IL DIRETTORE REGIONALE 
           per i beni culturali e paesaggistici del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2004,  n.  3,  recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'  culturali,
ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»  e  successive  modifiche  e
integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139,  140
e 141; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il  regolamento  di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis)  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che
attribuisce  ai  direttori  regionali  per   i   beni   culturali   e
paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente
e previo parere della regione, ai sensi  dell'art.  138  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico relativamente  ai  beni  paesaggistici,  ai  sensi
dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
agosto 2009, con il quale e' stato conferito  all'arch.  Ugo  Soragni
l'incarico di livello dirigenziale generale  di  Direttore  regionale
per i beni culturali e paesaggistici del Veneto; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole  interesse  pubblico
per l'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa
tra i  comuni  di  Valdobbiadene  e  Segusino,  formulata,  ai  sensi
dell'art. 138, comma 3, e 141 del  decreto  legislativo  n.  42/2004,
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota  prot.  24753
del 16 dicembre 2009; 
  Considerato che la proposta di cui sopra,  confermativa  dell'avvio
di procedimento della Soprintendenza  per  le  province  di  Venezia,
Belluno, Padova e Treviso  di  cui  alla  nota  prot.  29370  del  19
dicembre 2008, e' stata ritenuta necessaria alla luce delle modifiche
regolamentari introdotte in itinere dal decreto del Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto  del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91; 
  Considerato che, con note prot. 2533 dell'8 febbraio 2010  e  prot.
6843 del 6 aprile 2010, rispettivamente  indirizzate  alla  Direzione
generale per il paesaggio, le belle  arti,  l'architettura  e  l'arte
contemporanee del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e
alla   Direzione   urbanistica   della   regione   del   Veneto,   la
Soprintendenza per le province di Venezia, Belluno, Padova e  Treviso
ha dato notizia dell'avvenuta  trasmissione  della  proposta  di  cui
sopra ai comuni di Valdobbiadene e Segusino,  e  della  sua  avvenuta
pubblicazione nei rispettivi albi pretori in data 22 dicembre 2009  e
17 dicembre 2009, ai  sensi  dell'art.  141,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 42/2004; 
  Considerato che, in data 8 gennaio 2010, il Soprintendente  per  le
province di Venezia, Belluno, Padova e  Treviso  ha  provveduto  alla
pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e  della  relativa
pubblicazione agli albi pretori dei comuni interessati sui quotidiani
«la Tribuna di Treviso»,  «la  Nuova  di  Venezia  e  Mestre»  e  «La
Repubblica», come  previsto  dall'art.  141,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 42/2004; 
  Viste le memorie partecipative in data 16 aprile 2010 e  20  aprile
2010, con  le  quali  i  comuni  di  Segusino  e  Valdobbiadene  sono
rispettivamente intervenuti, ai sensi dell'art.  139,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 42/2004, nel procedimento avviato con nota  n.
