L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  
  Nella sua riunione di Consiglio del 22 settembre ed in  particolare
nella sua prosecuzione del 23 settembre 2010; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», come piu' volte modificata, in particolare
l'art. 20; 
  Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»),  2002/20/CE
(«direttiva  autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva   quadro»),
2002/22/CE («direttiva servizio universale»); 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003  (il
«Codice»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  dell'11  febbraio  2003
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche suscettibili di  una  regolamentazione  ex
ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed  i
servizi  di  comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita'  europee  L  114  dell'8  maggio  2003  (la
«precedente Raccomandazione»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  del  17  dicembre  2007
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni  elettroniche  che  possono  essere  oggetto   di   una
regolamentazione ex ante ai  sensi  della  direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65  del
28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione del  19  settembre  2005
«relativa alla separazione contabile e la contabilita' dei costi  nel
quadro normativo delle comunicazioni elettroniche», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 266/64  dell'11  ottobre
2005; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22
del 28 gennaio 2004; 
  Vista la delibera n. 4/06/CONS del 12 gennaio 2006, concernente  il
«Mercato  dell'accesso  disaggregato   all'ingrosso   (ivi   compreso
l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini  della
fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli
identificati  dalla  raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione  di
sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere  di  mercato  ed
individuazione  degli  obblighi  regolamentari»,   pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  33  del  9  febbraio
2006 e successive modificazioni; 
  Vista la delibera n. 33/06/CONS del 19 gennaio 2006, concernente  i
«Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica  pubblica  in
postazione  fissa  per  clienti  residenziali  e  per   clienti   non
residenziali (mercati n. 1 e  n.  2  fra  quelli  identificati  dalla
raccomandazione   della   Commissione   europea   n.    2003/311/CE):
identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed  individuazione  degli
obblighi regolamentari», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006; 
  Vista la delibera n. 34/06/CONS del 19 gennaio 2006, concernente il
«Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della
raccomandazione   della   Commissione   europea   n.    2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed  individuazione  degli
obblighi regolamentari», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006; 
  Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, concernente  i
«Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella
rete  telefonica  pubblica  fissa,  valutazione  di  sussistenza  del
significativo potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti  e
obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese  che  dispongono
di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla
raccomandazione sui mercati rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi
della Commissione  europea)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006; 
  Vista la delibera n. 642/06/CONS del 9 novembre 2006, concernente i
«Mercati dei servizi  telefonici  locali,  nazionali  e  fisso-mobile
disponibili al pubblico e forniti in  postazione  fissa  per  clienti
residenziali  e  non  residenziali:  (mercati  n.  3  e  n.  5  della
raccomandazione   della   Commissione   europea   n.    2003/311/CE).
Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo  potere  di  mercato  e  definizione  degli
obblighi regolamentari», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  293  del  18  dicembre  2006  -  Supplemento
Ordinario n. 237; 
  Vista la delibera n. 694/06/CONS del  29  novembre  2006,  relativa
alla «Modalita' di realizzazione  dell'offerta  WLR  ai  sensi  della
delibera n.  33/06/CONS»  pubblicata  nella  GazzettaUfficiale  della
Repubblica italiana  n.  297  del  22  dicembre  2006  -  Supplemento
Ordinario n. 242; 
  Vista la delibera n. 249/07/CONS del 23 maggio 2007, relativa  alla
«Modalita' di realizzazione  dell'offerta  di  servizi  bitstream  ai
sensi  della  delibera  n.  34/06/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  132  del  9  giugno  2007  -
Supplemento Ordinario n. 135; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6527/08 del 23 dicembre
2008 che conferma la sentenza del TAR del Lazio n. 3217 del 16 aprile
2008 con  cui  il  suddetto  Tribunale  aveva  disposto  il  parziale
annullamento della delibera n. 83/06/CIR; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6529/08 del 23 dicembre
2008 che conferma parzialmente la sentenza del TAR Lazio n. 4869  del
23 maggio 2008 con  cui  il  suddetto  Tribunale  aveva  disposto  il
parziale annullamento della delibera n. 249/07/CIR  e  l'annullamento
della delibera n. 115/07/CIR; 
  Vista la delibera n. 718/08/CONS  dell'11  dicembre  2008,  recante
«Approvazione della proposta di  impegni  presentata  dalla  societa'
Telecom  Italia  S.p.A.  ai  sensi  della  legge  248/06  di  cui  al
procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del  29  dicembre
2008; 
  Vista la delibera  n.  314/09/CONS  del  10  giugno  2009,  recante
«Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla  rete  fissa
(mercati n. 1, 4 e 5 fra  quelli  individuati  dalla  Raccomandazione
2007/879/CE), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111; 
  Vista la delibera n. 525/09/CONS del  23  settembre  2009,  recante
«Consultazione pubblica concernente l'individuazione  degli  obblighi
regolamentari  cui  sono  soggette  le  imprese  che   detengono   un
significativo potere di mercato nei mercati  dell'accesso  alla  rete
fissa  (mercati  n.  1,  4  e  5   fra   quelli   individuati   dalla
Raccomandazione 2007/879/CE),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2009; 
  Considerate le indicazioni, di  cui  all'art.  2,  comma  15  della
delibera n. 133/07/CIR, definite nell'ambito dei  lavori  dell'unita'
per il monitoraggio  del  processo  di  implementazione  dei  servizi
bitstream (UPIM) istituita ai  sensi  dell'art.  25,  comma  5  della
delibera n. 249/07/CONS; 
  Vista la delibera  n.  152/02/CONS  del  15  maggio  2002,  recante
«Misure atte a garantire  la  piena  applicazione  del  principio  di
parita' di trattamento interna ed esterna da  parte  degli  operatori
aventi notevole forza di mercato nella telefonia  fissa»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  153  del  27
giugno 2002; 
  Considerato che nel  corso  del  tempo,  ulteriori  delibere  hanno
contribuito ad aggiornare le misure di replicabilita' contenute nella
delibera n. 152/02/CONS, introducendo  taluni  cambiamenti  rilevanti
all'impianto della delibera stessa nonche'  ai  servizi  oggetto  dei
test; 
  Vista  la  comunicazione  del  30  gennaio  2009  di   «Avvio   del
procedimento di adeguamento e innovazione della metodologia dei  test
di  prezzo  attualmente   utilizzati   nell'ambito   della   delibera
152/02/CONS»; 
  Sentite, in data 22 giugno 2009, le societa' Telecom Italia  S.p.a.
(Telecom Italia), Wind Telecomunicazioni S.p.a (Wind), Fastweb S.p.a.
(Fastweb), Vodafone Omnitel N.V.  (Vodafone),  Associazione  Italiana
Internet Providers (AIIP), BT Italia S.p.a. (BT); 
  Sentite, in  data  2  luglio  2009,  le  societa'  Telecom  Italia,
Fastweb, Wind e Assoprovider; 
  Sentite, in data 10 luglio  2009,  le  societa'  Eutelia  S.p.a.  e
Tiscali S.p.a. e Vodafone; 
  Sentite, in data 16 luglio 2009, le societa' AIIP e BT Italia; 
  Vista la comunicazione del 29 settembre 2009 di proroga dei termini
del procedimento di «adeguamento e innovazione della metodologia  dei
test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della  delibera  n.
152/02/CONS»; 
  Vista la delibera  n.  179/10/CONS  del  28  aprile  2010,  recante
«Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica
pubblica fissa  (mercati  nn.  2  e  3  della  Raccomandazione  della
Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione  e  analisi  dei
mercati, valutazione  di  sussistenza  del  significativo  potere  di
mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali
obblighi regolamentari», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 - supplemento ordinario
n. 113; 
  Vista la delibera  n.  180/10/CONS  del  28  aprile  2010,  recante
«Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa
(mercato n. 10 della Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione  di
sussistenza del significativo potere di mercato per  le  imprese  ivi
operanti ed individuazione degli eventuali  obblighi  regolamentari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  123
del 28 maggio 2010 - supplemento ordinario n. 113; 
  Vista la delibera  n.  284/10/CONS  del  10  giugno  2010,  recante
«Identificazione e analisi dei mercati dei servizi telefonici locali,
nazionali  e  fisso-mobile  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in
postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati
n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione  2003/311/CE)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  160
del 12 luglio 2010 - supplemento ordinario n. 152; 
  Viste le istanze di audizione pervenute  da  parte  delle  societa'
Telecom Italia S.p.a, Fastweb S.p.a , Tiscali S.p.a, Vodafone Omnitel
N.V,   Wind   Telecomunicazioni   S.p.a,   BT    Italia    S.p.a    e
dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP); 
  Sentite in data 12 febbraio 2010 le societa' Telecom Italia S.p.a e
Wind Telecomunicazioni S.p.a; 
  Sentite in data 15 febbraio 2010 le societa' Vodafone Omnitel  N.V,
Tiscali S.p.a, Fastweb S.p.a e BT Italia S.p.a; 
  Sentita in data 16 febbraio 2010 l'Associazione  Italiana  Internet
Provider (AIIP); 
  Visti  i  contributi  pervenuti  all'Autorita',   nell'ambito   del
suddetto procedimento, da parte dei soggetti interessati; 
  Visti gli atti del procedimento istruttorio; 
  Considerato quanto segue: 
 
                              SOMMARIO 
 
1. Ragioni dell'adeguamento della metodologia dei test di prezzo 
 
2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare 
 
3. Ambito di applicazione 
   3.1 Bundle e aspetti concorrenziali 
   3.2 Le misure di costo nell'ambito dei test 
   3.3 Profili di consumo e livello di aggregazione dei 
       servizi all'interno dei test 
   3.4 Analisi multiperiodale e modelli DCF 
 
4. Sintesi dei contributi e valutazioni dell'Autorita' 
 
   4.1.  Valutazioni  in  merito  alle  fonti  contabili  che  devono
alimentare i test e all'utilizzo dei costi di un operatore efficiente
come l'incumbent (EEO) o di  un  operatore  relativamente  efficiente
(REO), per la determinazione dei valori dei parametri  di  costo  del
test 
   4.2. Utilizzo dei concetti di “vita utile del cliente”,  di  “vita
media dell'offerta” e di “permanenza media del cliente  nell'offerta”
ai fini  della  definizione  del  periodo  di  riferimento  rilevante
(“relevant time period”) da considerare per il recupero dei costi  in
un modello DCF 
   4.3. La durata del periodo considerato nell'analisi  complementare
al DCF per la valutazione del rapporto ricavi/costo nel tempo per  le
varie offerte, svolta con la metodologia “period  by  period  (PbP)”;
l'individuazione dei valori dei singoli parametri W  X  R  a  seconda
della metodologia utilizzata (DCF o “PbP”) 
   4.4. Valutazioni relative alla catena impiantistica 
   4.5. Valorizzazione dei costi commerciali e dei margini operativi 
   4.6. Allineamento delle proposte dell'Autorita' sui test di prezzo
ad altre decisioni, in particolare  ai  risultati  delle  analisi  di
mercato a livello retail  e  wholesale;  l'opportunita'  di  chiarire
l'utilizzo di benchmark di mercato nella valutazione delle offerte 
   4.7. Valutazioni relative alle condizioni di offerta 
 
1. Ragioni dell'adeguamento della metodologia dei test di prezzo 
 
1. Sulla base delle risultanze del procedimento  istruttorio  avviato
con Comunicazione del 30 gennaio 2009,  concernente  l'adeguamento  e
l'innovazione  della  metodologia  dei  test  di  prezzo  attualmente
utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS e  tenuto  conto
dell'esito dei lavori dell'unita' per il monitoraggio del processo di
implementazione dei servizi bitstream (UPIM) di cui all'art. 2  comma
15  della  delibera  n.  133/07/CIR,  l'Autorita'  ritiene  opportuno
rivedere l'impianto  metodologico  dei  test  di  prezzo  attualmente
utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS. 
2. L'Autorita' ritiene che il test di prezzo sia uno strumento idoneo
ai  fini  della  verifica  del  rispetto   del   principio   di   non
discriminazione, ed - in particolare - della parita'  di  trattamento
interna-esterna da parte degli operatori con Significativo Potere  di
Mercato (di seguito SMP), e del contenimento di  fenomeni  di  margin
squeeze  (compressione  dei  margini)  che  potrebbero  nuocere  alla
concorrenzialita' del mercato e da ultimo ai consumatori. 
3. In prevalenza, le espressioni Price Squeeze (PS) e Margin  Squeeze
(MS) sono usate come sinonimi, mentre talora si annettono significati
differenti ai due fenomeni. Al di la' delle differenze che potrebbero
essere individuate (cfr successivo punto 4), cio' che conta e' che si
tratta sempre di pratiche volte a ridurre la pressione competitiva  a
vantaggio di chi li pratica (tipicamente,  l'operatore  verticalmente
integrato presente nei mercati wholesale a monte e nei mercati retail
a valle), ma che non necessariamente sono sanzionabili. 
4.  Come  si  anticipava,  secondo  alcuni  (ad  esempio,   cfr.   la
sottostante figura, proposta da Ovum) le due pratiche  -  considerate
distinte - possono (e spesso lo sono) essere combinate. 
5. La compressione dei  margini  e'  uno  dei  fenomeni  di  maggiore
interesse per il regolatore, dal momento che - allorche' si  verifica
-   e'   indice   di   una   sicura   sofferenza    del    meccanismo
concorrenziale(1); per cui nel testo  ci  riferiremo  normalmente  al
margin squeeze (MS), salvo diversamente specificato. 

__________________________________
(1) In linea con quanto accennato in precedenza, si potrebbe infatti
    considerare il caso - teorico - di una situazione di price
    squeeze ma con contemporanea riduzione - in pari misura - dei
    costi wholesale, così da lasciare inalterati i margini degli
    operatori alternativi.

Figura 1. Price squeeze e Margin squeeze.  Fonte  dell'illustrazione:
OVUM 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
6. Le modalita' di calcolo e gli algoritmi che l'Autorita' ha fin qui
adottato nell'ambito dei test di  prezzo  di  cui  alla  delibera  n.
152/02/CONS hanno consentito all'Autorita' di  confrontare  i  prezzi
proposti da Telecom Italia per i servizi di traffico con due  livelli
di costo: i)  il  rispetto  di  un  primo  livello  verifica  che  le
condizioni economiche dell'offerta consentano all'operatore dominante
il recupero dei costi di rete e dei costi commerciali per  offrire  i
propri servizi in maniera remunerativa (Test 1) e; ii) la conformita'
con  un  secondo  livello  assicura  che  le  condizioni   economiche
dell'offerta  proposta  dall'operatore   dominante   possano   essere
replicate da  un  operatore  alternativo  efficiente  che  operi  nel
medesimo mercato del servizio esaminato (Test 2). 
7. I test di prezzo originariamente previsti per i servizi a traffico
di telefonia sono stati successivamente integrati da altre  decisioni
dell'Autorita(2), anche per  verificare  il  rispetto  di  condizioni
competitive in altri segmenti di mercato. 

___________________________________
(2) Riferimenti normativi (in ordine cronologico) relativamente
    all'imposizione di test di prezzi e relativi obblighi:
• Delibera 152/02/CONS: Contiene le linee guida per l'impiego
  di test di prezzo (Allegato E).
• Codice delle Comunicazioni (DL 1 agosto 2003, n. 259).
  Art 67.2 : “Gli obblighi di cui al comma 1 si basano
  sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e
  sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi
  di cui all'articolo13. Tali obblighi possono includere
  prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino
  prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né
  limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non
  privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non
  accorpino in modo indebito i servizi offerti”.

