento  e  della  tipologia  di  traffico  considerata   (linea,
charter, low cost, aviazione generale, transiti e merci), al fine  di
tenere  conto  dell'impatto  sul   traffico   di   diversi   elementi
(l'andamento  degli  anni  passati,  le  specificita'   legate   alla
posizione  dello  scalo  sul  territorio  e  l'impatto   dell'aumento
previsto dell'offerta di Ryanair  da/per  Bologna.  Fonte:  Relazione
istruttoria E.N.A.C.); 
  che, con convenzione 98 del 12 luglio 2004 - approvata con  decreto
interministeriale del  15  marzo  2006  emanato  dal  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze -  la  societa'  aeroporto  di  Bologna
(S.A.B.), costituita il 5 ottobre 1981, e partecipata per oltre il 97
da enti pubblici, ha assunto la  gestione  totale  dell'aeroporto  di
Bologna; 
  che, con decreto interministeriale emanato - in data 15 marzo  2006
- dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  della
difesa,  sulla  base  dell'istanza  presentata  ad  E.N.A.C.,   dalla
societa', il 19 gennaio 1998,  e  dunque  in  data  antecedente  alla
entrata in vigore della revisione della parte aeronautica del  Codice
della navigazione, la S.A.B. e' divenuta affidataria  della  gestione
totale dell'aeroporto di Bologna per una durata pari a 40  anni  (con
scadenza al 27 dicembre 2043); 
  che il  contratto  in  oggetto,  riferito  al  periodo  regolatorio
2010-2013, stabilisce per ciascun servizio regolamentato: 
    il  livello  iniziale  di  riferimento  dei  corrispettivi  e  le
attivita' che tali corrispettivi remunerano; 
    i piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione, con
importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di  consultazione
con i soggetti di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
nelle forme stabilite dalla normativa vigente; 
    gli obiettivi annuali di qualita' e  di  tutela  ambientale,  ivi
incluse le  modalita'  di  misurazione  dei  risultati  conseguiti  e
conseguenti valori dei parametri q(t) e α(t) associati; 
    i parametri che definiscono il profilo temporale  della  dinamica
dei  corrispettivi  nel  corso  del  periodo  regolatorio,  il  quale
coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma; 
  che il piano  degli  investimenti  che  il  gestore  si  impegna  a
realizzare nel periodo 2009-2013 ammonta a 117,7 milioni di euro,  di
cui 94,2 milioni di euro  nel  periodo  regolatorio  (2010  -  2013),
totalmente finanziati dal gestore; 
  che tali investimenti, a fronte delle previsioni  di  crescita  del
traffico, mirano in primo luogo all'ampliamento  e  alla  riqualifica
dell'aerostazione  e  all'adeguamento  del  sistema  di   smistamento
bagagli. Dal lato  air  side,  il  piano  include  l'ampliamento  dei
piazzali di sosta aeromobili esistenti e la  realizzazione  di  nuovi
piazzali, uno dei quali dedicato alla principale compagnia low cost; 
  che il fatturato del gestore nel 2008, individuato quale  anno-base
ai fini della costruzione della dinamica di costi e tariffe, e' stato
pari a 57,3 milioni di euro (Bilancio di esercizio S.A.B.  2008);  il
totale dei ricavi da contabilita' regolatoria  risulta  pari  a  56,5
milioni di euro come dichiarato  dalla  societa'  Ernst  &  Young  di
certificazione che ha altresi' attestato la correttezza del prospetto
di riconciliazione della contabilita' regolatoria stessa con  i  dati
di bilancio; 
  che,   come   anche    specificato    dall'E.N.A.C.    nel    corso
dell'istruttoria, la societa' non ha fruito  di  contributi  pubblici
sulle immobilizzazioni; 
  che il margine netto complessivo risulta pari (nel  limite  del  50
per cento fissato dalle Linee guida) a 2,8 milioni di euro, al  netto
di quanto  ascrivibile  al  parcheggio  autovetture  in  lunga  sosta
(125.000 euro). La societa' ha richiesto la deroga  dall'applicazione
della norma  sul  margine  commerciale  per  la  sola  attivita'  del
parcheggio lunga sosta  interno  all'aeroporto;  in  particolare,  la
societa' ha richiesto di non considerare all'interno dei servizi  non
regolamentati i costi  e  i  ricavi  (ed  il  relativo  margine)  del
parcheggio a lunga sosta P4. In relazione all'istanza di  deroga,  al
fine di definire il «mercato rilevante», l'E.N.A.C.  ha  valutato  la
sostituibilita' dei servizi dal lato dell'offerta, verificando che il
parcheggio  in  esame  soddisfa  i  requisiti  di  concorrenza  e  di
esternalita' al sedime aeroportuale; 
  che l'E.N.A.C. ha riconosciuto a S.A.B. un valore dell'equity  beta
pari a 0,80 in  ragione  del  rapporto  Debt/Equity  di  circa  20/80
corrispondente alla leva  finanziaria  specifica  di  S.A.B.  pari  a
0,0024; 
  che il WACC riconosciuto alla  S.A.B  per  il  periodo  regolatorio
2010-2013 e' pari a 10,47 per cento (WACC pre tax nominale) in  linea
con quello riconosciuto ai gestori  gia'  titolari  di  contratti  di
programma e che, a fronte della struttura finanziaria  della  S.A.B.,
viene riconosciuto al gestore un premio al debito  pari  a  4,95  per
cento a fronte di un risk free rate pari a  4,69  per  cento,  valore
corrispondente all'anno base (2008); 
  che gli obiettivi di crescita  della  produttivita'  tengono  conto
della dinamica della produttivita' specifica del gestore  nei  cinque