24753/2009, rappresentando: 
    a) l'illegittimita' dell'emanando provvedimento,  poiche'  l'area
da  quest'ultimo  interessata  non  concretizzerebbe   alcuna   delle
fattispecie previste dall'art. 136, comma  1,  del  suddetto  decreto
legislativo; 
    b) l'insussistenza di un pubblico interesse notevole sotteso alla
tutela paesaggistica delle  porzioni  di  territorio  interessate  da
insediamenti   produttivi,   infrastrutture   e   nuclei   abitativi,
ricomprese nell'area di cui sopra; 
    c)  l'inessenzialita'  dell'emanando  provvedimento,  atteso   il
progressivo   assestarsi   delle   trasformazioni   del    territorio
interessato, compreso il fenomeno dell'urbanizzazione, la  quale  «si
dimostra  oggi  sia  qualitativamente  che  quantitativamente   sotto
controllo»; 
    d)     l'impedimento      all'utile      economico      derivante
dall'assoggettamento  delle  aree  connesse  all'attivita'   agricola
vitivinicola    interessate    dall'emanando    provvedimento    alle
prescrizioni di cui all'art.  138,  comma  1,  del  suddetto  decreto
legislativo; 
    e) la lacunosita' e l'imprecisione della proposta dichiarativa di
notevole interesse pubblico ai sensi  dell'art.  138,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 42/2004 di  cui  alla  nota  24753/2009  della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di  Venezia,
Belluno, Padova e Treviso; 
  Vista la nota prot. 14621 del 22  giugno  2010,  con  la  quale  la
predetta Soprintendenza ha ritenuto che le motivazioni  di  cui  alla
menzionata comunicazione di  avvio  del  procedimento  24753/2009  si
confermino  idonee  a  sorreggere   la   legittimita'   dell'emanando
provvedimento,  in  quanto  le  osservazioni  di  cui  al  punto   a)
ineriscono  a  un'obsoleta  concezione   del   concetto   di   tutela
paesaggistica come bellezza individua, laddove il decreto legislativo
n. 42/2004 statuisce, all'art. 131, che il paesaggio e' costituito da
«un territorio espressivo  di  identita',  il  cui  carattere  deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro  interrelazioni»;
quelle  di  cui  al  punto  b)  riguardano  elementi  antropici  che,
relazionandosi con il paesaggio naturale, sono  anch'essi  parte  del
sistema di valori paesaggistici che si intende  tutelare;  quelle  di
cui al punto c) si riferiscono  a  dinamiche  di  trasformazione  che
omettono  la  considerazione  degli  aspetti   legati   all'interesse
pubblico sotteso alla salvaguardia del paesaggio  mediante  l'impiego
di  adeguati  strumenti  di  protezione   e   controllo   delle   sue
trasformazioni; quelle di cui al punto d),  ineriscono  all'attivita'
agricola vitivinicola, che l'assoggettamento a tutela  non  impedisce
bensi' subordina ad un'idonea salvaguardia paesaggistica;  quelle  di
cui al punto e), sono confutate sulla base di elementi di  conoscenza
e  di  apprezzamento   paesaggistico   che   dimostrano   un'adeguata
conoscenza del territorio; 
  Ritenuto di dover  condividere  le  argomentazioni  espresse  dalla
Soprintendenza sulle sopra menzionate memorie partecipative; 
  Considerato  che  il  Comitato  tecnico-scientifico  per   i   beni
architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma  1,  lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n.
233, come modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  2
luglio 2009, n. 91, ha espresso, nella seduta  del  21  luglio  2010,
parere   favorevole   alla   proposta   formulata   dalla    predetta
Soprintendenza; 
  Considerato che la Direzione regionale per i beni architettonici  e
paesaggistici ha chiesto, con nota prot. 8057  del  10  maggio  2010,
l'acquisizione  del  parere  della  regione  del  Veneto,  ai   sensi
dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004; 
  Considerato l'obbligo, da  parte  del  proprietario,  possessore  o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree  di
cui  sia  stato  dichiarato  il  notevole  interesse   pubblico,   di
presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta
di autorizzazione di cui all'art.  146  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo  stato  dei
luoghi; 
  Considerato  che  l'area  prealpina  e  collinare  dell'Alta  Marca
Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino, di cui
al presente provvedimento, e'  delimitata  come  segue:  a  nord  dai
confini amministrativi  della  provincia  di  Treviso;  a  ovest  dai
confini provinciali lungo il corso del fiume Piave, fino al punto  in
cui il confine amministrativo fra il comune di Segusino e  il  comune
di Valdobbiadene incontra il suddetto confine provinciale; a sud  dal
confine fra i suddetti comuni fino  ad  incontrare  la  S.P.  N.  28,
proseguendo  verso  est  fino  alla  confluenza  con  via  Garibaldi,
lasciando la S.P. N. 28 per seguire la stessa via Garibaldi anche  in
corrispondenza del cambio di denominazione in via del Combai  o  S.P.