8. L'Autorita' ritiene che i test di prezzo definiti  dalla  delibera
n. 152/02/CONS, e le successive integrazioni,  abbiano  adeguatamente
risposto all'esigenza di garantire, con un controllo ex ante,  da  un
lato che l'operatore detentore di un significativo potere di  mercato
nei mercati dei prodotti wholesale utilizzati dai concorrenti per  le
proprie offerte  retail  non  praticasse  prezzi  predatori  volti  a
restringere la concorrenza, dall'altro che lo  stesso  operatore  non
applicasse condizioni discriminatorie tra operatori concorrenti e  le
proprie divisioni interne, attuando  politiche  di  compressione  dei
margini. 
9. Tuttavia, l'Autorita' evidenzia come nella prassi applicativa  sia
emersa la necessita' di innovare la metodologia del  test  di  prezzo
alla luce delle tipologie di offerta  presenti  nel  mercato,  sempre
piu'  comunemente  basate  su  pacchetti  di  servizi  di  accesso  e
traffico. In particolar modo, anche alla luce delle proprie prassi di
vigilanza e validazione delle offerte, l'Autorita' ritiene necessario
concentrarsi sul profilo  concorrenziale  di  maggiore  rilevanza  in
occasione  delle   verifiche   sui   prezzi   finali   dell'operatore
notificato, ossia, la effettiva replicabilita' delle  offerte  per  i
concorrenti. 
10. La revisione della metodologia del test di  prezzo  di  cui  alla
delibera n. 152/02/CONS intende quindi  garantire  la  replicabilita'
delle offerte dell'operatore incumbent, mantenendo un  elevato  grado
di vigilanza sulle pratiche di  margin  squeeze.  A  tal  fine  sara'
semplificata la struttura dei  test,  utilizzando  un'unica  formula,
adattabile alle varie esigenze di verifica. 

___________________________________________________________________
• Delibera n. 33/06/CONS Art 12 : “Telecom Italia è
  soggetta, nella fornitura dei servizi di accesso alla rete
  telefonica pubblica in postazione fissa ai clienti residenziali
  e non residenziali, all'obbligo di non accorpare in modo
  indebito i servizi offerti, ai sensi dell'art. 67, comma 2,
  del Codice.”
• Delibera n. 642/06/CONS. Tale delibera stabilisce che
  l'operatore possa fornire in bundle il servizio di accesso e di
  traffico telefonico su direttrice locale, nazionale e
  fisso-mobile a condizione che le seguenti disposizioni
  siano applicate:
1. L'operatore notificato deve aggregare tali servizi in
   modo ragionevole;
2. L'operatore notificato deve garantire che i servizi di accesso
   e i servizi di chiamata dell'offerta congiunta siano acquistabili
   separatamente dal cliente finale e sottoporre le condizioni
   economiche dell'offerta all'Autorità secondo procedure definite;
3. L'Autorità verifica le offerte sulla base dei test di prezzo,
   separatamente per ciascun servizio, e valuta la ragionevolezza
   dell'offerta sulla base dei beni aggregati e della loro
   appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione ex-ante.
• Delibera n. 249/07/CONS Art 23. 4: “Tutte le offerte
  retail di Telecom Italia di servizi offerti mediante la propria
  rete di accesso a banda larga in tecnologia ATM o Ethernet/IP
  devono essere replicabili mediante l'uso dei servizi bitstream
  disponibili nell'offerta di riferimento”.
• Delibera n. 13 /09 /CIR: Considerato che per quanto
  concerne l'art. 23 della delibera n. 249/07/CONS, il Consiglio
  di Stato (sentenza n. 6529/2008), accogliendo in parte
  l'appello, ha confermato l'obbligo di Telecom Italia di previa
  comunicazione all'Autorità di tutte le offerte e promozioni
  retail al fine di consentirne la verifica di replicabilità.
  Il Consiglio di Stato, inoltre, chiarisce che l'obbligo di
  Telecom Italia di ribaltare a livello wholesale le promozioni
  offerte sul mercato retail, è subordinato all'esito della
  verifica di replicabilità svolta da parte dell'Autorità in
  contradditorio con gli Operatori.

11. In generale il test di prezzo esprime una valutazione, in termini
matematici,  relativamente  alla  possibilita'  che  l'operatore  SMP
pratichi - per  singoli  servizi  od  anche  all'interno  di  offerte
aggregate (c.d. “pacchetti”) - prezzi al dettaglio talmente bassi  da
non consentire la  replicabilita'  ai  concorrenti,  i  quali  pagano
comunque un accesso wholesale regolamentato alla rete  dell'operatore
dominante. Se i prezzi dell'operatore dominante nei mercati  a  monte
consentono la disponibilita' nel mercato a valle di offerte, da parte
dei concorrenti, competitive con quelle  retail  dell'operatore  SMP,
allora non vi e' compressione  dei  margini.  In  particolare,  se  i
prezzi retail dell'operatore SMP sono superiori o simili a quelli dei
concorrenti, si deve ritenere, se cio' e' misurato tramite  test  che
tengano   in   conto   una   marginalita'   adeguata   per    operare
profittevolmente, che non vi siano problemi di margin squeeze. 
12. Con il nuovo test di prezzo, l'Autorita' verifica  le  condizioni
di offerta dei servizi al  dettaglio,  proposte  dagli  operatori  di
comunicazioni elettroniche notificati. 
13.  In  correlazione  con  l'utilizzo  dei  test,  le  problematiche
competitive esistenti nei mercati  delle  comunicazioni  elettroniche
sono esaminate in dettaglio dall'Autorita' nell'ambito delle  analisi
di mercato svolte nel rispetto del quadro comunitario regolamentare. 
14. In particolare, la necessita' di applicare  misure  di  controllo
dei prezzi delle offerte dell'Operatore notificato nei mercati retail
oggetto di analisi e/o nei mercati esclusi dalla  lista  dei  mercati
rilevanti  ma   verticalmente   collegati   con   mercati   wholesale
regolamentati,  e'   stabilita   dall'Autorita'   nell'ambito   delle
specifiche analisi di mercato e dei remedies da queste scaturiti. 
15.  L'applicazione  di  test  di  prezzo  e'  uno  degli   strumenti
regolamentari utilizzati dall'Autorita'  al  fine  di  promuovere  la
concorrenza e lo sviluppo del mercato, attraverso la  prevenzione  di
possibili  comportamenti  abusivi  ed  escludenti   che   l'Operatore
verticalmente integrato, notificato come avente Significativo  Potere
di Mercato (SPM) sul mercato retail a valle e/o sui mercati wholesale
a monte, puo' mettere in atto. 
16. Un Operatore verticalmente integrato e notificato  come  SPM  sui
mercati wholesale, potrebbe infatti sfruttare la propria posizione di
dominanza attraverso: 
 
a. politiche  di  prezzo  sul  mercato  retail  sul  quale  e'  stato
notificato come SPM finalizzate ad escludere un  rivale  esistente  o
potenziale; 
b. pratiche di margin squeeze su mercati retail non regolamentati  ma
integrati verticalmente con mercati wholesale sui  quali  l'Operatore
e' stato notificato SPM. 
 
17. Le due strategie escludenti si differenziano quindi per il  fatto
che nel primo caso l'Operatore risulta  notificato  sia  sui  mercati
wholesale che retail, mentre nel  secondo  caso  l'Operatore  risulta
notificato sui soli servizi wholesale a monte. 
18.  Tuttavia,  nella  sostanza,  i  due  comportamenti  non  pongono
problemi competitivi diversi tra loro: in entrambi i  casi,  infatti,
il comportamento  escludente  dell'Operatore  dominante  puo'  essere
efficacemente prevenuto attraverso l'applicazione di  opportuni  test
di prezzo  orientati  a  verificare  la  capacita'  di  un  operatore
alternativo  efficiente  di  replicare   le   politiche   di   prezzo
dell'Operatore notificato in circostanze equivalenti senza  incorrere
in perdite. Per quanto riguarda - poi -  profili  anticoncorrenziali,
quale il caso di abuso di posizione dominante mediante l'applicazione
di prezzi predatori, si tratta di una materia che rientra nella sfera
delle competenze delle Autorita' antitrust (nazionale e comunitaria). 
19. L'Autorita' pertanto verifica  le  offerte  al  dettaglio  di  un
Operatore  notificato  attraverso  l'applicazione  di  un   test   di
replicabilita' definito nel presente provvedimento, in tutti  i  casi
in cui le specifiche analisi di mercato  individuano  il  rischio  di
comportamenti abusivi dell'Operatore notificato volti a sfruttare  la
posizione di dominanza nei mercati retail e nei mercati  wholesale  a
monte, a danno dei concorrenti. 
20. Il caso delle gare e  delle  procedure  ad  evidenza  pubblica(3)
costituisce invece una situazione peculiare e specifica, per il quale
vengono proposti alcuni criteri, vista la necessita' di  contemperare
ad un tempo  le  esigenze  della  stazione  appaltante  e  quella  di
garantire pari condizioni di accesso a tutti i concorrenti. 

______________________________________
(3) L'Autorità ha definito, al paragrafo 21 dell'Allegato A2 alla
    delibera 642/06/CONS, “la procedura ad evidenza pubblica
    per la selezione del fornitore, quella in cui il cliente privato
    fissa la tipologia e le caratteristiche dei servizi che vuole
    acquisire, con le relative quantità e modalità di contratto
    e svolge una comparazione di offerte presentate da più
    fornitori, scegliendo quella che risulta “economicamente
    più vantaggiosa”.

21. Si tratta di  un  compendio  non  facile.  Nella  propria  prassi
seguita per le gare,  l'Antitrust  italiano  ha  ritenuto  talora  di
concentrarsi sull'orientamento al costo, poiche'  alcuni  dei  prezzi
offerti ai grandi utenti erano piu' bassi dei prezzi  regolati.  Cio'
limita la valutazione del comportamento escludente, quando altri,  ad
es. la Commissione europea (vd. infra), ritiene che  ci  si  dovrebbe
basare su di un'analisi completa del margin squeeze. 
22.  Un  altro  elemento  che  necessita  di  particolare  attenzione
riguarda   l'accettabilita'    di    offerte    integrate    promosse
dall'operatore  dominante  (per  il  rischio  di  forme  di  sussidio
incrociato tra le offerte dei diversi servizi). In pratica, la scelta
del  livello  di  replicabilita'  afferisce  alla   questione   della
granularita' della valutazione,  l'offerta  deve  essere  globalmente
replicabile (e' il caso dei bundle) o  e'  necessario  assicurare  la
replicabilita' “item by item”, ovvero del singolo servizio. Mentre la
possibilita' di replicare l'offerta del concorrente  dovrebbe  essere
considerata ad un  livello  di  aggregazione  tale  che  il  servizio
costituisca un mercato rilevante a se', e' indubbio che  un  concetto
di replicabilita' item by item rischia di moltiplicare la valutazione
abusiva delle condotte. In  tal  caso  l'incumbent  dovrebbe  infatti
dimostrare che, per ogni singolo servizio, il rivale e' in  grado  di
replicare l'offerta; la replicabilita' a  livello  retail  dipendera'
dunque dalle condizioni esistenti a livello wholesale per l'operatore
che deve utilizzare tali servizi e dalla presenza di offerte similari
nel mercato. 
23. In generale,  la  valutazione  del  comportamento  di  un'impresa
dominante verticalmente integrata sara' ricondotta  alla  valutazione
dell'essenzialita' di tutti gli input per i  concorrenti  downstream:
laddove questa  non  emergesse,  i  rivali  avrebbero  un'alternativa
percorribile per evitare l'effetto escludente. I  servizi  contestati
dovrebbero rappresentare una porzione fissa rilevante dei  costi  dei
rivali.  Il  prezzo  praticato  ai  rivali   dovrebbe   rendere   non
profittevole l'attivita' della divisione  downstream  dell'incumbent.
Si dovrebbe poi nel lungo termine misurare la presenza  effettiva  di
un  effetto  anticompetitivo,  quale  l'uscita  dal  mercato  di   un
operatore concorrente. 
 
2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare 
 
24. Il principio di non discriminazione, e  la  sua  declinazione  in
termini  di  parita'  di  trattamento,  e'  uno  dei  cardini   della
disciplina comunitaria. L'effettiva applicazione del principio  della
parita' di  trattamento  rappresenta  uno  dei  presupposti  per  gli
operatori  concorrenti  dell'operatore  SMP  per  potere   concorrere
equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali,  accedendo
alle medesime condizioni per  l'utilizzo  di  servizi  intermedi  che
l'operatore notificato riserva alle  proprie  divisioni  commerciali,
societa' controllate e collegate. 
25. Il principale riferimento legislativo deve  rinvenirsi  nell'art.
82 del Trattato (TCE)(4).  comma  c)  che  indica,  tra  le  pratiche
vietate di abuso di posizione dominante,  "l'applicare  nei  rapporti
commerciali  con  gli  altri  contraenti  condizioni  dissimili   per
prestazioni equivalenti, determinando cosi'  per  questi  ultimi  uno
svantaggio per la concorrenza". 
26. L'Autorita' osserva che il quadro regolamentare (2002) non indica
esplicitamente il test di  prezzo  fra  i  rimedi  che  le  Autorita'
Nazionali di Regolamentazione possono imporre in capo agli  operatori
con SMP il controllo di comportamenti di  margin  squeeze.  Tuttavia,
come anche osserva il GRE(5), l'articolo 13 della  Direttiva  Accesso
(2002/19/CE) indica che le  Autorita'  possono  imporre  obblighi  di
controllo dei prezzi come misura preventiva laddove  l'operatore  SMP
potrebbe “comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale”. Inoltre,
a  parere  dell'Autorita',  la  Commissione,  al  paragrafo  3.5  del
Memorandum esplicativo della Raccomandazione(6) sui mercati rilevanti
del 2007, ha chiaramente  indicato  che  la  valutazione  dei  margin
squeeze “[...] spesso richiede l'analisi  dell'intera  struttura  dei
prezzi dei servizi regolamentati  sui  quali  potrebbero  verificarsi
pratiche di margin  squeeze.  L'Articolo  5  della  Direttiva  Quadro
fornisce alle  Autorita'  di  regolamentazione  la  base  legale  per
ottenere  tutte  le  necessarie  informazioni  a  prescindere   dalla
presenza del mercato nella lista  annessa  alla  Raccomandazione  sui
mercati rilevanti. Cio' si applica non solo ai  costi,  ma  anche  ai
prezzi al dettaglio al fine di permettere alle Autorita' di applicare
ai  mercati  dell'accesso   all'ingrosso   rimedi   giustificati   ed
appropriati e di permetterne la vigilanza. Ai fini della  valutazione
di fenomeni di margin squeeze e' irrilevante  se  entrambi  i  prezzi
(wholesale e retail) siano regolamentati o se solo  uno  dei  due  lo
sia. [ ...] ”. 

_________________________________
(4) Versione consolidata, GUCE C 321E del 29 dicembre 2006 .
  Ripreso integralmente nell'articolo 3 della L. 287/90,
  istitutiva dell'AGCM e legge fondamentale della concorrenza
  in Italia.
(5) Gruppo Europeo dei Regolatori o ERG. Vd ERG (09) 07, Marzo 2009 .
(6) SEC(2007) 1483/2.               

27.  Per  quanto  riguarda  il  quadro  di  riferimento  normativo  e
regolamentare italiano, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche(7)
(di seguito “il Codice”) che ha recepito il quadro regolamentare  per
le comunicazioni elettroniche (2002),  prevede  inoltre  all'art.  67
comma 2, che l'Autorita' possa imporre obblighi volti a prevenire  la
pratica di prezzi predatori da parte degli operatori aventi SMP. Tali
politiche di compressione dei margini, peraltro, contrastano con  gli
obiettivi dell'attivita' regolamentare previsti dall'art. 13 comma 4,
lett.  b)  concernenti  le  restrizioni  e   le   distorsioni   della
concorrenza, e dal  comma  5,  lett.  d)  del  Codice  relativi  alle
discriminazioni nel trattamento delle imprese. 

______________________________________
(7) Il Codice è stato adottato con decreto legislativo
    n. 259 del 1 agosto 2003.

28. Per quanto riguarda l'utilizzo di test, il principale riferimento
e' la Access Notice (1998) della Commissione Europea, che  suggerisce
due possibili test per verificare l'esistenza di pratiche  di  MS(8):
(1) che la divisione downstream dell'impresa  dominante  non  sia  in
grado di ottenere un profitto operando al prezzo per l'input  che  la
divisione upstream richiede ai concorrenti; (2) che  il  margine  sia
insufficiente  per  garantire  un  profitto  normale  ad  un   rivale
ragionevolmente efficiente. 

______________________________________
(8) In un documento consultivo (ONP Committee 01-17 Rev1, 2001),
    la Commissione ha successivamente fornito ulteriori indicazioni
    relativamente al trattamento dei fenomeni di compressione
    dei margini.

