IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Vista  la  deliberazione  del  10  aprile  2002,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio  2002,  n.
106, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di  alcuni
codici di deontologia e di buona condotta in conformita'  alla  legge
n. 675/1996 (art. 31, comma 1, lettera h)) e  al  d.lg.  n.  467/2001
(art. 20, comma 1); 
  Rilevato che tra tali codici  figurava  anche  quello  relativo  al
trattamento  di  dati  personali  svolto  a  fini   di   informazione
commerciale (prevedendo anche, in correlazione  con  quanto  previsto
dall'art.  10,  comma  4,  della   legge   n.   675/1996,   modalita'
semplificate per l'informativa all'interessato  e  idonei  meccanismi
per  favorire  la  qualita'  e  l'esattezza  dei  dati   raccolti   e
comunicati); 
  Rilevato che alcuni soggetti  hanno  aderito  all'invito  formulato
pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorita' la  volonta'
di partecipare all'adozione di tale codice di deontologia e di  buona
condotta; 
  Rilevato che e' successivamente entrato  in  vigore  il  Codice  in
materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30  giugno  2003,  n.
196) secondo il quale il Garante promuove  la  sottoscrizione  di  un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di informazione  commerciale,  prevedendo
anche, in correlazione con quanto previsto  dall'art.  13,  comma  5,
modalita' semplificate per  l'informativa  all'interessato  e  idonei
meccanismi per favorire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e
comunicati. (art. 118); 
  Rilevato che con provvedimento  del  14  maggio  2009  di  "Esonero
dall'informativa per  l'Associazione  nazionale  tra  le  imprese  di
informazioni  commerciali  e   di   gestione   del   credito(ANCIC)",
pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  del6  giugno2009,  n.  129,  il
Garante   ha   individuato   modalita'   semplificate   per   rendere
l'informativa all'interessato; 
  Visto l'art. 12 del Codice, in base al quale spetta al Garante:  a)
promuovere nell'ambito delle categorie interessate la  sottoscrizione
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e  tenendo  conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni  del  Consiglio  d'Europa
sul trattamento di dati personali; b) verificarne la conformita' alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame  di  osservazioni  di
soggetti interessati; c) contribuire a garantirne la diffusione e  il
rispetto; 
  Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi  del  quale  gli  Stati
membri e la Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici  di
condotta destinati a  contribuire,  in  funzione  delle  specificita'
settoriali, alla corretta applicazione delle  disposizioni  nazionali
di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri; 
  Rilevata  la  necessita'  di  promuovere  la  ripresa  dei   lavori
preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta  di
cui al citato art. 118, dopo l'interruzione che si e' registrata  nel
periodo antecedente e successivo all'entrata in  vigore  del  Codice;
cio' anche in ragione dei numerosi ricorsi, reclami,  segnalazioni  e
richieste di parere sopravvenuti in  riferimento  a  tale  ambito  di
trattamento; 
  Rilevata l'esigenza, nel quadro della ripresa dei  predetti  lavori
preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al
medesimo  codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta   a   darne
comunicazione all'Autorita', entro il 5 novembre 2010; l'interesse  a
partecipare ai  lavori  potra'  essere  manifestato  sia  confermando
l'originaria adesione inviata in occasione della deliberazione del 10
aprile 2002, rendendo note eventuali nuove  circostanze  che  possano
rilevare ai  fini  della  valutazione  della  rappresentativita'  (in
particolare,  per  effetto  della  formazione   di   nuovi   soggetti
rappresentativi, del mutamento di denominazione o  configurazione  di
alcuni di essi), sia facendo pervenire nuove adesioni; 
  Ritenuta l'opportunita' di dare  ampia  pubblicita'  a  tale  nuovo
invito, anche attraverso la pubblicazione del presente  provvedimento
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  oltre  che  sul
sito web dell'Autorita': www.garanteprivacy.it; 
  Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del  principio  di
rappresentativita', ai sensi del predetto art. 12 del Codice; 