N. 36. In corrispondenza con  piazza  Rosa  detto  confine  segue  il
perimetro delle aree gia' tutelate ai sensi dell'art. 136 del decreto
legislativo   n.   42/2004.   Quindi   lascia   via   Garibaldi   per
ricongiungersi con via Guicciardini per poi risalire per via Cargador
di Ron, intercettando la S.P. N. 143 del Cesen per poi ricongiungersi
con via San Floriano. Segue via San Floriano  fino  all'incrocio  con
via Roma, prosegue attorno a Villa dei Cedri, continua per  via  Piva
fino a piazza Marconi dove continua per viale Mazzini e quindi  lungo
il rettilineo della strada  provinciale  N.  2  fino  ad  intersecare
l'area tutelata a sud di Valdobbiadene. Prosegue con  l'andamento  di
quest'ultimo  perimetro  passando  per  San   Pietro   di   Barbozza,
includendo la localita' di Santo Stefano, e seguendo la S.P.  N.  36,
includendo la localita' Guia nella sua  interezza;  a  est  segue  il
perimetro delle  aree  gia'  riconosciute  di  particolare  interesse
pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo  n.  42/2004,
quindi risale lungo la S.P. N. 36 del Combai. All'intersezione fra la
S.P. N. 36 e i confini comunali fra Valdobbiadene e Miane, segue tali
confini risalendo la «Valle Brutta» fino a ricongiungersi  -  piu'  a
nord - in prossimita' della «Valle delle Sanguinelle», con i  confini
amministrativi della provincia di Treviso; 
  Ritenuto che detta area, come  delimitata  nell'unita  planimetria,
presenta il notevole interesse  pubblico  di  cui  all'art.  136  del
decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella relazione
allegata  alla  nota  prot.  24753  del  16   dicembre   2009   della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, parimenti unita; 
 
                              Decreta: 
 
  L'area prealpina e collinare dell'Alta Marca  Trevigiana,  compresa
tra i comuni di Valdobbiadene (Treviso) e  Segusino  (Treviso),  come
individuata in premessa, e' dichiarata di notevole interesse pubblico
ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  141,  comma  2,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte
le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo. 
  Nella predetta  area,  assoggettata  a  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico, vige la disciplina seguente, ai  sensi  dell'art.
140, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004: 
    a) interventi sul paesaggio naturale: 
      saranno conservate le essenze arboree autoctone; sara'  evitata
la modifica  di  scarpate  e  percorsi  pedonali  e  carrabili  e  la
costruzione di opere di  regimazione  e  contenimento  idraulico  che
possano compromettere o alterare l'assetto ambientale; 
      dovranno    essere    garantiti    la    conservazione    delle
caratteristiche geomorfologiche,  il  recupero  ed  il  miglioramento
dell'assetto naturale dei luoghi,  ivi  comprese  le  sue  componenti
morfologiche e vegetazionali; 
      nelle aree boscate  sara'  assicurata  la  conservazione  degli
ambiti naturali e la  salvaguardia  della  biodiversita',  anche  con
riferimento alla rarita' delle specie vegetazionali; dovranno  essere
incentivati il ripristino e la ricostruzione degli ambienti naturali,
anche  attraverso  l'eliminazione  e  la  sostituzione  delle  specie
arboree contrastanti con il paesaggio storico. Nelle aree interessate
dalla presenza di tali formazioni sara' evitata qualsiasi alterazione
dello stato dei luoghi, ad esclusione dei tagli colturali; 
      i lavori di sistemazione di scarpate, sponde  e  corsi  d'acqua
dovranno  garantire  un'adeguata   pendenza   rispetto   al   terreno
circostante e la protezione della superficie dall'erosione a mezzo di
idoneo inerbimento; 
      lungo gli argini e le sponde dei corsi d'acqua andra' mantenuta
o ricostituita un'adeguata fascia boscata; 
    b) interventi sul paesaggio semi-urbanizzato: 
      dovra' essere posta particolare cura affinche' siano mitigati o
attenuati i contrasti tra gli elementi del sistema insediativo urbano
ed  il  paesaggio  contermine.  Dovranno  pertanto  essere   adottati
accorgimenti volti alla riqualificazione dei margini degli  aggregati
residenziali,  riproponendo  geometrie  e  allineamenti   idonei   ad