29. Inoltre, la Commissione europea, nella Comunicazione del dicembre
2008 relativa all'applicazione  dell'art.  82  TCE  [di  seguito  “la
Comunicazione”], ha fornito  una  serie  di  indicazioni,  che  hanno
valore  principalmente  nel  caso  delle  verifiche  delle  Autorita'
antitrust in materia di strategie di price e margin  squeeze  attuate
da operatori in posizione dominante, ma che  rappresentano  un  utile
riferimento anche  per  le  Autorita'  di  regolamentazione.  A  tale
riguardo, e' bene precisare che le attivita'  di  verifica  -  e  gli
stessi strumenti utilizzati  -  da  parte  delle  due  Autorita'  (di
regolamentazione, di tutela della concorrenza) rispondono a finalita'
distinte, come in generale accade ad istituzioni che operano ex  ante
(l'Autorita' di regolamentazione) o ex post  (l'Autorita'  antitrust)
sempre con l'obiettivo di garantire una  effettiva  competizione  nel
mercato. 
30. La Commissione guarda primariamente ai comportamenti che  possono
recare pregiudizio  ai  consumatori.  I  consumatori  hanno  benefici
concorrenziali da prezzi piu' bassi, migliore  qualita'  e  una  piu'
ampia scelta di  prodotti/servizi  nuovi  o  migliori.  Tuttavia,  le
condotte escludenti  (volte  cioe'  a  escludere  abusivamente  altre
imprese dal mercato), non basate sulla concorrenza di merito non sono
accettabili dalla Commissione, che intende proteggere direttamente  o
per mezzo delle autorita' preposte a  livello  nazionale  i  processi
competitivi.  Conseguentemente,  quando  l'attivita'  di  enforcement
riguardera'  condotte  di   prezzo   dell'operatore   dominante,   la
Commissione  verifichera'   se   tali   condotte   possano   impedire
l'espansione o  l'ingresso  sul  mercato  a  concorrenti  altrettanto
efficienti dell'operatore principale; inoltre, proprio  perche'  cio'
che conta e' il benessere del consumatore, la  Commissione  vagliera'
eventuali  giustificazioni  del   comportamento   dell'operatore   in
posizione dominante basate su considerazioni di efficienza. 
31. La  Comunicazione  (par  11)  indica  che  un'impresa  capace  di
aumentare  profittevolmente  i  prezzi  al  di  sopra   del   livello
competitivo per un significativo periodo di tempo  (circa  due  anni)
puo' essere considerata dominante. La dominanza coincide nel  diritto
italiano con la notifica di significativo potere di  mercato,  tipica
della  prassi  regolamentare  dell'Autorita'  di  settore(9).  Quando
un'impresa  dominante  riesce  a  impedire  un  accesso  efficace  di
competitor anche potenziali a determinate offerte o mercati per mezzo
di una condotta per cui l'impresa dominante potra' aumentare i prezzi
a danno dei consumatori (inclusi gli  operatori  che  utilizzano  gli
input   dell'impresa   dominante),    si    utilizza    la    dizione
“anticompetitive foreclosure” o preclusione concorrenziale. 

________________________________
(9) Cfr. anche: A351 Comportamenti abusivi di Telecom Italia (2006)
 (in merito all'individuazione delle imprese con un significativo
  potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni)
  “secondo le linee direttive della commissione europea
  (2002/C 165/03), la nozione di impresa con rilevante potere di
  mercato nel settore delle comunicazioni coincide con la nozione
  di impresa in posizione dominante, e si individua con gli stessi
  parametri, attraverso una pluralità di elementi, che dette linee
  indicano a titolo esemplificativo”[...] “
  sull'impresa in posizione dominante grava, indipendentemente
  dalle cause che hanno determinato tale posizione,
  la responsabilità particolare di non compromettere, con il proprio
  comportamento, lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non
  falsata nel mercato comune”.

32. La Comunicazione contiene una sezione (“III-C”)  illustrativa  ai
criteri di valutazione delle  condotte  escludenti  di  prezzo.  Tali
condotte sono e saranno valutate alle luce di criteri di  riferimento
e di test di  prezzo.  In  generale,  il  riferimento  rispetto  alle
condotte dell'impresa dominante e'  lo  “as-  efficient  competitor”,
ovvero il concorrente efficiente  quanto  l'operatore  dominante.  Il
test, utile per determinare se una condotta di  prezzo  e'  idonea  a
danneggiare i consumatori, in base ai dati disponibili,  puo'  essere
impiegato per valutare tutte le condotte di prezzo: sconti,  bundling
misto, prezzi predatori, margin squeeze, etc. Il test normalmente  e'
ritenuto valido solo per  valutare  la  capacita'  di  danneggiare  i
consumatori; il risultato del test e' poi integrato da una piu' ampia
analisi della preclusione anticompetitiva(10). 

__________________________________
(10) Così la giurisprudenza italiana:
   “l'impresa in posizione dominante ha una speciale
   responsabilità in ragione della quale le è vietato dar corso
   a qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad
   ostacolarne lo sviluppo nei mercati, connotati, proprio per la
   sua presenza, da un ridotto grado di concorrenza”
   (Tar in A333 Enel Trade-Clienti Idonei, 2006);
   “sebbene l'esistenza di una posizione dominante non privi
   un'impresa che si trovi in questa posizione di tutelare i propri
   interessi commerciali, né la privi della facoltà, entro limiti
   ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per
   la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un
   comportamento che abbia lo scopo di rafforzare la posizione
   dominante e di farne abuso”
   (Tar in A285 Infostrada/Telecom Italia-Tecnologia ADSL, 2001) ;
   “il criterio da utilizzare ...
   va rinvenuto nel principio di
   proporzionalità, il quale esige che la fisiologica tensione
   dell'impresa verso il conseguimento dell'utile si esprima
   attraverso l'impiego dei soli mezzi
   necessari al perseguimento dei
   suoi legittimi obiettivi” (Tar A274 Stream/Telepiù, 2001).
   Gli “sconti target” o “sconti
   obiettivo”, alla luce della giurisprudenza comunitaria,
   “costituiscono un abuso di posizione dominante, quando
   siano idonei a fidelizzare i soggetti destinatari, sottraendoli
   di fatto ai concorrenti e riducendo il residuo grado di
   concorrenza conseguente alla presenza della impresa
   dominante”. Secondo i precedenti comunitari “
   l'impresa dominante non può concedere sconti per incoraggiare
   la fedeltà dei clienti, che non siano giustificati da specifiche
   ragioni di efficienza o da altre obiettive giustificazioni
   economiche” (CDS in A224 Pepsi-Coca/Coca-Cola, 2002).
   Tar in A372 Mercato del calcestruzzo autoclavato (2008):
   “La condotta escludente sussiste nell'ipotesi in cui
   un'impresa in posizione dominante estrometta i rivali da mercato,
   li ostacoli dal concorrere o disincentivi concorrenti potenziali
   dall'ingresso sul mercato”. “Per strategia di prezzi
   predatori va intesa quella condotta di un'impresa in posizione
   dominante che abbassa i propri prezzi e di conseguenza
   deliberatamente soffre perdite, ovvero rinuncia a profitti nel
   breve periodo, al fine di eliminare o disciplinare uno o più
   concorrenti, con ciò discostandosi da una legittima strategia
   competitiva basata sull'applicazione di prezzi bassi”.
   “Sono abusive solo le pratiche
   di prezzo idonee ad escludere
   un ipotetico concorrente altrettanto efficiente, con il benchmark
   che è rappresentato dai costi che
   l'impresa dominante sopporta”.
   “L'applicazione di prezzi al
   di sotto dei costi totali medi
   è indice di comportamento predatorio se fa parte di un piano per
   eliminare la concorrenza, a differenza dei prezzi al di sotto dei
   costi variabili che si presumono predatori salvo circostanze
   eccezionali. Ove siano applicati prezzi inferiori al costo totale
   medio, quindi, è necessario verificare la presenza di un intento
   predatorio per accertare la sussistenza di un abuso di posizione
   dominante. L'intenzione predatoria può anche manifestarsi quando
   l'impresa dominante fissa un prezzo inferiore al costo medio
   totale solo per i consumatori del concorrente,
   ma non per i propri consumatori tradizionali”.
   CDS in A267 Diano/Tourist Ferry Boat-Caronte (2007):
   “se il prezzo è inferiore al costo incrementale medio di
   breve periodo, deve essere considerato di natura predatoria; se
   il prezzo è superiore al costo incrementale medio di lungo
   periodo, non può essere considerato di per sé predatorio; se il
   prezzo è compreso tra i due costi, la valutazione dell'eventuale
   comportamento predatorio necessita di ulteriori elementi e
   dell'esame del contesto competitivo in cui
   esso si inserisce”.
   CDS in A351 Comportamenti abusivi di Telecom Italia (2006):
   l'ampio potere negoziale del cliente “non attenua la
   responsabilità dell'incumbent, ma, semmai, la aggrava: maggiori
   sono le dimensioni dei clienti sottratti alla concorrenza,
   maggiore è il danno per la concorrenza medesima”.
   Se le condizioni contrattuali introdotte dall'incumbent sono
   vantaggiose per la clientela con ampio potere negoziale, ciò è
   ininfluente al fine della sussistenza dell'abuso; al più si può
   affermare un concorso della clientela nell'abuso “sicché,
   il potere negoziale della clientela
   opera come 'fattore concausale
   rafforzativo' dell'abuso escludente, e non come
  'causa eliminativa' dell'abuso medesimo”. “In base
   al metodo dei costi incrementali è possibile, quindi, confrontare
   i ricavi realizzati con i costi effettivamente sostenuti per
   l'incremento produttivo e con i costi che l'imprenditore è in
   grado di far cessare immediatamente nell'ipotesi di cessazione di
   quella produzione aggiuntiva
   (c.d. costi incrementali di breve periodo), nonché con tutti
   quelli riferibili alla produzione aggiuntiva stessa, compresi
   quelli irrecuperabili (c.d. costi incrementali di lungo periodo),
   da sostenersi anche in caso di
   cessazione della produzione”.

33.  In  pratica  si  ritiene,  nella  prassi  comunitaria,   che   i
consumatori non siano danneggiati da comportamenti di  prezzo  idonei
solo ad escludere imprese meno efficienti: se i  prezzi  dei  servizi
finali offerti dall'impresa sono almeno  superiori  ai  LRAIC  (costo
incrementale medio di lungo periodo), in generale si  ritiene  che  i
prezzi non siano predatori. Tuttavia, in una prospettiva dinamica, si
valuta anche il vincolo potenziale  rappresentato  dall'impresa  meno
efficiente. 
34. Come ulteriore misura di tutela dell'impresa dominante, vi e'  il
principio dell'efficiency defence, per il quale non  saranno  oggetto
dell'attivita' di enforcement  comportamenti  tenuti  da  imprese  in
posizione dominante che, pur se idonei a svantaggiare o espellere dal
mercato alcuni concorrenti, al tempo stesso non si  traducano  in  un
danno per i consumatori. In pratica la Commissione valuta se: 
 
• le efficienze sono realizzate in conseguenza del comportamento  (ad
esempio, miglioramenti tecnici della qualita' dei  beni  o  riduzione
dei costi di produzione o di distribuzione); 
• il comportamento e' indispensabile per  la  realizzazione  di  tali
efficienze (non esistono alternative meno anticoncorrenziali); 
• le probabili efficienze determinate dal comportamento in  questione
superano  i  probabili  effetti  negativi  sulla  concorrenza  e  sul
benessere dei consumatori; 
• il comportamento non sopprime la concorrenza effettiva,  eliminando
tutte le fonti esistenti di  concorrenza  reale  o  potenziale  o  la
maggior parte di esse. 
 
35. L'onere  della  prova  che  i  comportamenti,  pur  se  idonei  a
svantaggiare/espellere dal mercato i concorrenti, al tempo stesso non
si traducono in un danno per i consumatori in  quanto  oggettivamente
necessari  per  realizzare  efficienze,  e'   comunque   sull'impresa
dominante. 
36. Nel caso Industrie des Poudres Spheriques, la Corte di  Giustizia
Europea adotta il test dell'impresa “egualmente efficiente”:  laddove
la divisione  downstream  dell'impresa  dominante  sia  in  grado  di
ottenere una performance  migliore  dei  concorrenti  che  richiedono
l'input, il fatto che un'impresa rivale non riesca, apparentemente  a
causa di maggiori costi operativi, a rimanere competitiva sul mercato
del prodotto  derivato  non  puo'  giustificare  l'accusa  di  margin
squeeze.  L'uso  di  tale  test  considera   i   costi   dell'impresa
verticalmente integrata. 
37. L'orientamento della  Commissione  Europea  in  alcune  decisioni
appare, tuttavia, stridente rispetto alla giurisprudenza della  Corte
di  Giustizia:  ad  esempio,  nel  caso  National   Carbonising,   la
Commissione ritiene  che  l'impresa  dominante  dovrebbe  adeguare  i
propri prezzi in modo da permettere  ad  un  rivale  “ragionevolmente
efficiente” di ottenere un margine sufficiente a  farlo  sopravvivere
sul mercato nel lungo periodo(11). 

_________________________________
(11) National Carbonising Company - L'impresa NCC acquistava il
     carbone necessario alla produzione di coke dalla NCB, la cui
     sussidiaria NSF era presente nel mercato a valle come price
     leader con ca. il 90% del mercato. A seguito di ripetuti
     aumenti del carbone da parte di NCB, il business era
     diventato insostenibile per NCC. La Commissione indicò nella
     interim decision che un'impresa dominante a monte, che fornisca
     un input essenziale per la concorrenza nei mercati a valle,
     “ha un obbligo di definire i propri prezzi in modo da
     lasciare a un'impresa ragionevolmente efficiente, concorrente
     nel mercato a valle, un margine sufficiente per permetterle la
     sopravvivenza nel lungo periodo”.

38. Allo stesso modo, in British Sugar/Napier  Brown  la  Commissione
considera abusiva l'adozione di una forbice di  prezzi  tra  input  e
prodotto derivato che non sia sufficiente a  riflettere  i  costi  di
trasformazione della stessa impresa verticalmente integrata. 
39. Infine, in Deutsche Telekom, il margin squeeze viene  individuato
quando i prodotti concorrenti sono molto simili e  lo  spread  tra  i
prezzi al dettaglio e all'ingrosso e' negativo o almeno insufficiente
a coprire i costi downstream della stessa DT. In  pratica  vi  e'  la
necessita' di provare  un  effetto  escludente  quando  si  praticano
strategie di prezzo. In tal  senso,  in  casi  quali  Michelin  II  e
British  Airways  il  Tribunale  di  Primo  Grado  ha  sostenuto  che
l'oggetto o l'effetto potenzialmente  competitivo  e'  sufficiente  a
provare l'abuso da parte dell'impresa  dominante;  ciononostante,  in
altri casi  recenti  come  Wanadoo  o  Microsoft  la  Commissione  ha
condotto  un'analisi  dettagliata  degli   effetti   della   condotta
contestata. 
 
3. Ambito di applicazione 
 
40. L'Autorita' verifica le offerte  al  dettaglio  di  un  Operatore
notificato attraverso l'applicazione di  un  test  di  replicabilita'
definito  nel  presente  provvedimento,  sia  nei  casi  in  cui   le
specifiche analisi di mercato individuino una posizione di  dominanza
nei mercati wholesale a  monte,  sia  nei  casi  in  cui  l'Autorita'
ritenga  necessario  assoggettare  talune  offerte   retail   a   una
valutazione caso  per  caso,  anche  in  riferimento  a  quanto  gia'
menzionato al par. 28. 
41. Oggetto dei test sono dunque: 
 
• Offerte di servizi stand alone appartenenti ai mercati  retail  sui
quali l'Operatore e' stato notificato come  avente  un  Significativo
Potere di Mercato (Operatore SPM) o appartenenti a mercati retail non
regolamentati ma integrati verticalmente con  mercati  wholesale  sui
quali l'Operatore e' stato notificato come avente SPM; 
• Offerte di bundle di servizi che includono almeno un  servizio  del
tipo precedente e per le quali l'Autorita' applica un test di  prezzo
aggregato che comporta la verifica  per  l'intero  pacchetto  offerto
alla clientela finale; 
• Offerte in ambito gara, anche tenendo conto di quanto gia' indicato
dall'Autorita' in materia (vd. Infra). 
 
42. In particolare, allo  stato  attuale,  le  offerte  al  dettaglio
soggette a regolamentazione  attraverso  l'applicazione  di  test  di
replicabilita',  riguardano  [non  esclusivamente  e  a   titolo   di
esempio]: 
 
• Offerte di servizi del mercato 1: accesso telefonico su rete RTG  e
ISDN per clientela residenziale e affari; 
• Offerte  di  servizi  di  traffico  telefonico  nazionale  (locale,
interdistrettuale,   fisso-mobile    e    mobile    quando    offerto
congiuntamente con altri servizi) e internazionale; 
• Offerte di servizi di accesso a larga banda; 
• Offerte aggregate (“bundle”) che  combinino  variamente  i  servizi
summenzionati. 
 
