IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo  rurale  e
                           della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607/2009  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  24  maggio
1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato  approvato
il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Vista la domanda, presentata dal consorzio di tutela vini d'Abruzzo
per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la  modifica
del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata «Montepulciano d'Abruzzo»; 
  Visto il parere  favorevole  della  regione  Abruzzo  sulla  citata
domanda; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 29 giugno 2010; 
  Considerato che e' pervenuta, nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza da parte del consorzio tutela vini d'Abruzzo, in merito  alla
citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere la  ridefinizione
delle zone di vinificazione di  cui  all'art.  5  delle  proposte  di
disciplinare delle sottozone «Casauria o Terre di  Casauria»,  «Terre
dei Vestini», «Alto Tirino», «Terre  dei  Peligni»  e  «Teate»  e  la
riformulazione di talune prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2
e 3 della proposta di disciplinare della sottozona «Alto Tirino»; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  espresso  nella  riunione  del   24
settembre 2010, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza, ad
eccezione della modifica relativa alla ridefinizione  della  zona  di
vinificazione della sottozona «Alto Tirino»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» in conformita' ai pareri  espressi
dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del  24  maggio  1968,  e  successive
modifiche, e' sostituito per intero dal  testo  annesso  al  presente
decreto le cui disposizioni  entrano  in  vigore  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2010/2011.