armonizzare e integrare i diversi sistemi; 
    c) interventi sul paesaggio agrario: 
      nelle   aree   a   destinazione   agricola   dovranno    essere
salvaguardati gli attuali profili collinari e i rilevati,  escludendo
movimenti di  terreno  o  sbancamenti  che  ne  possano  alterare  la
morfologia; 
      dovra' essere perseguito il recupero delle strutture edilizie e
dei complessi architettonici, adottando tipologie proprie dei  luoghi
ed impiegando materiali tradizionali, nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 e del decreto ministeriale
6 ottobre 2005, recante «Individuazione delle  diverse  tipologie  di
architettura rurale presenti sul territorio nazionale  e  definizione
dei  criteri   tecnico-scientifici   per   la   realizzazione   degli
interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003,  n.  378,  recante
disposizioni per la  tutela  e  la  valorizzazione  dell'architettura
rurale»; 
      nelle  sistemazioni  fondiarie  dovranno  essere   limitati   i
movimenti di terra a scopi colturali e le  livellazioni  del  terreno
che comportino alterazione dell'assetto oroidrografico del paesaggio; 
      i lavori di sistemazione fondiaria, nel rispetto delle esigenze
della  pratica  agricola,   saranno   realizzati   adattandosi   alla
conformazione naturale del terreno e garantendo il mantenimento della
morfologia  originaria  dei  versanti,   escludendo   sbancamenti   e
riempimenti di vallecole; 
    d) viabilita': 
      le modifiche alla viabilita'  secondaria,  vicinale  e  agraria
dovranno  adeguarsi  ai  profili  esistenti  dei  terreni,   evitando
movimenti di terra, allargamenti  e  rettifiche  significative  della
sede stradale,  l'impiego  di  manti  bituminosi,  l'abbattimento  di
alberature e di siepi autoctone, il  rimodellamento  delle  scarpate,
l'uso di protezioni con materiali non integrabili nell'ambiente; 
      si dovra' provvedere alla riqualificazione di pendii e opere di
sostegno impiegando tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con
le finalita' della tutela e  del  recupero  paesaggistico-ambientale;
gli interventi di  recupero  dovranno  essere  eseguiti  mediante  la
piantumazione di talee di specie arbustive e l'impiego di graticci in
legno per la difesa delle sponde. I muri di sostegno, qualora  se  ne
ravvisi la necessita', dovranno essere realizzati  in  pietrame,  nel
rispetto della tradizione costruttiva locale; 
      si dovra' evitare la formazione di nuove strade di accesso alle
proprieta', salvo i casi in cui non vi sia  diversa  possibilita'  di
accedere ai fabbricati; in questo caso il fondo della  sede  stradale
sara' congruente con quello proprio della tradizione  insediativa  ed
agraria locale; 
      la viabilita' principale dovra' essere conservata negli attuali
tracciati e dimensioni, fatte salve motivate necessita' di  rettifica
derivanti da esigenze di  sicurezza.  Eventuali  opere  di  sostegno,
consolidamento  delle  scarpate  e  protezioni   saranno   consentite
esclusivamente  con  materiali  e  sistemi  propri   delle   tecniche
dell'ingegneria naturalistica; 
    e) siepi, alberature e filari: 
      i filari di alberi presenti lungo i fiumi, i fossi di scolo e i
torrenti dovranno essere mantenuti e  integrati  adeguatamente  fatti
salvi gli interventi di ceduazione, di sostituzione  delle  piante  a
fine ciclo o danneggiate e le potature necessarie alla loro ordinaria
manutenzione; 
    f) interventi di recupero  di  costruzioni  esistenti  di  valore
estetico e tradizionale: 
      il recupero sara' improntato ai  criteri  propri  del  restauro
conservativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
      per le strutture edilizie non piu' funzionali  alla  conduzione
del  fondo  e  per  i  fabbricati  abbandonati,  qualora  essi  siano
espressione del valore  identitario  del  luogo,  gli  interventi  di
restauro e ristrutturazione dovranno garantire la  conservazione  del
loro aspetto esteriore; 
    g) interventi di nuova realizzazione: 
      si dovra' assicurare priorita' alla localizzazione di eventuali
nuovi edifici negli ambiti marginali a  nuclei  edificati  esistenti.