3.1 Bundle e aspetti concorrenziali 
 
43. La natura del mercato retail, specie residenziale, e'  oggi  tale
per cui la forma predominante di  concorrenza  nei  network  di  rete
fissa e' quella  basata  sull'offerta  di  pacchetti  di  servizi,  o
offerte aggregate. 
44. Le offerte aggregate individuano quelle pratiche  commerciali  in
cui un'impresa vende in maniera congiunta  due  o  piu'  servizi.  In
particolare, l'Autorita' individua l'“offerta aggregata pura” o  pure
bundle quando i servizi sono venduti solo in maniera congiunta  e  l'
“offerta aggregata mista” o mixed bundle laddove  i  servizi  possono
essere acquistati sia in maniera aggregata che singolarmente,  ma  la
somma dei singoli prezzi di vendita e' superiore al prezzo aggregato. 
45. Le strategie di  bundling  sono  volte  a  fornire  offerte  piu'
efficienti sotto il profilo  dei  costi  commerciali  e  a  catturare
domande latenti da parte dei clienti. 
46. Le offerte  aggregate  possono  comportare  vantaggi,  nel  breve
periodo, in termini di efficienza sia dal lato dell'offerta  che  dal
lato della domanda. Dal lato dell'offerta, la  vendita  aggregata  di
due o piu' servizi consente agli operatori di definire  offerte  piu'
efficienti sotto il profilo dei costi commerciali  e  talvolta  della
qualita'  dei  servizi.  Maggiori  efficienze  di  costo   consentono
all'operatore di formulare offerte a prezzi piu' competitivi. Mentre,
dal lato della domanda, aumenta la disponibilita' dei consumatori  ad
aderire ad offerte che includono  servizi  che  non  sarebbero  stati
acquistati separatamente, in quanto la somma dei  prezzi  di  vendita
dei singoli servizi separatamente e' superiore al prezzo del bundle. 
47. Idealmente, il benessere sociale  risulta,  quindi,  accresciuto:
per l'operatore, che  ottiene  delle  economie  di  costo  e  per  il
consumatore, che  ottiene  uno  sconto  oltre  alla  possibilita'  di
accedere a quei servizi che se venduti separatamente  non  verrebbero
acquistati. 
48. Tuttavia, se  da  un  lato  le  offerte  aggregate  aumentano  il
benessere del consumatore, dall'altro lato, possono essere oggetto di
strategie escludenti da parte di imprese verticalmente integrate,  in
danno delle imprese concorrenti nei mercati al dettaglio. 
49. Tale circostanza si puo' verificare qualora l'operatore dominante
verticalmente integrato, offrendo  due  o  piu'  servizi  in  maniera
aggregata,  riesca  ad  estendere  il  suo  potere  di  mercato   per
ostacolare la concorrenza su uno o piu' mercati oggetto  del  bundle,
sfruttando il cosiddetto effetto di leva (leverage). 
50. In particolare, il bundling puo' essere  anticompetitivo  laddove
si presentino le seguenti circostanze: 
 
• l'impresa e' dominante  in  almeno  uno  dei  mercati  oggetto  del
bundle; 
• laddove, in assenza di  offerte  aggregate  da  parte  dell'impresa
dominante, un numero significativo  di  consumatori  sceglierebbe  di
acquistare il servizio separatamente anziche' in un bundle; 
• laddove l'offerta aggregata produca effetti escludenti in  uno  dei
mercati afferenti al bundle, tali che  l'offerta  non  e'  facilmente
replicabile. 
 
51. Tenuto conto che l'operatore puo' avere una  posizione  dominante
in piu' mercati dei servizi che fanno parte del bundle, si rileva che
maggiore e' il numero di tali  servizi,  maggiore  e'  la  potenziale
preclusione anticoncorrenziale. Questo avviene in  particolare  se  i
servizi inclusi  nel  bundle  non  sono  facilmente  replicabili  sia
separatamente che in associazione con altri. 
52. In considerazione degli effetti che un accorpamento indebito  dei
servizi  di  comunicazione  elettronica   da   parte   dell'operatore
dominante puo' avere sullo sviluppo di una concorrenza  effettiva  in
uno o piu' mercati oggetto del bundle,  si  ritiene  che  l'operatore
dominante non possa accorpare in maniera indebita i servizi  offerti.
In proposito, l'articolo 67  del  Codice  sancisce  che  l'Autorita',
qualora accerti, in esito alle analisi di  mercato,  la  presenza  di
imprese che dispongono di notevole forza di mercato,  possa  impedire
che queste “accorpino in modo indebito i servizi offerti”(12). 
53. La vendita di due o piu' servizi in maniera aggregata deve essere
tenuta distinta dal fenomeno delle vendite abbinate o tying, che  non
rientrano nell'oggetto della  presente  delibera.  Tuttavia,  occorre
precisare che a differenza delle offerte aggregate,  le  pratiche  di
vendita abbinata o  tying  intervengono  laddove  la  vendita  di  un
prodotto (tying  good)  e'  condizionata  all'acquisto  di  un  altro
prodotto (tied good) e si riferiscono a quelle situazioni  in  cui  i
clienti che acquistano un prodotto (il  prodotto  principale)  devono
necessariamente  acquistare  anche  un  altro  prodotto  dall'impresa
dominante (il prodotto abbinato): in questo caso i due prodotti  sono
venduti insieme in proporzioni variabili(13). 

_____________________________________
(12) Si ribadisce quindi il principio contenuto nella delibera
     642/06/CONS in base al quale l'operatore dominante deve
     accorpare “i servizi in modo ragionevole e a garantire
     che i servizi oggetto dell'offerta congiunta siano acquistabili
     separatamente dal cliente finale”.
(13) Il tying può avvenire i) su base tecnica, se il prodotto
     principale è concepito in modo da funzionare correttamente
     soltanto con il prodotto abbinato e non con analoghi prodotti
     offerti dai concorrenti o ii) su base contrattuale, se chi
     acquista il prodotto principale si impegna ad acquistare anche
     il prodotto abbinato e non le alternative
     offerte dai concorrenti.

54. Le vendite abbinate non prevedono, quindi, uno sconto sulla somma
dei  singoli  prezzi  dei  servizi   che   compongono   l'offerta   e
presuppongono  che  i   servizi   non   possano   essere   acquistati
separatamente.  Elementi  questi  caratterizzanti  le  strategie   di
bundling. 
55. Alla  luce  dei  criteri  adottati  dalla  Commissione  nel  caso
Microsoft, si rilevano le opportune distinzioni con  le  pratiche  di
bundling  consentite  all'operatore   dominante   nell'ambito   della
presente delibera nei limiti in cui i) i servizi  sono  aggregati  in
modo ragionevole, e ii) i servizi oggetto dell'offerta congiunta sono
acquistabili separatamente dal cliente finale. 
56. In casi specifici, puo' essere utile  un'analisi  prudenziale  di
contendibilita' del mercato  nel  caso  in  cui  l'offerta  aggregata
superi formalmente il test di prezzo ma con marginalita' estremamente
ridotte, collegabili  all'inclusione  nel  test  della  fornitura  di
servizi equiparabili ma  non  separabili  ancorche'  disponibili  sul
mercato come servizi stand-alone (per es. a prezzi piu' elevati o con
quantita' differenti). Secondo questa  impostazione,  i  margini  dei
clienti sottratti ai concorrenti andrebbero  computati  come  margini
operativi incrementali (cioe' delle unita' incrementali o marginali),
anziche' come margine operativo medio (o lordo). La marginalita'  del
cliente “incrementale” acquisito da ultimo da un'impresa con  elevati
costi fissi, come  un  operatore  di  telecomunicazioni,  sarebbe  in
questo contesto piu' elevata di quella apportata dai primi clienti, e
comunque piu' elevata dei margini medi. 
 
3.2 Le misure di costo nell'ambito dei test 
 
57. Secondo la Commissione(14), una concorrenza basata sui prezzi non
e' di per se dannosa se il comportamento dell'impresa  dominante  non
e'  tale  da  ostacolare  la  concorrenza  da  parte  di   un'impresa
“altrettanto” efficiente. In altre parole, non si ha un comportamento
escludente  qualora  la  differenza  fra   il   costo   dei   servizi
all'ingrosso  e  il  prezzo  dei  servizi   al   dettaglio,   fissati
dall'impresa  dominante  verticalmente  integrata,   sono   tali   da
consentire ad un'impresa “altrettanto” efficiente un adeguato margine
di profitto. 
58. Per stabilire se in corrispondenza di un certo prezzo  un'impresa
sta  realizzando  profitti  positivi  o  meno,   occorre   effettuare
un'accurata analisi dei dati economici relativi ai prezzi di costo  e
di  vendita  dei  servizi.  L'affidabilita'  dei  dati  contabili  e'
presupposto essenziale per una corretta  verifica  del  comportamento
escludente. L'analisi della profittabilita' utilizza informazioni sui
costi dell'operatore dominante e, se disponibili, i dati relativi  ai
costi dei concorrenti. 
59. Anche se in letteratura sono state  proposte  diverse  misure  di
costo, i parametri di riferimento principalmente utilizzati  sono  il
costo evitabile e il costo incrementale di lungo  periodo.  Il  costo
evitabile individua tutti quei costi  che  un'impresa  cesserebbe  di
sopportare  nel  caso  uscisse  dal  mercato(15),  mentre  il   costo
incrementale di lungo periodo individua tutte le voci di costo, anche
quelle  non  recuperabili  che  rimarrebbero  a  carico  dell'impresa
dominante una volta cessata l'azione predatoria(16). 
60. Qualora il costo evitabile non trovi  sufficiente  copertura,  si
ritiene che l'impresa dominante sacrifica gli utili a breve termine e
che un operatore efficiente non possa fornire  il  medesimo  servizio
senza incorrere in perdite. Qualora,  invece,  il  prezzo  superi  il
costo incrementale di lungo periodo si puo' ritenere che  l'incumbent
non stia praticando una politica di compressione dei margini. 

____________________________________
(14) Comunicazione della Commissione sugli “Orientamenti
     sulle priorità della Commissione nell'applicazione
     dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo
     delle imprese dominanti volto all'esclusione
     dei concorrenti”, C(2009) 864 definitivo.
(15) Secondo questa definizione proposta da Baumol [1996], in una
     logica antitrust fino a quando il prezzo consente di coprire
     i costi evitabili, l'impresa concorrente ha convenienza a
     rimanere nel mercato. Per escludere un rivale altrettanto
     efficiente dal mercato, un'impresa dominante dovrebbe far
     scendere il prezzo al di sotto dei propri
     costi medi evitabili.
(16) La nozione di costi medi incrementali è stata definita,
     inter alia, da Bolton Brodley e Riordan [2000]. Oltre alla
     nozione di costo incrementale di lungo periodo, si distingue
     la nozione di costo incrementale di breve periodo: individua
     tutte le voci di costo fisse e variabili che vengono sostenute
     dall'incumbent per realizzare la maggior produzione durante la
     fase predatoria e che verrebbero eliminate una volta
     ritornata al livello di produzione precedente.

61. Gia' nel 1998(17), la Commissione aveva ipotizzato che in un test
per verificare l'esistenza di  comportamenti  di  margin  squeeze  si
tenessero in considerazione le  possibili  differenze  di  costo  tra
operatori, ovvero proponendo l'Equally Efficient Operator  test  (EEO
test) e il Reasonable Efficient Operator test (REO test). 

____________________________________
(17) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole
     di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore
     delle telecomunicazioni. Quadro Normativo,
     Mercati Rilevanti e Principi. (98/C 265/02).

62. Utilizzando i costi di un Equally Efficient  Operator  (EEO),  si
misura se l'operatore verticalmente integrato, dominante sul  mercato
all'ingrosso limiti la concorrenza  attraverso  un  comportamento  di
compressione dei prezzi laddove le  proprie  “divisioni  operative  a
valle non sarebbero in grado di svolgere le loro attivita' in maniera
remunerativa  sulla  base  del  prezzo  praticato  a  monte  ai  suoi
concorrenti  dal  braccio  operativo   di   proprieta'   dell'impresa
dominante”. Tale circostanza puo' avvenire se  l'operatore  dominante
invece di imputare i costi  che  normalmente  vengono  imputati  alla
propria divisione a valle, imputa tali costi ad altre sue strutture o
determinando in maniera non corretta i transfer charges. 
63. Se si utilizzano i costi - ammesso che siano disponibili - di  un
Reasonable Eficient Operator (REO) si misura se  il  margine  tra  la
tariffa praticata per l'accesso ai concorrenti nel mercato a monte  e
la tariffa fissata dall'operatore della  rete  nel  mercato  a  valle
consente ad un fornitore di servizi  ragionevolmente  efficiente  nel
mercato a valle di operare con normali livelli di  profitto  (a  meno
che l'impresa dominante non possa dimostrare che le proprie divisioni
operative a valle sono eccezionalmente efficienti). 
64. Mentre l'EEO test  mette  in  relazione  prezzo  finale  e  costi
dell'impresa  verticalmente  integrata,  il  REO  test  analizza   la
relazione fra prezzo finale dell'impresa verticalmente integrata e  i
costi dell'operatore ragionevolmente efficiente. 
65. Entrambe le modalita' indicano se l'operatore dominante  utilizza
una strategia di compressione dei margini tale per cui gli  operatori
concorrenti sul mercato a valle si  troverebbero  di  fronte  ad  una
compressione dei prezzi  che  potrebbe  costringerli  ad  uscire  dal
mercato. Nel corso del tempo, la Commissione europea e  e  NRA  hanno
utilizzato essenzialmente questi due riferimenti per i costi  su  cui
basare i test di compressione dei  margini:  l'operatore  EEO,  ossia
l'operatore  alternativo  considerato  efficiente  come   l'incumbent
(motivo per cui quest'ultimo  viene  utilizzato  come  proxy  o  come
operatore di riferimento,  segnatamente  per  i  costi  di  rete);  e
l'operatore REO, caratterizzato da costi maggiori rispetto all'EEO. 
66. Un test di MS mette essenzialmente a confronto le differenze  tra
prezzi retail e wholesale di un operatore SMP con i costi retail (che
includono un ritorno sul capitale commerciale). Per  quanto  riguarda
la misurazione dei costi retail esistono due alternative: 
 
• (EEO) si utilizzano i costi delle divisioni retail  dell'incumbent.
Un concorrente efficiente quanto l'operatore SMP non sarebbe  escluso
dal mercato. Un test basato su valori EEO comporta la possibilita' di
praticare prezzi finali piu' bassi e incentiva l'efficienza. 
• (REO) si utilizzano i costi delle divisioni retail di un  operatore
alternativo  ragionevolmente  efficiente.  Cio'   allinea   i   costi
dell'operatore SMP a livelli piu' alti, consentendo cosi'  di  tenere
in conto economie  di  scala  piu'  ridotte  o  di  compensare  altri
vantaggi di costo. 
 
67. Per quanto riguarda l'utilizzo dei costi EEO, nei casi Telefonica
e DT(18) la Commissione aveva riscontrato  un  margine  insufficiente
tra i prezzi finali e i costi  wholesale.  Tale  margine  non  poteva
coprire i costi propri del servizio offerto agli  utenti  finali,  in
eccesso rispetto ai prezzi finali. 
68. Nella decisione della Tribunale di Primo Grado(19) che confermava
la decisione della Commissione sul caso DT, la Corte indicava il test
basato sui costi EEO come il piu'  appropriato,  dovendo  valutare  i
costi dell'operatore notificato in rapporto ai suoi prezzi finali  (e
non potendo pretendere che l'incumbent conosca perfettamente i  costi
dei suoi concorrenti)(20). 