  Rilevata la necessita'  di  indicare  nel  seguente  dispositivo  i
criteri generali in base ai quali l'Autorita' verifichera'  nel  caso
di specie il rispetto del principio di  rappresentativita'  (art.  2,
comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garante  sulle  procedure  per  la
sottoscrizione  dei  codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta,
approvato con  deliberazione  del  20  luglio  2006,  n.  31-bis,  in
Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183); 
  Rilevato in particolare, in relazione ai medesimi criteri,  che  e'
opportuno:   (a)   prestare   attenzione,   al   fine   di   valutare
l'esponenzialita'  della   rappresentanza,   tanto   alla   struttura
organizzativa quanto al rapporto con il  territorio,  da  considerare
con  specifico  riferimento   alle   caratteristiche   dei   soggetti
rappresentati; (b) prendere in considerazione le attivita' svolte  in
termini  generali  dai  soggetti  rappresentativi,   come   pure   le
specifiche  iniziative  eventualmente  assunte  con  riferimento   al
trattamento dei dati personali, ivi compresa  l'eventuale  previsione
di  norme  interne  di  autodisciplina;  (c)  tener  conto  di   ogni
informazione adeguatamente  descrittiva  della  realta'  economica  e
sociale che si intende rappresentata, con particolare riferimento  al
numero e all'ampiezza dei soggetti  effettivamente  rappresentati  in
rapporto alla categoria; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste le proposte e  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del regolamento n.
1/2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al  codice
di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del Codice: 
    a)  invita  i  soggetti  pubblici  e  privati  appartenenti  alle
categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere
il codice in base al principio  di  rappresentativita':  (i)  a  dare
conferma  a  questa  Autorita'  della   comunicazione   di   adesione
all'invito formulato con la deliberazione del Garante del  10  aprile
2002, gia' in precedenza inviata; (ii)  a  dare  comunicazione  circa
eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito -o altre  circostanze
utili- rilevanti  ai  fini  della  rappresentativita'  medesima  e  a
fornire  informazioni  e  documentazione  idonee  a  comprovare,   in
particolare,  la  rappresentativita'  stessa  (art.   2,   comma   2,
regolamento n. 2/2006 cit.); (iii) a far  pervenire  eventuali  nuove
comunicazioni di adesione al fine della sottoscrizione  del  predetto
codice di deontologia e di buona condotta; 
    b) indica che per verificare nel caso di specie il  rispetto  del
principio di rappresentativita', accertata  l'effettiva  appartenenza
dei soggetti alle categorie interessate al codice di deontologia e di
buona  condotta,  da  individuarsi  anche  mediante  esame  di   atti
costitutivi,  statuti  e  altre   discipline   interne,   l'Autorita'
valutera', in particolare: 
      1. l'organizzazione e l'articolazione territoriale dei soggetti
che si ritengono rappresentativi, in rapporto al territorio nazionale
o allo specifico contesto territoriale  in  cui  operano  le  realta'
rappresentate, nonche' ai compiti svolti; 
      2.  le  attivita'  svolte  in  concreto  dai  soggetti  che  si
ritengono  rappresentativi,  anche  in  eventuale  riferimento   alla
protezione dei dati personali; 
      3.  il  numero  e  l'ampiezza   dei   soggetti   effettivamente
rappresentati in rapporto alla categoria; 
    c) invita altri soggetti che si ritengano  interessati  ai  sensi
dell'art. 12 del Codice  a  darne  comunicazione  all'Autorita'  e  a
fornire  informazioni  e  documentazione  idonee  a  comprovare,   in
particolare, il proprio interesse qualificato nella materia (art.  2,
comma 3, regolamento n. 2/2006, cit.). 
  Le comunicazioni  dovranno  essere  inoltrate  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121,  00186
Roma,  entro  il  5  novembre  2010  (n.  fax  06.696773785;  e-mail:
codiceinfocommerciali@garanteprivacy.it). 
    d) dispone che copia della presente deliberazione  sia  trasmessa
al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e resa disponibile nel  sito  web  della  stessa  Autorita':
www.garanteprivacy.it. 
    Roma, 16 settembre 2010 
 
                                   Il presidente e relatore: Pizzetti 
Il segretario generale: De Paoli