Tali edificazioni dovranno tenere  conto  delle  visuali  panoramiche
consolidate, con particolare riferimento  a  quelle  coincidenti  con
spazi aperti di significativa integrita'. Per le strutture edilizie a
destinazione  agricolo-produttiva,  sara'  assegnata  priorita'  agli
ampliamenti a ridosso delle costruzioni esistenti; 
      le  tipologie  edilizie   di   nuova   realizzazione   dovranno
richiamarsi alla  tradizione  architettonica  locale.  L'orientamento
dovra' assecondare la naturale conformazione del terreno,  prevedendo
che il lato piu' lungo sia orientato nella direzione delle  curve  di
livello, in modo da evitare o limitare gli sbancamenti; 
      le facciate degli edifici di nuova realizzazione  rispetteranno
la tradizionale alternanza tra pieni,  da  destinare  preferibilmente
alle porzioni residenziali, e vuoti, da  utilizzare  di  norma  nella
porzione ad uso agricolo. Saranno da evitare le forature sui  timpani
e la costruzione di  elementi  aggettanti  quali  terrazze,  balconi,
pensiline, tettoie a sbalzo; 
      i portici saranno disposti prioritariamente  a  sud,  sul  lato
lungo dell'edificio, all'interno della sagoma dello stesso e in  ogni
caso correttamente dimensionati in relazione alla  tipologia  e  alle
dimensioni del fabbricato; 
      si  dovranno  privilegiare,  coerentemente   con   il   sistema
tipo-morfologico adottato, coperture tradizionali e  simmetriche  con
andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato, preferendo
l'uso di coppi in laterizio locali. Gli  sporti  di  gronda  dovranno
essere  contenuti  nelle  dimensioni  tipiche  dell'architettura  del
luogo. Le coperture piane dovranno  essere  evitate,  salvo  esigenze
particolari connesse alla funzionalita' dell'edificio; 
      gli intonaci dovranno essere previsti con finitura superficiale
tradizionale a civile,  con  esclusione  di  intonaci  sintetici;  le
colorazioni saranno comprese nella gamma  di  tonalita'  tradizionali
locali, ricavabili dall'impiego di terre e coloranti  inerti  (sabbia
di cava, polvere di marmo, materiale laterizio frantumato e  simili).
In  ogni  caso  le  scelte  dei   materiali   di   finitura   saranno
adeguatamente descritte e motivate nel progetto in relazione al  loro
inserimento nel paesaggio; 
      le aperture e i serramenti dovranno avere  dimensioni  e  forme
tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza,
escludendo finestre sporgenti o ad angolo e privilegiando  serramenti
in legno ad anta o a libro. In ogni caso,  le  scelte  corrispondenti
saranno descritte e  motivate  nel  progetto  in  relazione  al  loro
inserimento nel paesaggio; 
    h) piani interrati ed autorimesse: 
      i  piani  interrati  saranno  ammessi   solo   se   posizionati
interamente al  di  sotto  del  piano  di  campagna  e  solo  se  non
implicanti modifiche dell'andamento naturale del terreno; gli  stessi
dovranno essere ubicati  entro  il  sedime  dell'edificio  esistente,
evitando la realizzazione di rampe di accesso esterne al fabbricato; 
      per motivate e documentate  esigenze  produttive,  legate  alle
attivita' agricole, potranno essere realizzati locali interrati anche
al di fuori del sedime  dell'edificio  principale,  purche'  la  loro
realizzazione non alteri l'aspetto dei luoghi. In tali casi le  rampe
di accesso non dovranno essere rivolte verso  valle  e  non  dovranno
essere visibili da punti panoramici o dalla  viabilita'  pubblica;  a
tal fine, sara'  assicurata  una  congrua  mitigazione  delle  stesse
mediante l'impiego di essenze arboree ed arbustive di tipo locale; 
      la realizzazione di autorimesse sara' effettuata  nel  rispetto