____________________________________________
(18) COMP/38.784 e OJ C 264 rispettivamente.
(19) CFI decision 8/4/2008 sul caso T-271/03.
(20) Nel caso Telefónica, la Commissione ha anche fatto riferimento
     all'utilizzo di costi REO nel Regno Unito, come una possibilità
     da utilizzare in quei casi dove la legacy dell'operatore
     dominante sia particolarmente importante (es. rete di accesso)
     nell'assicurargli incolmabili vantaggi competitivi. Ad esempio
     OFCOM ha utilizzato valori contabili diversi da quelli proposti
     da BT, per tenere conto del fatto che probabilmente
     i competitor avrebbero dovuto ripartire i loro costi
     commerciali su un numero (sensibilmente) inferiore di clienti
    (da 1/5 a 1/3) rispetto a quelli stimati al lancio
     dell'offerta, o per valutare costi strutturali ineliminabili
    (ad es. una doppia interconnessione mentre l'operatore SMP
     ne effettua solo una). Il regolatore belga (BIPT) ha, infine
     - in una sua decisione accettata dalla Commissione senza
     commenti - utilizzato valori contabili
     “ragionevoli”, ipotizzando quote di mercato
     tendenziali del 25% e quindi modificando
     verso l'alto i costi dell'operatore SMP.

69. In generale, i costi da tenere in  considerazione  per  eventuali
aggiustamenti ai costi EEO sono  quelli  indipendenti  dall'operatore
alternativo; nello sviluppo di adjustments, devono essere considerate
solo le differenze tra i margini dei concorrenti  piu'  efficienti  e
quelli dell'incumbent, e  non  una  media  di  mercato  (per  evitare
ingressi inefficienti) e gli adjustments devono essere  limitati  nel
tempo. 
70.  Onde  verificare  la  profittabilita'  di  un'offerta,  i   test
verificano se il prezzo al dettaglio dell'offerta copre il costo  per
l'acquisto dei servizi all'ingrosso necessari per  la  fornitura  del
servizio,  piu'  eventuali  altri   costi   rilevanti.   L'intervento
regolamentare dovrebbe proteggere un nuovo concorrente quando  questi
sia  cosi'  efficiente  nell'erogazione  del   servizio   finale   da
compensare eventuali diseconomie derivanti dal  fatto  che  l'impresa
concorrente non e' verticalmente integrata. 
71. La logica di tali test consiste nel chiedersi  quando  un  prezzo
sia in grado di escludere un rivale altrettanto  efficiente  rispetto
all'impresa dominante. 
72.  I  regolatori  europei  hanno  spesso  adottato  soluzioni   che
bilanciano la necessita' di adottare uno  strumento  che  fosse  allo
stesso tempo accurato e facilmente  applicabile.  Fra  le  misure  di
profittabilita' piu' adottate vi sono il ROR e il WACC. 
73. Nella concreta esperienza dei  regolatori  europei,  il  WACC  e'
certamente il riferimento piu'  utilizzato.  Peraltro,  anche  se  in
linea teorica il WACC andrebbe calcolato rispetto a ciascun aggregato
contabile, spesso  si  utilizzano  dati  aggregati  dell'operatore  e
relativi ad una pluralita' molto ampia di servizi. 
 
3.3  Profili  di  consumo  e  livello  di  aggregazione  dei  servizi
all'interno dei test 
 
74. Un problema nell'applicazione del test e' relativo al livello  di
aggregazione dei servizi di una singola offerta(21). Nella scelta del
test per il controllo dei prezzi si  tengono  in  considerazione  gli
effetti sul domanda di un particolare servizio. I profili di  domanda
sono eterogenei rispetto ai livelli  di  consumo  di  un  determinato
servizio. Pertanto un operatore adeguera' la  propria  offerta  sulla
base dei diversi profili di consumo. 

_________________________________________
(21) In base alla delibera n. 152/02/CONS successivamente modificata
     dalla delibera n. 642/06/CONS , nella fase di analisi delle
     offerte presentate dall'operatore notificato, l'Autorità
     applica i test di prezzo sul singolo servizio:
     “nel caso di pacchetti di offerta, l'operatore
     notificato presenta una disaggregazione dell'offerta nei suoi
     servizi componenti, evidenziando le modalità di distribuzione
     di eventuali voci di costo aggiuntive quali contributi di
     attivazione e canoni mensili. L'Autorità procede, quindi, alla
     verifica dei singoli elementi
     componenti il pacchetto [ ...] ”.

75. Di conseguenza, il test di MS puo' essere eseguito da un  lato  a
livello di domanda aggregata, di  segmento  di  domanda,  di  domanda
individuale e dall'altro a livello di singola offerta,  di  tutte  le
offerte per un determinato servizio o di tutte le offerte nell'ambito
del mercato rilevante. Svolgere un test di MS su un gruppo di offerte
consente all'operatore  un  maggiore  grado  di  flessibilita'  nella
fissazione  del  prezzo  delle  offerte,con  recuperi  di  efficienza
soprattutto  in  relazione  alla  copertura  dei  costi  comuni.   Il
controllo del prezzo della singola offerta  invece  consente  di  far
emergere eventuali differenziazioni fra i gruppi di consumatori; cio'
pero' richiede un livello aggiuntivo di informazioni. 
76. La scelta in merito al livello di aggregazione su cui svolgere il
controllo di  prezzo  deve  tener  conto  del  grado  di  concorrenza
sviluppato sul mercato  e  quindi  maggiore  e'  la  concorrenza  sul
mercato piu' alto  potra'  essere  il  livello  di  aggregazione  dei
servizi su cui eseguire il test di MS. 
77. Il livello di  aggregazione  su  cui  svolgere  il  controllo  di
prezzo, se sul singolo servizio o sul gruppo  di  servizi,  incidera'
sul  margine  di  profitto  che  l'impresa   concorrente   efficiente
realizza. Il margine di profitto per un'attivita' di produzione di un
servizio al dettaglio deve essere tale da fornire un adeguato ritorno
sul capitale investito nell'attivita' medesima.  Per  determinare  un
ragionevole margine di profitto occorre  tenere  conto  del  peso  di
ciascuna attivita' sul costo del capitale  e  del  tasso  interno  di
rendimento. 
 
3.4 Analisi multiperiodale e modelli DCF 
 
78. In merito al metodo di valutazione dei dati contabili  utilizzati
ai fini della verifica della replicabilita' dell'offerta, l'Autorita'
ritiene di privilegiare l'approccio basato sul Discounted  Cash  Flow
(di seguito “DCF”).  Il  DCF  e'  un  metodo  di  valutazione  di  un
investimento, basato sul valore attuale dei flussi futuri  attesi  da
una specifica attivita', secondo un tasso  corretto  per  il  rischio
(WACC).  La  determinazione  del  metodo  di  valutazione  dei   dati
contabili  e'  essenziale  per  la  definizione  del  “relevant  time
period”,  ovvero  del  periodo  di  riferimento  sul  quale  valutare
l'offerta. 
79.    Il     recupero     dell'investimento     finalizzato     alla
commercializzazione di una determinata  offerta  rientra  nell'ambito
dell'analisi multiperiodali. Queste  possono  essere  effettuate  sia
analizzando il ciascun singolo periodo, ovvero  “period  by  period”,
della  vita  media  del  cliente  o  dell'offerta,  sia   analizzando
unicamente il risultato a fine periodo attraverso l'analisi DCF. Tale
metodo consentirebbe di  determinare  se  i  prezzi  correnti  di  un
servizio sono sufficienti alla copertura dei  costi  sottostanti  una
determinata offerta. 
80. Il metodo DCF e' piu' appropriato per la valutazione  di  offerte
per le quali si realizzano investimenti fissi ad hoc da recuperare in
un determinato intervallo temporale,  in  quanto  tale  modalita'  di
analisi   corrisponde   maggiormente   alla   logica   economica   di
investimento, che prevede che il ritorno sugli investimenti  non  sia
realizzato in un  unico  periodo,  ma  nel  corso  della  vita  utile
dell'investimento effettuato. 
81. Inoltre, si ritiene che per  le  offerte  di  servizi  innovativi
l'approccio prospettico del DCF sia piu'  opportuno  rispetto  ad  un
modello basato su  dati  contabili  storici  in  quanto  quest'ultimo
potrebbe portare ad una errata valutazione dei ricavi  attesi  e  dei
costi. 
82. L'utilizzo dei due criteri e' stato attentamente  valutato  anche
dalla Commissione Europea che, allo stato, ha espresso alcune riserve
sull'uso del solo criterio DCF per la valutazione delle  pratiche  di
price squeeze, sulla base  della  considerazione  che,  in  linea  di
principio,  un  criterio  DCF  potrebbe  non  essere  in   grado   di
individuare eventuali pratiche predatorie che consentono un  recupero
delle perdite incorse (c.d. “recoupment”) nel periodo di  vita  utile
del servizio o del cliente. Per  tale  ragione  nel  caso  Telefonica
(relativo all'offerta di servizi  ADSL)  la  Commissione  Europea  ha
utilizzato entrambi i metodi di valutazione,  senza  indicare  alcuna
prevalenza tra i due(22). 

________________________________________
(22) La Commissione ha inoltre segnalato alla NRA spagnola,
     che ha previsto l'utilizzo del criterio DCF per la
     valutazione delle offerte, le possibili criticità derivanti
     dall'applicazione di tale metodo. La NRA spagnola ha comunque
     confermato l'utilizzo di tale criterio.

83. Per garantire una corretta valutazione delle offerte,  che  tenga
conto delle logiche economiche e di sviluppo del mercato, l'Autorita'
ritiene quindi opportuno integrare l'utilizzo di entrambi i metodi di
valutazione. 
84. Pertanto ogni offerta  dovra'  essere  valutata  sulla  base  del
criterio DCF applicato su un periodo di riferimento di 24 mesi, salvo
diversa evidenza sulla permanenza media del cliente nell'offerta, con
onere della prova a carico dell'impresa assoggettata al controllo  di
prezzo. 
85. Ogni offerta  dovra'  essere  assoggettata  anche  ad  un'analisi
“period by period”. L'analisi “period by  period”  dovra'  verificare
che in ciascun singolo periodo siano coperti tutti i costi  variabili
relativi all'offerta (incluso W, da considerare  un  costo  variabile
per le finalita' del  test).  Ai  fini  dell'effettuazione  del  test
“period by period” non saranno quindi considerati i costi relativi ad
investimenti destinati a produrre  un  ritorno  economico  nel  corso
della vita utile del cliente/servizio. 
86. Non saranno assoggettate ad una verifica “period  by  period”  le
offerte formulate in  occasione  di  gare,  in  considerazione  della
specificita' della durata contrattuale definita dal cliente. 
87. Inoltre, l'Autorita' valutera' sulla base del solo  criterio  DCF
le offerte c.d. “entry level”,  cioe'  le  offerte  finalizzate  allo
sviluppo del mercato, in considerazione della necessita' di specifici
investimenti destinati a tale sviluppo. 
88. Con specifico riferimento alle promozioni applicate alle offerte,
le stesse dovranno essere valutate sulla  base  di  un  criterio  DCF
realizzato su un periodo di riferimento di 24 mesi, anche  in  questo
caso salvo  diversa  evidenza  sulla  permanenza  media  del  cliente
nell'offerta,  con  onere   della   prova   a   carico   dell'impresa
assoggettata al controllo di prezzo. 
 
4. Sintesi dei contributi e valutazioni dell'Autorita' 
 
Introduzione 
 
A.1 I temi trattati nel testo  di  consultazione  hanno  trovato  nei
contributi degli operatori motivo di nuove riflessioni, dei quali  si
da'  conto  nei  paragrafi  seguenti.  Gli  elementi  su  cui  si  e'
maggiormente focalizzata l'attenzione sono: 
 
• le fonti contabili per l'alimentazione dei test; 
• l'utilizzo dei costi di un operatore  efficiente  come  l'incumbent
(EEO) o  di  un  operatore  relativamente  efficiente  (REO)  per  la
determinazione dei valori dei parametri di costo del test; 
• l'impiego dei concetti di “vita utile del cliente”, di “vita  media
dell'offerta” e di “permanenza  del  cliente  nell'offerta”  ai  fini
della definizione del periodo  di  riferimento  rilevante  (“relevant
time period”) da considerare per il recupero dei costi in un  modello
DCF; 
• la durata  del  periodo  considerato,  nell'analisi  delle  offerte
complementare al DCF, del rapporto ricavi/costo nel tempo, svolta con
la metodologia “period by period (PbP)”; 
• l'individuazione dei valori dei  singoli  parametri  (W,  X,  R)  a
seconda della metodologia utilizzata (DCF o “PbP”); 
• la definizione  della  catena  impiantistica  e  delle  metodologie
contabili; 
• l'allineamento delle proposte dell'Autorita' sui test di prezzo  ad
altre decisioni, in particolare ai risultati delle analisi di mercato
a livello retail e wholesale; 
• l'opportunita' di chiarire l'utilizzo di benchmark di mercato nella
valutazione delle offerte; 
• la necessita' di precisare alcuni dettagli di  natura  tecnica,  in
coerenza con altre delibere dell'Autorita'. 
 
4.1. Valutazioni in merito alle fonti contabili che devono alimentare
i test e all'utilizzo dei  costi  di  un  operatore  efficiente  come
l'incumbent (EEO) o di un operatore relativamente  efficiente  (REO),
per la determinazione dei valori dei parametri di costo del test 
 
Osservazioni degli operatori sulle fonti contabili 
 
A.2 Con riferimento alle fonti contabili,  numerosi  operatori  hanno
evidenziato alcune incongruenze nel testo, laddove si fa  riferimento
di volta in volta alle  offerte  di  riferimento,  alla  contabilita'
regolatoria o a dati degli operatori. 
A.3 Inoltre, alcuni operatori hanno chiesto all'Autorita' di chiarire
le definizioni dei diversi standard di costo da  considerare  per  le
offerte dei diversi servizi sottoposti a verifica, che  si  ritrovano
nel provvedimento. 
 
Valutazioni dell'Autorita' sulle fonti contabili 
 
A.4 In merito alle osservazioni  circa  le  fonti  contabili  per  la
valutazione dei costi, l'Autorita' intende chiarire che  la  proposta
di utilizzare come base  di  riferimento  i  prezzi  dell'Offerta  di
Riferimento in vigore  per  la  valutazione  del  costo  degli  input
essenziali (W) e,  laddove  non  vi  siano  utili  riferimenti  nella
contabilita' regolatoria, i costi incrementali per la valutazione del
costo degli input non essenziali (X), consente di  tenere  conto  dei
diversi  livelli  di  efficienza  raggiunti  nei   diversi   contesti
commerciali di riferimento. 
A.5 La richiesta di utilizzare sistematicamente - in  alternativa  ai
valori di costo  iscritti  in  contabilita'  regolatoria  -  i  costi
stimati direttamente dagli operatori alternativi interessati non puo'
essere accolta, in considerazione sia  della  esigenza  di  procedere
celermente alla verifica ed eventuale approvazione dell'offerta,  sia
alla necessita'  di  garantire  a  tutti  gli  operatori  certezza  e
trasparenza nei criteri di verifica. Laddove siano  disponibili  dati
certificati, questi sono infatti da preferire ad eventuali stime che,
necessariamente,  contengono  elementi  di  discrezionalita'  e  che,
peraltro, potrebbero non essere rappresentativi della  situazione  di
tutti gli  operatori.  In  particolari  casi,  tuttavia,  l'Autorita'
potra' richiedere agli operatori dati ed informazioni  supplementari,
come da prassi, anche al fine di disporre di benchmark di mercato. 
A.6 In conclusione, in merito alle fonti contabili di riferimento per
la valutazione dei costi rilevanti, l'Autorita'  osserva  che  queste
ultime devono  rinvenirsi,  in  via  prioritaria,  nelle  offerte  di
riferimento pubblicate, e - dove possibile - nelle informazioni della
contabilita'  regolatoria.  Altrimenti,  si  utilizzeranno  i   costi
incrementali, per gli input non essenziali, facendo anche  ricorso  a
valutazioni  comparative,  anche  di  dettaglio,  su  dati  contabili
forniti  da  Telecom  e/o  dagli  operatori  purche'   opportunamente
documentati. 
A.7 Con riferimento alla richiesta di  chiarire  le  definizioni  dei
diversi standard di costo considerati ai fini del  test,  l'Autorita'
precisa che i parametri  di  riferimento  utilizzati  sono  il  costo
incrementale  di  breve  periodo  (costo  evitabile)   e   il   costo
incrementale di lungo periodo, altrimenti detti rispettivamente  SRIC
(“Short run incremental cost”) e LRIC (“Long run incremental  cost”),
quest'ultimo detto LRAIC (“average”) o medio  se  incorpora  i  costi
comuni e congiunti. Il costo evitabile individua tutti quei costi che
un'impresa cesserebbe di sopportare nel caso uscisse dal mercato(23),
mentre il costo incrementale di lungo periodo individua tutte le voci
di costo, anche quelle non recuperabili  che  rimarrebbero  a  carico
dell'impresa dominante una volta cessata l'azione predatoria(24). 
A.8 I costi SRIC includono unicamente i  costi  variabili  aggiuntivi
direttamente attribuibili al servizio a fronte di un incremento della
produzione; i costi LRIC includono sia i costi variabili  che  quelli
fissi aggiuntivi direttamente attribuibili al servizio a fronte di un
incremento della produzione(25). 

________________________________________
(23) Secondo questa definizione proposta da Baumol [1996], in una
     logica antitrust fino a quando il prezzo consente di coprire
     i costi evitabili, l'impresa concorrente ha convenienza a
     rimanere nel mercato. Per escludere un rivale altrettanto
     efficiente dal mercato, un'impresa dominante dovrebbe far
     scendere il prezzo al di sotto dei propri costi medi evitabili.
(24) Si veda inoltre la definizione di G. Marzi, L. Prosperetti
     e E. Putzu, la regolazione dei servizi infrastrutturali,
     Il Mulino 2001: “i costi incrementali rappresentano
     l'aumento dei costi totali di un'impresa conseguente a un
     aumento prefissato (discontinuo)
     della quantità prodotta”. Tale definizione è stata
     richiamata anche dal CTU nominato dal TAR del Lazio, sez. III,
     nell'ambito del ricorso 6855/2006 ord. n. 1226 del 13/11/2006.
     Il CTU ha anche fornito una distinzione tra costi incrementali
     di breve e lungo periodo: “Quando l'impresa dispone di
     fattori produttivi [fissi] in eccesso che utilizza per far
     fronte a un incremento della produzione, la remunerazione di
     quei fattori, pur essendo già a carico dell'impresa prima
     dell'incremento della produzione, deve essere inclusa nei
     costi incrementali di lungo periodo (LRIC). Invece, tale
     remunerazione non fa parte dei costi evitabili, detti
     altrimenti costi incrementali di breve periodo (SRIC). I costi
     incrementali di lungo periodo (LRIC) rappresentano di
     conseguenza la remunerazione di tutti i fattori variabili e dei
     maggiori fattori fissi che l'impresa deve impiegare
     nell'offerta del nuovo servizio, nell'ipotesi in cui,
     prima dell'offerta aggiuntiva, non dispone di
     fattori fissi eccedenti.”
(25) Vd. Institut Belge des services Postaux et des
     Telecommunications nella decisione 
     dell' 11 luglio 2007 “Etablissant
     des lignes directrices relatives a l'évaluation
     des effets de ciseaux tarifaires”.

A.9 Lo standard di costo che tiene  conto  di  una  quota  dei  costi
comuni e congiunti, e' il cosiddetto costo LRIC+ o  LRAIC  (long  run
average incremental cost) ottenuto tramite applicazione al costo LRIC
di un mark-up a copertura dei costi comuni e congiunti. 
 
Osservazioni degli operatori sull'utilizzo dei costi EEO/REO 
 
A.10 Con riferimento alla metodologia per verificare  l'esistenza  di
margin squeeze, un operatore non condivide la proposta dell'Autorita'
di utilizzare, ai fini del  test,  il  criterio  EEO  ritenendo  piu'
opportuno l'utilizzo del solo approccio REO per la valorizzazione dei
costi.  La  maggior  parte  degli  operatori   intervenuti,   invece,
condivide la proposta dell'Autorita' di  utilizzare  i  costi  propri
dell'operatore SMP assoggettato al test. 
A.11 Tuttavia, un operatore precisa che nell'adottare il criterio  di
operatore  egualmente  efficiente,  i  costi  vadano   opportunamente
aggiustati in considerazione delle economie di scala e di  gamma  che
solo l'operatore dominante riesce a conseguire a  livello  wholesale.
Al riguardo l'operatore concorda con la  proposta  dell'Autorita'  di
valorizzare il parametro W  sulla  base  dei  prezzi  previsti  dalle
specifiche Offerte di  Riferimento  dell'operatore  notificato  e  di
valutare X ed R con il criterio EEO. 
A.12 Un altro operatore, pur concordando sull'adozione dell'approccio
EEO,  ne  suggerisce  l'impiego  solo  nel  caso   di   offerte   con
marginalita' positiva consistente. 
Nel caso di offerte  formalmente  replicabili,  ma  con  marginalita'
insufficiente, tale operatore ritiene necessario usare  un  approccio
REO.  La  proposta  di  utilizzare  la  piu'   recente   contabilita'
regolatoria ai  fini  della  valorizzazione  di  X  e'  ritenuta  non
condivisibile, dato lo scarto temporale tra disponibilita' dei dati e
la loro certificazione  da  parte  di  un  auditor.  In  alternativa,
andrebbe utilizzata  la  piu'  recente  contabilita'  regolatoria  di
Telecom Italia certificata dal revisore dell'Autorita' e risalente ad
un esercizio contabile antecedente al massimo due anni prima rispetto
all'anno in cui si effettua il test di prezzo, (secondo l'operatore),
qualora tale contabilita' regolatoria certificata di  Telecom  Italia
non fosse disponibile, ai fini dell'applicazione del test di  prezzo,
l'Autorita' dovra' utilizzare soltanto l'approccio REO richiedendo  i
costi stimati direttamente agli operatori alternativi interessati. 
A.13 Inoltre, un altro operatore  ritiene  che  per  il  calcolo  del
parametro W non vadano considerate le relazioni verticali tra mercati
retail e wholesale  definite  in  base  alle  scelte  produttive  del
concorrente efficiente e che l'approccio REO vada impiegato  soltanto
per la valorizzazione di X ed R; quindi soltanto in riferimento  agli
input non regolamentati. 
A.14 Alcuni operatori, inoltre, rilevano che la scelta dell'approccio
EEO potrebbe determinare un  floor  di  prezzo  tale  da  non  essere
replicabile per gli operatori alternativi e propongono in alternativa
un modello “MEEO” (Modified Equivalent  Efficient  Operator),  che  a
loro dire terrebbe conto della reale situazione competitiva esistente
sul mercato italiano. Tale modello prevede di utilizzare, per  quanto
riguarda il parametro W, esclusivamente i costi  dei  servizi  WLR  o
Bitstream a seconda che il test sia riferito ai servizi di narrowband
o  broadband.  Inoltre,  tali  operatori  chiedono  come  l'Autorita'
intenda determinare precisamente i costi degli input  non  essenziali
in logica incrementale. 
A.15 Un altro operatore ritiene  che  la  determinazione  del  valore
degli elementi essenziali di rete debba  basarsi  esclusivamente  sul
costo dei  servizi  regolati  fornito  dall'operatore  dominante.  Lo
stesso operatore considera che, anche relativamente  alla  componente
non essenziale di rete, l'impiego della base dei costi esposti  nelle
offerte di riferimento debba essere impiegata in modo prioritario  al
fine di garantire la massima trasparenza. 
A.16 Un altro operatore ritiene necessario chiarire che sia i costi W
che i costi X debbano essere valorizzati  in  base  ai  prezzi  pieni
delle offerte di  riferimento  eliminando  qualsiasi  riferimento  ai
fattori di efficientamento. 
 
Valutazioni dell'Autorita' sull'utilizzo del criterio EEO/REO  e  sui
parametri del test 
 
A.17 L'Autorita', in merito alla metodologia proposta per  verificare
l'esistenza di  margin  squeeze  in  base  al  criterio  EEO,  coglie
l'opportunita'  di  chiarire,  alla  luce  delle  osservazioni  degli
operatori e della Commissione, l'impostazione seguita al riguardo. 
A.18  In  merito  alla  metodologia   proposta   dall'Autorita'   per
verificare l'esistenza di fenomeni  di  margin  squeeze  connessi  ai
prezzi  finali  di  Telecom  Italia,  l'Autorita'  ritiene  opportuno
chiarire la sostanziale conformita' dell'approccio seguito rispetto a
quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea sulla
regolamentazione  dell'accesso   alle   reti   NGA,   con   specifico
riferimento al considerato 26 della Raccomandazione.  In  tal  senso,
ricordato che - in generale - la Commissione ha chiarito che entrambi
gli approcci (EEO e  REO)  possono  essere  utilizzati  per  valutare
fenomeni di price squeeze, l'Autorita' concorda con la Commissione in
merito al fatto che - in quei contesti in cui  possono  differire  le
economie di scala e di scopo di cui beneficiano i diversi operatori e
differire i costi  unitari  di  rete  -  la  metodologia  REO  appare
normalmente piu' appropriata. Ed, infatti, alla luce delle  effettive
condizioni di mercato e competitive  che  caratterizzano  la  realta'
italiana, l'Autorita' chiarisce che il criterio REO sara'  utilizzato
ai fini della determinazione del costo degli input essenziali di rete
(parametro W), cosi' da tenere conto delle diverse modalita' con  cui
gli operatori  ricorrono  ai  servizi  wholesale  di  Telecom  Italia
(unbundling oppure altri servizi wholesale). 
 
4.2. Utilizzo dei concetti di “vita  utile  del  cliente”,  di  “vita
media dell'offerta” e di “permanenza media del cliente  nell'offerta”
ai fini  della  definizione  del  periodo  di  riferimento  rilevante
(“relevant time period”) da considerare per il recupero dei costi  in
un modello DCF 
 
Osservazioni degli operatori sulla  definizione  del  “relevant  time
period” 
 
A.19 La consultazione ha messo in luce notevoli differenze  lessicali
nell'uso comune  rispetto  al  testo  originariamente  proposto,  che
corrispondono altresi' a differenti oggetti logici.  In  particolare,
e' stato sottolineato da piu' operatori come  il  concetto  di  “vita
utile del cliente” sia debolmente collegato con la  presentazione  di
offerte, essendo maggiormente correlato al rapporto  complessivo  con
un operatore o l'altro; e' stato altresi' indicato che il concetto di
“vita media dell'offerta” presenta alcuni  aspetti  di  aleatorieta',
poiche' la vita di talune offerte eccede di gran lunga il periodo  su
cui applicare  il  modello  DCF  proposto;  inoltre,  alcune  offerte
vengono rinnovate nel nome ma non  nella  sostanza.  Il  concetto  di
“permanenza del cliente nell'offerta” sembra  meglio  adattarsi  alla
prassi commerciale in  essere  per  la  maggioranza  degli  operatori
intervenuti alla consultazione. 
A.20 Gli operatori intervenuti condividono la proposta dell'Autorita'
che tiene conto della vita media dell'offerta ai  fini  del  test  di
replicabilita'. Tuttavia, la maggior parte  degli  operatori  ritiene
che il periodo  di  riferimento  di  36  mesi  inizialmente  proposto
dall'Autorita'  sia  eccessivamente  lungo  in  considerazione  della
dinamicita' che caratterizza il rinnovo  di  tali  offerte.  Solo  un
operatore  condivide  la  proposta  dell'Autorita'  relativamente  al
periodo di 36 mesi quale durata media della vita dell'offerta. 
A.21 Alcuni operatori propongono di far ricorso ad un arco  temporale
di 24 mesi che sembra rispecchiare in  modo  piu'  adeguato  la  vita
media contrattuale del cliente,  in  considerazione  della  crescente
velocita' di immissione di nuove offerte sui mercati al dettaglio  da
parte dell'operatore  notificato.  Altri  operatori  suggeriscono  di
effettuare una importante distinzione per la clientela residenziale e
quella business, prevedendo per  la  clientela  business  una  durata
media non superiore ai 12-18 mesi. Mentre un operatore, sottolineando
la distinzione tra “vita utile del cliente” e “permanenza  media  del
cliente sulla singola offerta”, suggerisce  l'impiego,  ai  fini  del
test, del criterio di “effettiva permanenza del cliente sulla singola
offerta” riferendosi ad un periodo di 15 mesi. 
 
Valutazioni  dell'Autorita'  sulla  definizione  del  “relevant  time
period ” 
 
A.22 Si propone di sostituire le dizioni “vita utile del  cliente”  e
“vita media del servizio/offerta” con la  dizione  “permanenza  media
del cliente nell'offerta”. 
A.23 Per permanenza media del cliente nell'offerta  si  individua  la
durata media  di  permanenza  del  cliente  nell'offerta  oggetto  di
verifica di replicabilita' da parte dell'Autorita', le cui condizioni
economiche e tecniche rimangono le medesime per l'intero  periodo  di
permanenza. 
A.24  In  prima  applicazione  la  “permanenza  media   del   cliente
nell'offerta” e' stimata  in  una  durata  di  24  mesi;  l'Autorita'
valutera' periodicamente, anche sulla base dell'esperienza  derivante
dall'applicazione del test, la congruita' di tale periodo. 
 
4.3. La durata del periodo considerato nell'analisi complementare  al
DCF per la valutazione del rapporto ricavi/costo  nel  tempo  per  le
varie offerte, svolta con la metodologia “period  by  period  (PbP)”;
l'individuazione dei valori dei singoli parametri W  X  R  a  seconda
della metodologia utilizzata (DCF o “PbP”) 
 
Osservazioni degli operatori sull'analisi DCF e “period by period” 
 
A.25 Alcuni operatori hanno osservato che il periodo  di  riferimento
utilizzato nella  metodologia  “period  by  period”  (PbP),  volta  a
mitigare talune caratteristiche  del  modello  DCF,  dovrebbe  essere
particolarmente breve, dell'ordine di un  mese.  Altri  hanno  invece
osservato che tale periodo dovrebbe essere allineato alla durata  dei
contratti in essere. 
A.26 Per quanto riguarda i valori dei singoli parametri  relativi  ai
costi (W, X, R), alcuni operatori hanno fornito  indicazioni  secondo
le quali tali valori dovrebbero essere differenziati a seconda  della
metodologia utilizzata (DCF o PbP). 
A.27  Relativamente  alla  proposta  dell'Autorita'  in   merito   ai
possibili metodi di valutazione dei  dati  contabili  ai  fini  della
verifica delle offerte,  ossia  l'adozione  di  un  modello  di  tipo
statico (period by period) e di un modello dinamico (DCF), la maggior
parte degli operatori chiede di rivedere la  proposta  in  merito  ai
meccanismi di verifica contenuti nello schema di provvedimento. 
A.28 In particolare, un operatore ritiene sufficiente la verifica del
recupero dell'investimento dell'offerta commercializzata, ai fini del
test, attraverso la sola analisi DCF, su un arco minimo di  36  mesi,
in quanto al di sotto di tale limite non sarebbe possibile recuperare
gli investimenti fissi. Con riferimento all'analisi period by period,
tale operatore chiede di esplicitare che la verifica venga effettuata
su base annuale e non mensile, e che tale metodo non venga utilizzato
per  le  offerte  definite  in  ambito  di  gara  e   quelle,   volte
all'allargamento del mercato, definite entry level. 
A.29 La  maggior  parte  degli  operatori  invece  non  condivide  la
proposta  di  svolgere  un'analisi  sul  recupero   dell'investimento
relativo all'offerta commercializzata in base all'approccio  DCF,  in
quanto  il  giudizio  sul  recupero  dei  costi  e'  ritenuto  troppo
discrezionale. L'incertezza relativa  al  relevant  time  period,  al
valore  del  tasso   di   attualizzazione   dei   flussi   (WACC)   e
dell'andamento dei flussi  di  cassa  attesi  non  sarebbe  idoneo  a
garantire  la  piena  applicazione  del  principio  di   parita'   di
trattamento interna-esterna. Tali operatori sottolineano, inoltre, il
rischio di distorsione dei risultati finali del test  che  porterebbe
all'approvazione  di  offerte  anticompetitive   e   sottocosto.   Il
risultato  dell'analisi  DCF  potrebbe   portare   in   alcuni   casi
all'approvazione di offerte che, nonostante la presenza di un  valore
attuale netto del flusso di  cassa  positivo,  potrebbero  nascondere
perdite di breve periodo relative al lancio  di  un  nuovo  prodotto.
Pertanto, tali operatori propongono l'applicazione del solo approccio
period by period  che  tenga  conto  non  solo  dei  costi  variabili
relativi all'offerta, ma anche di quelli relativi  agli  investimenti
fissi destinati a produrre un ritorno economico. 
A.30 Infine, alcuni operatori  pur  concordando  con  l'Autorita'  in
merito  all'opportunita'  di  utilizzare   entrambi   gli   approcci,
ritengono che l'analisi period by period dovrebbe includere  anche  i
costi relativi agli investimenti che producono un  ritorno  economico
nel corso della vita utile del cliente/servizio. 
 
