IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Todi» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. 18075 dell'11 agosto 2010 presentata dalla filiera vitivinicola rappresentativa che, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ha individuato la societa' «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, societa' consortile a r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Todi»; Vista la nota prot. n. 0138143 del 6 settembre 2010 inoltrata dalla competente regione Umbria, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla societa' «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, societa' consortile a r.l.» per la denominazione di origine controllata «Todi»; Vista la documentazione agli atti del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, societa' consortile a r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, societa' consortile a r.l.»; Decreta: Art. 1 1. La societa' «3A - Parco tecnologico dell'agro-alimentare dell'Umbria, societa' consortile a r.l.», con sede in Frazione Pantalla, Todi (Perugia) e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la DOC «Todi» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.