dell'ambito circostante, di  norma  all'interno  delle  sagome  degli
edifici esistenti, privilegiando il reimpiego di strutture  agricole,
magazzini, corpi in adiacenza ai fabbricati a loro servizio. Potranno
essere realizzate autorimesse interrate, purche' mascherate  in  modo
che l'accesso  in  rampa  non  costituisca  pregiudizio  al  contesto
paesaggistico; 
    i) parcheggi e aree scoperte: 
      nella realizzazione  di  parcheggi  e  aree  scoperte  dovranno
essere  limitati  i  movimenti  di  terra  e  le  opere  murarie   di
contenimento.  I  parcheggi  dovranno  prevedere  idonee  misure   di
mitigazione, quali la presenza di essenze arboree o arbustive  locali
posizionate a macchia  anziche'  a  filare,  allo  scopo  di  ridurne
l'impatto visivo; 
      le eventuali pavimentazioni  di  nuova  realizzazione  dovranno
garantire la permeabilita'  del  suolo,  al  fine  di  permettere  il
drenaggio delle acque meteoriche. Qualora tali  pavimentazioni  siano
realizzate all'interno dei nuclei storici o dei  borghi  rurali,  con
particolare riguardo alle  aree  di  pubblica  fruizione,  si  dovra'
escludere  l'uso  del  manto  bituminoso,  prevedendo  l'impiego   di
materiali congrui alla tradizione locale; 
    l) recinzioni: 
      le  recinzioni  dovranno  essere  realizzate  in  materiali  di
limitato impatto visivo (quali, ad esempio, siepi  o  staccionate  in
legno), in barriere senza  alcun  tipo  di  basamento  o  cordolo  o,
laddove ne sia prevista la realizzazione  in  muratura,  mediante  la
riproposizione di tecniche e materiali tradizionali; 
    m) insegne e cartelloni pubblicitari: 
      e'   vietata   l'installazione   di   insegne   e    cartelloni
pubblicitari, di qualsiasi forma o dimensione; 
    n) prescrizioni generali: 
      gli  enti  territoriali  preposti  alla  tutela  del  paesaggio
nonche' tutti  i  soggetti  pubblici,  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni, dovranno informare la loro attivita'  ai  principi  di  uso
consapevole del territorio e della salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche e dei valori che queste esprimono, nonche' mirare alla
definizione di  nuovi  valori  paesaggistici  integrati  e  coerenti,
rispondenti a criteri di qualita' e sostenibilita'. 
  La Direzione regionale per i beni  culturali  e  paesaggistici  del
Veneto provvedera' alla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul   Bollettino
ufficiale della regione del Veneto. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 42/2004, la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Veneto, per il tramite della Soprintendenza  per  i
beni architettonici e  paesaggistici  per  le  province  di  Venezia,
Belluno, Padova e Treviso, provvedera' alla trasmissione ai comuni di
Valdobbiadene  e  Segusino  del  numero  della   Gazzetta   Ufficiale
contenente  la  presente  dichiarazione,  unitamente  alle   relative
planimetrie,  ai  fini  dell'adempimento,   da   parte   dei   comuni
interessati,  di  quanto  prescritto  dall'art.  140,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo, dandone  comunicazione  alla  Direzione
regionale. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo  regionale
competente per territorio, secondo le modalita' di cui alla  legge  6
dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21  luglio  2000,
n. 205, ovvero ricorso straordinario al Capo dello  Stato,  ai  sensi
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni  dalla  data
di notificazione del presente atto. 
    Venezia, 30 settembre 2010 
 
                                      Il direttore regionale: Soragni