IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (CE) n. 607/2009  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visti, in particolare, i disposti di cui ai comma 10 e 11 dell'art.
6 del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi  dei  quali  la
previsione dell'obbligo in etichetta dell'annata di produzione  delle
uve per i vini DOCG e DOC, ad  esclusione  delle  categorie  di  vini
liquorosi, spumanti e frizzanti, deve essere  espressamente  inserita
nei relativi disciplinari di produzione; 
  Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati  sinora  approvati  e
modificati i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC; 
  Vista la circolare ministeriale n. 9750 del 24 giugno 2010  con  la
quale sono stati forniti dei chiarimenti in  merito  all'applicazione
di talune disposizioni del predetto decreto legislativo  n.  61/2010,
anche  con  riguardo  alla   disposizione   in   questione   relativa
all'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata  di  produzione
delle uve; 
  Ritenuto, in conformita' alla citata normativa, di  dover  inserire
nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati o
modificati la previsione dell'obbligo dell'annata di produzione delle
uve,  con  esclusione  delle  tipologie  di  vino  appartenenti  alle
categorie dei vini liquorosi, spumanti e  frizzanti,  fatta  altresi'
eccezione per i disciplinari che gia' contemplano detto obbligo; 
  Ritenuto altresi' di prevedere le disposizioni di etichettatura per
consentire lo smaltimento  delle  partite  di  vino  derivanti  dalla
vendemmia 2009 e precedenti,  relativamente  alle  categorie  per  le
quali e' stato introdotto l'obbligo in questione; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 24 settembre
2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Conformemente ai disposti di cui ai comma 10 e  11  dell'art.  6
del decreto legislativo n. 61/2010,  ad  esclusione  delle  tipologie
relative alle categorie dei vini  liquorosi,  spumanti  e  frizzanti,
fatta altresi' eccezione per i disciplinari di  produzione  che  gia'
contemplano l'obbligo dell'indicazione in  etichetta  dell'annata  di
produzione delle uve, i disciplinari di produzione dei  vini  DOCG  e
DOC finora approvati  e  modificati  con  i  relativi  decreti,  sono
modificati  con  l'inserimento,  nell'apposito  articolo  concernente
l'etichettatura, del seguente comma: «E' fatto obbligo di indicare in
etichetta l'annata di produzione delle uve». 
  2. Ad esclusione delle tipologie relative alle categorie  dei  vini
liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve  le  disposizioni  piu'
restrittive stabilite dagli specifici disciplinari  DOCG  e  DOC,  le
partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono
essere etichettate senza l'indicazione dell'annata e smaltite fino ad
esaurimento delle scorte. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 ottobre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno