IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n.  61,  che  rende  transitoriamente  applicabili  le
disposizioni di cui ai decreti  attuativi  della  legge  10  febbraio
1992, n. 164,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle  relative
disposizioni applicative; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 marzo 2007 concernente  le  disposizioni  sul  controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema  del
piano dei controlli, del prospetto tariffario  e  determinazione  dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2,  del  decreto  29
marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 17 luglio 2008 concernente  la  modifica  dello  schema  di
piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al  decreto  13
luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2,  comma  2,
del decreto ministeriale 29 marzo 2007,  relativo  alle  disposizioni
sul controllo della produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in
regioni determinate (VQPRD); 
  Visto il riconoscimento come denominazione di  origine  controllata
«Todi»  nonche'   l'approvazione   del   relativo   disciplinare   di
produzione; 
  Vista la nota prot. 18075  dell'11  agosto  2010  presentata  dalla
filiera vitivinicola rappresentativa  che,  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ha individuato
la societa' «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria,
societa' consortile  a  r.l.»  quale  struttura  di  controllo  della
denominazione di origine controllata «Todi»; 
  Vista la nota prot. n. 0138143 del 6 settembre 2010 inoltrata dalla
competente regione Umbria, con la quale e' stato espresso  il  parere
favorevole  sul  piano  dei  controlli  e  sul  prospetto  tariffario
presentati    dalla    societa'    «3A    -     Parco     tecnologico
dell'agro-alimentare dell'Umbria, societa' consortile a r.l.» per  la
denominazione di origine controllata «Todi»; 
  Vista la documentazione agli atti del dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari   inoltrata   dalla   «3A    -    Parco    tecnologico
dell'agro-alimentare  dell'Umbria,  societa'  consortile  a  r.l.»  e
valutata l'adeguatezza  del  piano  dei  controlli  e  del  prospetto
tariffario; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa'  «3A
-  Parco  tecnologico  dell'agro-alimentare   dell'Umbria,   societa'
consortile a r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  societa'  «3A  -  Parco  tecnologico   dell'agro-alimentare
dell'Umbria, societa'  consortile  a  r.l.»,  con  sede  in  Frazione
Pantalla, Todi (Perugia) e' autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE)  n.  1234/2007
per la DOC «Todi» nei confronti di tutti i  soggetti  presenti  nella
filiera  che  intendono  rivendicare  la  predetta  denominazione  di
origine.