Valutazioni dell'Autorita' sull'analisi DCF e “period by period” 
 
A.31 Innanzitutto l'Autorita' ribadisce l'opportunita' di  utilizzare
sia l'analisi DCF che quella period by period. Per quanto riguarda il
periodo di riferimento per l'analisi period  by  period,  l'Autorita'
ritiene che la durata del medesimo debba essere di 12 mesi, valutando
su tale misura il rispetto del test in base all'andamento di costi  e
ricavi; eventualmente l'Autorita' potra' utilizzare la durata  minima
contrattuale prevista dall'offerta. 
A.32 Per quanto riguarda la determinazione  dei  valori  dei  singoli
parametri relativi ai costi (W, X, R), e l'opportunita' di  calcolare
i costi fissi riparametrandoli al tipo  di  modello  utilizzato  (nel
DCF, si prevede il recupero di tutti i costi, mentre nell'analisi PbP
potrebbe essere possibile considerarne solo una  parte,  in  modo  da
riflettere differenti strategie di sviluppo dei servizi ed  eventuali
efficienze  di  natura   commerciale),   l'Autorita'   considera   di
confermare quanto previsto dagli allegati  tecnici  (1  e  2),  fatti
salvi i chiarimenti summenzionati. 
 
4.4. Valutazioni relative alla catena impiantistica 
 
Osservazioni degli operatori in merito alla catena impiantistica 
 
A.33   Gli   operatori   hanno   presentato   numerose   osservazioni
relativamente al  cosiddetto  “mix  produttivo”,  ossia  alla  catena
impiantistica sottostante l'offerta dei servizi, da  considerare  per
il calcolo dei costi sostenuti dagli OLO.  Tale  catena  puo'  essere
costruita diversamente, a seconda delle scelte e  delle  opportunita'
possibili, e normalmente varia da un operatore all'altro. Ad esempio,
vi sono OLO che hanno investito maggiormente nell'unbundling,  mentre
altri fanno maggiormente ricorso al bitstream,  normalmente  con  una
determinata percentuale di ricorso ad entrambi  i  servizi  wholesale
(il “mix produttivo”). 
A.34  Un  operatore   concorda   con   la   proposta   dell'Autorita'
relativamente alla valorizzazione della  componente  W  ai  costi  di
produzione dell'OLO efficiente  attraverso  la  media  ponderata  del
costo dei diversi input intermedi essenziali in  aree  aperte  e  non
aperte  all'unbundling.  Questo  operatore  ritiene  anche   che   il
meccanismo di valorizzazione della componente X debba essere  analogo
a quello adottato per la valorizzazione della componente W, ossia che
debba tenere conto della disponibilita' territoriale (aree  aperte  o
non aperte all'unbundling), limitandosi per il concorrente efficiente
ai  livelli  piu'  bassi  previsti  nelle   specifiche   Offerte   di
Riferimento. 
A.35  La  maggior  parte  degli  operatori  propone  di  rivedere  la
definizione della catena impiantistica non condividendo  la  proposta
dell'Autorita' in merito alla valutazione del parametro W come  media
ponderata dei servizi  all'ingrosso.  Tale  metodo  ostacolerebbe  lo
sviluppo della concorrenza nelle aree unbundling e non incentiverebbe
l'infrastrutturazione degli operatori. La distinzione tra aree ULL  e
non  ULL,  inoltre,  determinerebbe  una   segmentazione   geografica
dell'offerta in  contrasto  con  il  quadro  regolatorio  attualmente
vigente. 
A.36 Inoltre, la discrezionalita'  nel  determinare  i  pesi  per  il
calcolo della media ponderata  del  costo  dei  servizi  all'ingrosso
genererebbe incertezza sul mercato. 
Pertanto, in alternativa si propone di calcolare la  media  ponderata
sulla percentuale fissa delle linee ULL attive sul totale delle linee
di accesso. 
A.37 Un operatore concorda con l'Autorita' riguardo l'applicazione di
un parametro ponderato,  ma  sostiene  che  tale  ponderazione  debba
essere realizzata tra i costi dei  diversi  livelli  di  accesso,  in
funzione delle scelte di rete di un numero significativo di operatori
concorrenti. 
A.38 Alcuni operatori ritengono che,  nel  caso  in  cui  l'Autorita'
confermi la propria scelta di  ricorrere  ad  un  mix  produttivo  di
diversi servizi, il test dovrebbe essere differenziato in  base  alla
tipologia di clientela residenziale o affari, in considerazione delle
differenti economie di scala e di scopo, e che la ponderazione  venga
realizzata su tutti i servizi di accesso wholesale che  un  operatore
alternativo impiega per replicare l'offerta. 
A.39 Ai fini della valorizzazione del parametro X,  alcuni  operatori
propongono di  utilizzare  come  proxy  i  relativi  valori  presenti
nell'Offerta di Riferimento.  Propongono,  inoltre,  di  valutare  la
porzione di rete replicata dall'OLO in  base  alla  reale  estensione
della rete OLO piuttosto che in base ad  una  generica  segmentazione
geografica ed, infine, di considerare tutte le  componenti  di  rete,
ivi incluse quelle localizzate presso la sede del cliente.  Un  altro
operatore ritiene l'approccio proposto dall'Autorita' opinabile da un
punto di  vista  concorrenziale  e  chiede  che  l'eventuale  offerta
retail, che non risulti replicabile anche in uno solo  dei  possibili
accessi wholesale, sia bloccata e riformulata. 
A.40  Un  altro  operatore  sostiene  che,  poiche'  l'infrastruttura
impiegata e' sempre la stessa, il mix produttivo efficiente  dovrebbe
essere fisso e valutato in modo ragionevole e  propone  di  applicare
una sorta di glide path, determinato nell'ottica di  incentivare  gli
OLO a salire la scala degli investimenti. Questi rileva, inoltre, che
laddove  si  rendesse  necessario   l'impiego   del   meccanismo   di
individuazione dei costi X, si dovrebbe  tenere  conto  dei  maggiori
costi per gli OLO rispetto  ai  i  valori  indicati  nell'Offerta  di
Riferimento  specifica.  Pertanto,   si   chiede   all'Autorita'   di
considerare nella valorizzazione di  tale  componente  non  solo  gli
specifici elementi di rete, ma  anche  i  costi  operativi  sostenuti
dall'operatore per la gestione e manutenzione degli stessi. 
 
Valutazioni dell'Autorita' in merito alla catena impiantistica 
 
A.41  In  merito  alle  modalita'   di   definizione   della   catena
impiantistica contenuta nello schema  di  provvedimento,  l'Autorita'
ritiene opportuno riscontrare alcune osservazioni degli operatori sul
testo  sottoposto  a  consultazione.  Innanzitutto,  si  ritiene  che
l'impiego del criterio di ponderazione in  base  alla  disponibilita'
territoriale  dei  servizi  all'ingrosso  sia  idoneo  a   bilanciare
l'esigenza di incentivare lo sviluppo della  concorrenza  nelle  aree
ULL con  l'esigenza  di  favorire  l'infrastrutturazione  progressiva
degli operatori, secondo una  logica  di  ladder  of  investment.  La
determinazione dei pesi dei singoli servizi  di  accesso  -  ai  fini
della valutazione del parametro  W  -  e'  data  dalla  distribuzione
effettiva delle varie componenti. I  relativi  pesi  potranno  essere
indicati e successivamente aggiornati in  sede  di  applicazione  dei
test, anche  tenendo  in  conto  le  osservazioni  della  Commissione
europea, in relazione alla necessita' di individuare  con  precisione
dove  ed  in  quale  misura  le  offerte  ULL  siano   effettivamente
disponibili, ed a tenerne conto relativamente al mercato nazionale. 
A.42 L'Autorita' condivide l'osservazione  secondo  cui  un'eventuale
segmentazione dei mercati su base sub-nazionale non potra' che aversi
in esito alle relative analisi  di  mercato  e  non  ritiene  che  il
meccanismo  di  valorizzazione  del  parametro  W   costituisca   una
segmentazione geografica implicita.  Il  meccanismo  di  ponderazione
consente, invece,  di  valutare  in  maniera  uniforme  il  grado  di
concorrenza  sui  mercati  dei   servizi   all'ingrosso   sull'intero
territorio nazionale. 
A.43 La possibilita' di utilizzare criteri di ponderazione diversi in
base  alla  tipologia  di  clientela  per  il  parametro  W  non   e'
giustificabile alla luce delle analisi di  mercato  sui  mercati  dei
servizi all'ingrosso e, pertanto, non puo' essere condivisa. 
A.44 Infine, si conferma che, come  da  schema  di  provvedimento,  i
costi degli input non essenziali possono essere valutati  in  base  a
fattori  di  efficientamento.  Ai  fini  della  valorizzazione  della
componente  X  si  potra'  fare  riferimento  ai  prezzi   pubblicati
nell'Offerta di Riferimento dell'operatore notificato,  che  potranno
costituire  un  utile  e  significativo   riferimento   di   ceiling,
opportunamente emendati delle componenti di costo non pertinenti. 
 
4.5. Valorizzazione dei costi commerciali e dei margini operativi 
 
Osservazioni degli operatori in merito ai  costi  commerciali  ed  ai
margini operativi 
 
A.45  La  proposta  dell'Autorita'  di  utilizzare,  ai  fini   della
valorizzazione dei costi  operativi  commerciali  (R),  un  parametro
percentuale da applicarsi ai costi di rete non e' in genere condivisa
dagli operatori intervenuti. 
A.46 Un operatore concorda sui criteri determinati dall'Autorita'  ai
fini della valutazione della componente R, ossia in base al  tipo  di
servizio offerto, alla  tipologia  dell'offerta,  alla  tipologia  di
clientela ed alla modalita' contrattuale.  Tuttavia,  tale  operatore
ritiene  che  l'approccio  implicherebbe  anche  la  possibilita'  di
accedere a valori di R differenti dai valori percentuali  presuntivi.
Inoltre, i valori percentuali proposti  non  sarebbero  in  grado  di
rispecchiare l'attuale contesto competitivo, soprattutto  per  quanto
riguarda il segmento gare (proponendo un valore pari al 5% dei  costi
di rete) ed al segmento affari (proponendo un valore pari al 15%  dei
costi di rete). 
A.47 La  maggior  parte  degli  operatori  non  condivide  la  scelta
dell'Autorita' di rivedere la percentuale del 35% fissata in delibera
n. 152/02/CONS. In particolare, alcuni  operatori  chiedono  maggiori
dettagli circa le motivazioni che hanno portato  all'abbassamento  di
tale soglia relativamente al caso di offerte generalizzate business e
a quelle in ambito gare. Mentre un altro  operatore  ritiene  che  il
criterio di valorizzazione  della  componente  R  potrebbe  impattare
negativamente sulla competitivita' del mercato. Infine, un  operatore
ritiene che la valutazione dei costi R debba  basarsi  su  un  valore
minimo parametrico predeterminato pari al 35%. 
A.48 Inoltre, la maggior parte degli  operatori  ritiene  che,  nella
struttura   del   test   delineata   dall'Autorita',   debba   essere
ragionevolmente incluso anche un fattore che tenga  conto  dei  costi
sopportati per il lancio di un'offerta,  Alcuni  operatori  ritengono
che il prezzo dell'offerta retail dovrebbe essere uguale  o  maggiore
dei costi sostenuti, piu' un adeguato margine. Tale margine  andrebbe
valutato separatamente dalla  componente  R  e  dovrebbe  considerare
tutte quelli voci  di  costo  che  rischiano  di  essere  tralasciate
nell'analisi. Infine, gli  operatori  chiedono  che  la  somma  delle
componenti (W+X+R) rappresenti un valore  di  costo  minimo  (floor),
rispetto al quale l'operatore dominante dovrebbe  formulare,  per  le
proprie offerte retail, un prezzo sufficientemente maggiore, al  fine
di garantire una corretta competizione nel mercato. 
 
Valutazioni dell'Autorita' in  merito  ai  costi  commerciali  ed  ai
margini operativi 
 
A.49  Nell'ambito   della   proposta   di   provvedimento   posta   a
consultazione, l'Autorita'  ha  messo  in  evidenza  la  complessita'
dell'analisi dei costi di commercializzazione  del  servizio  oggetto
dell'offerta soggetta a verifica. 
A.50 Pertanto, l'Autorita' ha ritenuto piu'  opportuno  adottare  una
soluzione che garantisse maggiore certezza agli operatori alternativi
nella  valorizzazione  dei   costi   commerciali,   ai   fini   della
replicabilita', utilizzando un parametro percentuale da applicarsi ai
costi di rete rispetto all'impiego di modelli di  analisi  dei  costi
per  un   operatore   egualmente   efficiente   che   implicherebbero
un'eccessiva discrezionalita' a danno della trasparenza. 
A.51 L'esperienza maturata dall'Autorita' in sede di  verifica  della
replicabilita' delle offerte dell'operatore notificato ha  consentito
di stabilire un parametro percentuale che tiene conto della tipologia
di servizio offerto, della modalita' dell'offerta, della clientela di
riferimento  e  della  modalita'  contrattuale.   In   questo   modo,
l'Autorita' ritiene che la necessita' di garantire la  copertura  dei
costi commerciali sia bilanciata  con  l'esigenza  di  non  garantire
rendite ingiustificate. In tale ottica, appare  ingiustificata  anche
la richiesta di includere un margine ulteriore, ovvero un mark up, da
valutare separatamente dalla componente R. 
 
4.6. Allineamento delle proposte dell'Autorita' sui test di prezzo ad
altre decisioni, in particolare ai risultati delle analisi di mercato
a livello retail e wholesale; l'opportunita' di  chiarire  l'utilizzo
di benchmark di mercato nella valutazione delle offerte 
 
Osservazioni degli operatori sull'allineamento  del  testo  ad  altre
decisioni dell'Agcom 
 
A.52 Per quanto concerne  l'opportunita'  di  un  allineamento  delle
proposte dell'Autorita' ad altre decisioni,  alcuni  operatori  hanno
suggerito modifiche al testo, anche al fine di  aggiornarlo  rispetto
alla pubblicazione di delibere dell'Autorita' che nel frattempo hanno
novellato le condizioni regolamentari esistenti. 
 
Valutazioni  dell'Autorita'  sull'allineamento  del  testo  ad  altre
decisioni dell'Agcom 
 
A.53 Le osservazioni degli operatori sull'allineamento del testo sono
condivisibili. La delibera n. 731/09/CONS e la delibera  sui  mercati
2-3 n. 179/10/CONS, nonche' le delibere nn. 704/09/CONS e 180/10/CONS
e  284/10/CONS   hanno   comportato   rispettivamente   fenomeni   di
de-regolamentazione     e     l'individuazione      di      modalita'
tecniche-economiche per la valutazione dei componenti  elementari  di
rete. Soprattutto, le delibere  di  de-regolamentazione  dei  mercati
richiedono  una  precisazione  in  merito  alla  presentazione  delle
offerte, che dovranno continuare  a  essere  inviate  anticipatamente
all'Autorita' nel periodo transitorio individuato da dette delibere. 
 
Osservazioni degli operatori sull'utilizzo di benchmark 
 
A.54 In merito all'uso del benchmark ai  fini  della  verifica  delle
offerte, la maggior parte degli operatori intervenuti chiede maggiori
chiarimenti in relazione all'utilizzo di  tale  strumento,  anche  in
relazione ai parametri che determinano il superamento  o  meno  della
verifica  di  replicabilita'  dell'offerta  oggetto  del   benchmark.
Vengono  inoltre  suggeriti  allineamenti   con   recenti   decisioni
dell'Autorita' in tema di analisi di mercato. 
A.55 In particolare,  un  operatore,  nell'accogliere  favorevolmente
l'utilizzo del benchmark di mercato come  strumento  complementare  a
quello  dell'analisi  dei  costi  ai  fini   della   verifica   della
replicabilita'  delle  offerte  dell'operatore   notificato,   chiede
maggiori  indicazioni  sull'uso  dei  risultati  del  benchmark,   in
particolare, nella circostanza in cui il test di replicabilita' e  il
benchmarking forniscano risultati contrastanti. 
A.56 Alcuni operatori propongono di  eliminare  ogni  riferimento  al
benchmarking nel processo di valutazione della  replicabilita'  delle
offerte, perche' in contraddizione con i principi  regolamentari  che
disciplinano il mercato. Gli  operatori  ritengono  che,  utilizzando
tale strumento, si correrebbe il  rischio  di  ribaltare  un  obbligo
regolamentare,  che  attualmente  vige  solo  in  capo  all'operatore
notificato,  anche  sugli  operatori  alternativi  non  sottoposti  a
regolamentazione ex ante. 
A.57 Altri operatori richiedono all'Autorita'  di  fornire  ulteriori
indicazioni  sull'utilizzo  del  benchmark:  se  un'offerta   venisse
approvata solo sulla base dei risultati del benchmark, si  correrebbe
il rischio di  autorizzare  la  commercializzazione  di  offerte  che
potrebbero essere sottocosto. In merito, un operatore  suggerisce  di
effettuare un confronto su offerte dal punto di vista  dei  parametri
tecnici e si dimostra favorevole all'impiego del benchmark  solo  nel
caso in cui venga applicato  per  verificare  nel  lungo  periodo  la
robustezza dei risultati del test di prezzo. 
A.58  Infine,  un  operatore  suggerisce  di  limitare  il  benchmark
esclusivamente ai servizi non regolamentati. 
 
