IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge  25  giugno  2007,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, con il quale e' previsto che affluiscono ad un  unico  fondo  le
somme  di  denaro  sequestrate  e  i  proventi  derivanti  dai   beni
confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi  o  per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge  31  maggio
1965, n. 575, nonche'  alla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e
successive   modificazioni,   o   di    irrogazione    di    sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e successive modificazioni; 
  Visto il comma 23, terzo e quarto periodo, del citato  articolo  61
che prevedono, rispettivamente, che per la  gestione  delle  predette
risorse  puo'  essere  utilizzata  la  societa'  Equitalia  Giustizia
S.p.A., di cui all'art. 1, comma 367, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e che le relative disposizioni di  attuazione  sono  adottate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;  di  concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno; 
  Visto l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16  settembre  2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,
n. 181, con i quali si prevede, che il fondo di cui al predetto  art.
61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del  2008,  denominato  «Fondo
unico giustizia» e'  gestito  da  Equitalia  Giustizia  S.p.A.  e  si
definiscono le somme di denaro e i proventi che rientrano  nel  Fondo
unico giustizia; 
  Visto il comma 6 del citato art. 2, che prevede che con il  decreto
di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del  2008,  e'
determinata anche la remunerazione  massima  spettante  a  titolo  di
aggio, nei cui limiti  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
stabilisce con proprio decreto quella dovuta  a  Equitalia  Giustizia
S.p.A.,  per  la  gestione  delle  risorse  intestate  «Fondo   unico
giustizia», nonche' che la predetta misura puo' essere  rideterminata
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
luglio 2009, n. 127, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro dell'interno recante  il  regolamento  di
attuazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008,  nonche'
dell'art. 2 del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   181   del   2008,   e   successive
modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia; 
  Visto l'art. 6, comma 5, del predetto decreto 30  luglio  2009,  n.
127, che ha disposto che il rendiconto della gestione del Fondo unico
giustizia approvato dal consiglio  di  amministrazione  di  Equitalia
Giustizia.  S.p.a.,  e'  trasmesso  entro  il  30  aprile   dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  al  Ministero  della  giustizia   e   al   Ministero
dell'interno  e  che  la  predetta  Equitalia   Giustizia   trasmette
trimestralmente agli  stessi  Ministeri  un  rendiconto  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 8 del citato decreto 30 luglio 2009, n.  127,  che  ha
individuato la remunerazione massima di Equitalia Giustizia S.p.A.  a
titolo di aggio nella misura del 5 per cento dell'utile  annuo  della
gestione finanziaria del Fondo unico  di  giustizia,  determinato  al
netto delle spese di gestione previste dall'art. 6, comma 6,  lettera
f), dello stesso decreto n. 127 del 2009; 
  Considerato che la disciplina di riferimento per l'operativita' del
Fondo e'  stata  prevista  dal  predetto  decreto  n.  127  del  2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  26
agosto  2009,  n.  197,  e  che,  pertanto,  la   relativa   gestione
finanziaria e' ancora in una fase di avvio; 
  Considerato,  altresi',  l'andamento  del  livello  dei  tassi,  di
interesse, che rende scarsamente remunerativi  gli  investimenti  del
Fondo; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno fissare la remunerazione spettante  a
titolo di aggio a Equitalia Giustizia S.p.A.  nella  misura  massima,
quale individuata dal citato art. 8 del decreto n. 127 del 2009,  per
i soli anni 2009 e 2010; 
  Ritenuto,  altresi',  necessario  disciplinare  le   modalita'   di
versamento allo  Stato  dell'utile  della  gestione  finanziaria  del
Fondo, nonche' quelle di corresponsione della remunerazione spettante
a Equitalia Giustizia S.p.A.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Determinazione della remunerazione 
                    di Equitalia Giustizia S.p.A. 
 
  1. Per gli anni 2009 e 2010 la remunerazione spettante a  Equitalia
Giustizia S.p.A. a titolo di aggio  per  la  gestione  delle  risorse
intestate al Fondo e' stabilita nella misura  del  cinque  per  cento
dell'utile annuo  della  gestione  finanziaria  dello  stesso  Fondo,
determinato al netto delle spese di cui all'art. 6, comma 6,  lettera
f) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  30  luglio
2000, n. 127. Per gli anni, successivi la misura  effettiva  di  tale
remunerazione sara'  stabilita  con  appositi  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.