anni precedenti il periodo regolatorio e sono  stati  determinati  in
riferimento a valori di elasticita' delle voci di  costo  prossimi  a
quelli indicati  nelle  linee  guida.  Non  sono  invece  disponibili
benchmark di produttivita' ricavabili da operatori efficienti  aventi
caratteristiche simili a quelle del gestore; 
  che, per quanto concerne la  qualita',  gli  indicatori  prescritti
dalle Linee guida consistono in  4  obbligatori  e  8  a  scelta.  Si
precisa che, il CdP in argomento, ne individua soltanto tre  tra  gli
obbligatori,   mentre   l'indicatore   «disponibilita'    punti    di
informazione operativi (TPHP/no punti informazione)» e' inserito solo
come percezione  dei  passeggeri  anziche'  con  l'unita'  di  misura
prescritta; 
  che non e' rispettato l'equilibrio tra  i  due  set  di  indicatori
(relativi  alla  funzionalita'  dello  scalo  ed   al   comfort   dei
passeggeri), prescritti dalle linee guida in parti uguali, in  quanto
ai sette indicatori di funzionalita'  e'  stato  attribuito  un  peso
complessivo pari al 70 per cento, con maggior impatto  sulla  tariffa
ed ai cinque indicatori sul comfort e' stato attribuito un  peso  del
30 per cento; 
  che  per  quanto  riguarda  i  valori  obiettivo  fissati  per   il
quadriennio: 
    la percezione del «livello di pulizia  in  aeroporto»  indica  un
decadimento  del  valore  per  l'anno  base  2008,  e  un   ulteriore
decadimento per il 2010 senza miglioramenti nel triennio successivo; 
    la  percezione  sulla   «presenza   di   segnaletica   chiara   e
comprensibile» indica un decadimento per l'anno base 2008 e ulteriore
decadimento nel 2011 e  2012,  con  miglioramento  solo  nel  biennio
successivo; 
    i tempi di attesa al  controllo  radiogeno  e  al  check-in  sono
indicati con una variazione percentuale nel corso degli anni  con  il
segno (+) cioe' con i tempi piu' elevati; vanno corrette con il segno
(-) ad indicare un obiettivo di miglioramento. 
  che gli indicatori di qualita' ambientale sono  conformi  a  quelli
stabiliti dalle linee guida; 
  che per l'indicatore «trattamento acque reflue», al quale e'  stato
attribuito un peso del 25 per cento, sono stati  indicati  anche  tre
sottoindicatori con sommatoria dei pesi  inferiore  al  25:  si  deve
ritenere che  sia  prevista  anche  una  classe  di  «altre  sostanze
disciolte», non evidenziata, con peso complementare agli altri; 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
sullo schema di  contratto  di  programma  E.N.A.C.-S.A.B.  2010-2013
relativo allo scalo aeroportuale di Bologna a condizione  che  l'art.
16 del CdP sia rivisto alla luce delle sotto elencate indicazioni: 
  l'indicatore  «Percezione  qualita'  complessiva  del  servizio  di
informazione» sia sostituito con l'indicatore  «Disponibilita'  punti
di informazione operativi» con unita'  di  misura  TPHP/n°  punti  di
informazione, qualificato come obbligatorio dall'art. 11 delle  linee
guida; 
  i pesi dei  diversi  indicatori  siano  ridistribuiti  in  modo  da
riequilibrare al 50 per cento ciascuno  dei  due  set  di  indicatori
relativi  alla  «funzionalita'  dell'aeroporto»  e  al  «comfort  dei
passeggeri» (ora nel rapporto 70/30); 
  nello sviluppo delle variazioni percentuali degli obiettivi per  il
quadriennio, riportare con il  segno  meno  i  valori  relativi  agli
indicatori espressi con unita' di misura in minuti,  ad  indicare  un
loro miglioramento; 
  nella tabella degli indicatori di qualita'  ambientale  evidenziare
l'indicatore «trattamento acque reflue» con il suo  peso  percentuale
in modo che la sommatoria dei pesi sia  pari  al  100  per  cento.  I
sottoindicatori possono essere indicati con i relativi pesi messi tra
parentesi a significare che essi non  contano  ai  fini  del  calcolo
dell'Indicatore  sintetico;  in  alternativa,   eliminare   il   peso
attribuito all'indicatore totale e sostituirlo con i pesi parziali; 
  si ritiene, infine, che debbano essere ricalcolati, per  i  quattro
anni del programma, i valori dell'indicatore sintetico relativo  alla
qualita'. 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
  a trasmettere a questo comitato la direttiva interministeriale  che
autorizza l'E.N.A.C. a individuare criteri  piu'  flessibili  per  il
riparto del margine commerciale ai fini del calcolo della misura  dei
diritti aeroportuali; 
  a vigilare affinche' E.N.A.C. provveda  ad  effettuare  adeguate  e
puntuali  verifiche  sul  rispetto  delle  previsioni  contenute  nel
contratto di programma da parte del gestore aeroportuale, assicurando
nel contempo un monitoraggio costante; 
  a trasmettere a questo comitato lo schema di contratto di programma
valido per il successivo quadriennio regolatorio 2014-2017, corredato
da una relazione nella quale siano riportati gli esiti complessivi di
tali verifiche e rappresentate eventuali criticita'; 
  ad attivarsi affinche' nella costruzione delle dinamiche tariffarie
da effettuare in occasione dei prossimi contratti di programma  venga
effettuata un'analisi di benchmark  anche  su  societa'  operanti  in
altri settori del comparto dei trasporti. 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il vice Presidente: Tremonti 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 134.