Valutazioni dell'Autorita' sull'utilizzo di benchmark 
 
A.59  Anche  in  questo  caso,  si  ritengono  condivisibili   alcune
indicazioni relative all'allineamento  del  testo  con  le  verifiche
ex-post delle condizioni di offerta, come previsto dall'art. 68 comma
5 della delibera n. 731/09/CONS. 
A.60 In generale, si precisa che il benchmark e' solo  uno  strumento
aggiuntivo a quanto previsto dal test,  e  puo'  assumere  un  valore
significativo in alcune circostanze: quando ci si trovi di  fronte  a
offerte innovative, a valutazioni per le quali i dati  oggettivi  non
siano ritenuti sufficienti, oppure a quei  limitati  casi  dove,  non
essendo l'operatore SMP il market leader, ma  nel  mercato  vi  siano
offerte  similari,  sia  opportuno  sviluppare   proxy   a   supporto
dell'analisi. 
 
4.7. Valutazioni relative alle condizioni di offerta 
 
Osservazioni degli operatori relative alle condizioni di offerta 
 
A.61 Dall'analisi dei contributi  degli  operatori,  emergono  alcune
criticita'  in  merito  alle  condizioni  dell'offerta   soggetta   a
verifica, in particolar  modo  in  relazione  alle  promozioni  sulle
offerte al dettaglio.  La  maggior  parte  degli  operatori  ritiene,
infatti, che le promozioni sulle offerte al dettaglio  devono  essere
ribaltate   sui   corrispondenti   mercati   wholesale.   La    piena
replicabilita' delle offerte deve essere garantita  indipendentemente
dall'applicazione di eventuali  promozioni  e,  pertanto,  si  chiede
all'Autorita' di prevedere un chiaro meccanismo di ribaltamento delle
promozioni retail a livello wholesale. 
A.62 Secondo alcuni operatori,  tale  meccanismo  deve  prevedere  le
modalita' di valutazione  delle  promozioni  qualora  una  promozione
venga inclusa nell'offerta in un momento successivo  al  suo  lancio:
l'operatore notificato sarebbe tenuto a darne notizia in tempo utile,
al fine consentire una valutazione della replicabilita'  dell'offerta
originaria che tenga conto della promozione. Secondo altri,  al  fine
di impedire che la strategia di reiterazione delle promozioni conduca
alla creazione di vere e proprie offerte strutturate  sottocosto  che
alimentino fenomeni di win back e lock in, dovrebbe essere introdotto
un meccanismo che preveda: i) un limite temporale  di  rinnovo  della
promozione; ii) una soglia massima di sconto;  iii)  un  monitoraggio
continuo ed iv) il divieto di imporre al cliente  finale  una  durata
minima contrattuale. 
A.63 Inoltre, alcuni operatori  ritengono  che  l'Autorita'  dovrebbe
mantenere il ribaltamento automatico almeno di alcune promozioni.  In
particolare, alcuni  operatori  chiedono  all'Autorita'  che  vengano
azzerati i contributi di attivazione per tutte le  offerte  wholesale
dei  servizi  di  accesso  in  modo  da  permettere  agli   operatori
alternativi di realizzare correttamente i propri piani di  marketing.
Gli  operatori  auspicano  che  almeno  le  promozioni  relative   ai
contributi  di  attivazione  vengano  sempre  ribaltate   a   livello
wholesale, con  un  preavviso  di  almeno  sei  mesi,  per  garantire
l'applicazione del principio di non discriminazione e di  parita'  di
trattamento interna-esterna. Mentre un altro operatore ritiene che il
ribaltamento dovrebbe essere previsto almeno nel caso di servizi  ULL
sottostanti l'offerta soggetta a verifica, al  fine  di  tutelare  il
margine di ritorno  sugli  investimenti  sopportati  dagli  operatori
alternativi efficienti per potersi infrastrutturare. 
A.64  Un  operatore  non  condivide  l'ipotesi  di  un   ribaltamento
automatico. 
A.65 Infine, alcuni operatori chiedono  che  gli  eventuali  apparati
inclusi in una generica offerta  bundle,  nonche'  i  relativi  costi
accessori, rientrino nel perimetro  di  applicazione  del  test.  Gli
operatori  giustificano  questa  richiesta  ritenendo  possibile  che
l'operatore notificato adotti una strategia di tying,  collegando  la
vendita degli apparati a prezzi minimi per il  cliente  alla  vendita
dei suoi pacchetti di servizi, per rafforzare la propria posizione di
dominanza sul mercato. 
 
Valutazioni dell'Autorita' relative alle condizioni di offerta 
 
A.66 In  merito  al  “ribaltamento”  sulle  offerte  wholesale  delle
corrispondenti   condizioni   economiche   applicate   lato   retail,
segnatamente per  quanto  riguarda  i  contributi  di  attivazione  o
permuta intra-OLO per tutti i servizi  wholesale,  l'Autorita'  -  in
linea  con  i  principi  stabiliti   in   materia   da   un   recente
pronunciamento del Consiglio di Stato  -  ritiene  di  confermare  la
propria posizione, per cui saranno gli Uffici dell'Autorita', in sede
di  verifica  della  replicabilita'  delle  offerte  promozionali  di
Telecom Italia, a valutare la necessita' del ribaltamento  a  livello
wholesale delle condizioni economiche proposte a livello retail. 
 
Osservazioni degli operatori sulle modalita' di verifica dei bundle 
 
A.67 Numerose osservazioni  hanno  poi  riguardato  le  modalita'  di
verifica delle offerte in bundle,  relativamente:  a)  al  prezzo  da
utilizzare come riferimento per i prodotti non regolati offerti in un
bundle di servizi SMP e non SMP; b) se la verifica  debba  applicarsi
sull'intero bundle o  sul  singolo  servizio;  c)  la  necessita'  di
mantenere una coerenza tra impiego di costi  medi  nella  costruzione
dei servizi wholesale ed i costi marginali  nella  costruzione  delle
offerte 
 
Valutazioni dell'Autorita' sulle modalita' di verifica dei bundle 
 
A.68 Per quanto concerne il prezzo di prodotti non  regolati  offerti
all'interno di bundle (come  ad  es.  PC  o  Consolle  da  gioco)  da
utilizzare come riferimento per i bundle di servizi SMP e non SMP, si
possono essenzialmente  utilizzare  due  metodi  di  valutazione  del
prodotto in questione: il prezzo di mercato o  un  costo  presuntivo.
Con il primo metodo (sottraendo dal Prezzo del bundle  il  prezzo  di
mercato del prodotto non-SMP),  si  replica  la  scelta  del  cliente
finale, che non ha normalmente accesso alla scontistica di  cui  puo'
beneficiare  un  operatore.  Con  il   secondo   metodo,   si   stima
essenzialmente il  margine  cui  un  operatore  puo'  rinunciare  per
costruire un'offerta maggiormente competitiva. 
A.69 Ai fini della  valutazione  in  esame,  si  ritiene  preferibile
utilizzare il secondo metodo, anche se  e'  nota  la  difficolta'  di
pervenire ad una valutazione non discrezionale. 
A.70 Per quanto concerne la verifica dei bundle, l'Autorita'  ritiene
che, fatto salvo  il  principio  di  non  accorpare  indebitamente  i
servizi, la verifica  del  bundle  per  tramite  del  modello  DCF  e
dell'analisi period by period debba applicarsi al  bundle  nella  sua
interezza. 
 
   Ritenuto necessario,  ai  sensi  dell'art.  11  del  Codice  delle
comunicazioni elettroniche,  consentire  alle  parti  interessate  di
presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti  dell'Autorita'
in merito al tema in esame; 
  Tutto cio' premesso e considerato, 
  Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2010) D/12083
del 6 agosto 2010, relativa allo schema di provvedimento  concernente
l'orientamento per  il  test  di  compressione  dei  margini  (margin
squeeze test), adottato  dall'Autorita'  in  data  8  luglio  2010  e
notificato alla Commissione europea ed ai  Paesi  membri  in  data  9
luglio 2010; 
  Considerato che, in primo luogo, la  Commissione  ha  richiesto  di
«indicare chiaramente  nel  provvedimento  definitivo  che  qualunque
offerta al dettaglio di TI interessata  dalla  misura  proposta  deve
ricevere  una   valutazione   favorevole   dall'Agcom   prima   della
commercializzazione e che in caso contrario TI e' tenuta  a  ritirare
la proposta»; 
  Ritenuto di condividere la richiesta avanzata dalla Commissione ed,
in tal senso, di ribadire che nessuna  offerta  al  dettaglio  di  TI
sara'  commercializzata   sul   mercato   prima   della   valutazione
dell'Autorita' circa la replicabilita' della stessa; 
  Ritenuto, inoltre,  opportuno  procedere  a  disciplinare  in  modo
puntuale i casi di diniego dell'autorizzazione,  tenuto  conto  delle
previsioni  della  legge  n.   241/90,   art.   20,   come   indicato
nell'Allegato 1; 
  Considerato, inoltre,  che  la  Commissione  invita  l'Autorita'  a
chiarire  che  il  provvedimento   non   «comporta   una   potenziale
regolamentazione dei mercati che, in Italia, non sono piu' soggetti a
regolamentazione» e che «in tali circostanze, l'AGCOM  chiederebbe  a
TI di modificare i relativi prezzi all'ingrosso»; 
  Ritenuto  di  condividere  quanto  espresso  dalla  Commissione,  e
percio' opportuno  ribadire  che  il  provvedimento  in  oggetto  non
intende disciplinare mercati non piu'  soggetti  a  regolamentazione,
bensi' solo verificare l'effettivo adempimento a rimedi  imposti  nei
corrispondenti  mercati  wholesale,  e   che,   pertanto,   eventuali
interventi riguarderebbero solo i relativi prezzi all'ingrosso; 
  Considerato che la Commissione invita l'Autorita', in generale,  «a
garantire che le linee guida  per  il  test  della  compressione  dei
margini siano conformi alla Raccomandazione sulle reti NGA», adottata
il  20  settembre  scorso,  anche  in  riferimento  alla  metodologia
relativa all'operatore efficiente (EEO e REO); 
  Ritenuto preliminarmente di condividere l'invito della  Commissione
ed, in tal senso, garantire  la  conformita'  dell'approccio  seguito
dall'Autorita' ai fini delle verifiche di replicabilita'  dei  prezzi
finali di TI con quanto previsto  dalla  Raccomandazione  sulle  reti
NGA, ed, in particolare, rispetto alle previsioni del considerato  26
della menzionata Raccomandazione; 
  Ritenuto opportuno, in  particolare,  richiamare  tale  considerato
nella parte  in  cui  sostiene  che  «nel  contesto  specifico  della
regolazione ex-ante dei prezzi, intesa a  mantenere  una  concorrenza
effettiva tra operatori che non beneficiano delle stesse economie  di
scala e di scopo e presentano diversi costi unitari di rete, un "test
del concorrente ragionevolmente efficiente"» sara' generalmente  piu'
opportuno», per chiarire - quindi  -  che,  la  metodologia  proposta
dall'Autorita'  prevede  appunto  che  sia  questo  il  criterio   da
utilizzare  ai  fini  della  determinazione  del  costo  degli  input
essenziali di rete (parametro W), cosi' da tenere conto delle diverse
ed effettive modalita' con cui gli  operatori  ricorrono  ai  servizi
intermedi forniti da Telecom Italia (unbundling oppure altre  servizi
wholesale); 
  Considerato, piu' specificamente, l'invito  della  Commissione  «ad
individuare con precisione dove ed in quale  misura  le  offerte  ULL
sono effettivamente disponibili e praticabili, al fine di stimare con
la massima precisione il mix ottimale di  prodotti  all'ingrosso  che
potrebbe consentire di rimediare possibili compressioni dei margini»; 
  Ritenuto  opportuno  accogliere  l'osservazione  della  Commissione
sulla necessita' di indicare con la massima precisione il  menzionato
mix ottimale di servizi  wholesale  in  occasione  della  definizione
annuale del valore risultante dalla ponderazione tra le offerte ULL e
quelle degli altri servizi wholesale, anche  avuto  riferimento  alle
diverse realta' territoriali. 
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni,
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   Regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Adozione delle linee guida per la valutazione 
                delle offerte di servizi al dettaglio 
 
  1. L'Autorita' adotta le  linee  guida  per  la  valutazione  delle
offerte di servizi al dettaglio  dell'operatore  notificato  ai  fini
della verifica della  replicabilita'  dell'offerta  da  parte  di  un
operatore concorrente efficiente. 
  2. Le linee guida  previste  dall'allegato  D  ed  E  di  cui  alla
delibera n. 152/02/CONS e  successive  integrazioni  e  modificazioni
sono  sostituite   dalle   linee   guida   riportate   nel   presente
provvedimento, inclusi gli Allegati 1 e 2 che ne costituiscono  parte
integrante ed essenziale. 
  3. Le linee guida di cui al  presente  provvedimento  si  applicano
alle offerte di servizi al  dettaglio  dell'operatore  notificato  ai
sensi dell'art. 52 del Codice, come avente  significativo  potere  di
mercato in uno o piu' mercati rilevanti di  prodotti  e  servizi  del
settore delle comunicazioni elettroniche a seguito delle  analisi  di
mercato di cui all'art. 19 del Codice, per le quali  e'  prevista  la
verifica della replicabilita'. 
  4. Ai fini dell'applicazione del test  di  prezzo,  le  offerte  di
servizi al  dettaglio  dell'operatore  notificato  di  cui  al  comma
precedente sono cosi' articolate: 
    a. offerte di servizi stand alone  appartenenti  ai  mercati  dei
servizi al dettaglio sui quali l'operatore e' stato  notificato  come
avente un significativo potere di mercato o  appartenenti  a  mercati
dei  servizi   al   dettaglio   non   regolamentati,   ma   integrati
verticalmente  con  mercati  dei  servizi  all'ingrosso   sui   quali
l'operatore e' stato notificato e per i quali e'  stato  previsto  un
obbligo di verifica delle offerte tramite test  di  prezzo  in  esito
alle corrispondenti analisi di mercato; 
    b. offerte di bundle di servizi che includono almeno un  servizio
di cui alla lettera a); 
    c. offerte in ambito gara  che  includono  servizi  di  cui  alla
lettera a). 
  5. Ai  fini  dell'applicazione  del  test  di  prezzo,  l'Autorita'
utilizza, in via prioritaria: 
    a. l'Offerta di riferimento in vigore  pubblicata  dall'operatore
notificato, soggetto all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'art. 46
del Codice ed approvata dall'Autorita'; 
    b. la piu' recente contabilita' resa  disponibile  dall'operatore
notificato soggetto all'obbligo di contabilita' dei costi,  ai  sensi
dell'art. 50 del Codice; 
    c. riferimenti di costo, per le parti non incluse in contabilita'
regolatoria, desumibili da contratti o accordi di fornitura stipulati
dall'operatore notificato e/o da operatori alternativi; 
    d. ove applicabile, eventuali proxy sulla base  di  benchmark  di
mercato nazionali ed internazionali, anche sulla base di dati forniti
dagli operatori alternativi. 
  Copia  della  presente  delibera,  comprensiva  di   allegati,   e'
depositata  in  libera  visione  del  pubblico  presso   gli   uffici
dell'Autorita' in Roma, Via Isonzo, 21b. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e
sul sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 23 settembre 2010 
 
                                              Il Presidente: Calabro' 
I commissari relatori: Lauria - Mannoni