LA CONFERENZA PERMANENTE 
                    PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 
                         DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 23 settembre 2010; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che, in sede di Conferenza  Stato-regioni,  il  Governo
puo'  promuovere  la   stipula   di   intese   dirette   a   favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004,  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia d'igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, lettera  a)  del  citato
Regolamento (CE) n. 853/2004, che prevede che gli Stati membri, senza
compromettere  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Regolamento
medesimo, possono autorizzare l'impiego di  latte  crudo  bovino  non
rispondente ai criteri di  cui  all'allegato  III,  sezione  IX,  per
quanto riguarda il tenore  di  germi  e  cellule  somatiche,  per  la
fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di
almeno sessanta giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti  dalla
produzione di detti formaggi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  per
l'organizzazione di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di  origine
animale destinati al consumo umano; 
  Vista l'intesa in materia di deroga transitoria per  la  produzione
di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di
almeno sessanta giorni ai sensi dei Regolamenti CE numeri 852  e  853
del 2004, sancita da questa Conferenza nella seduta  del  25  gennaio
2007 (Rep. atti n. 6/CSR), che,  all'art.  1,  comma  3,  prevede  la
possibilita', al termine  del  periodo  transitorio  di  tre  anni  a
partire dal 1° gennaio 2006, di rivalutare la deroga concessa tenendo
conto dei risultati dei piani di controllo, dell'analisi del  rischio
e delle conoscenze scientifiche acquisite a tale data; 
  Vista la nota del 22 dicembre 2009 con la quale il Ministero  della
salute ha trasmesso lo schema di intesa  in  oggetto,  diramato  alle
regioni e province autonome con lettera in data 11 gennaio 2010; 
  Vista la nota del 25 gennaio 2010 con la quale la Regione  Toscana,
Coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso l'avviso tecnico
favorevole  e  ha  chiesto  di  non  procedere  all'incontro  tecnico
convocato al riguardo per il 10 febbraio 2010; 
  Vista la nota in data 1° febbraio 2010 con la  quale  il  Ministero
della salute ha inviato una nuova versione dello schema di intesa  in
parola; 
  Vista la lettera in data 4 febbraio 2010 con  la  quale  la  citata
versione e' stata diramata alle regioni e province autonome; 
  Vista la nota in data 8 febbraio  2010  con  la  quale  la  Regione
Toscana, Coordinatrice  interregionale  in  sanita'  ha  espresso  in
ordine a detta nuova  versione  dello  schema  di  intesa  in  parola
l'avviso tecnico favorevole; 
  Viste le lettere in data 10 febbraio 2010 e  in  data  19  febbraio
2010 con le quali e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle
finanze  di  far  conoscere  le  proprie  eventuali  osservazioni  al
riguardo; 
  Vista la nota in data 15 settembre 2010 con la quale  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ha   comunicato   il   nulla   osta
all'ulteriore corso del provvedimento; 
  Vista la nota in data 20 settembre 2010 con la quale  il  Ministero
della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di intesa
di cui trattasi; 
  Vista la lettera  in  data  21  settembre  2010  con  la  quale  la
definitiva versione  dello  schema  di  intesa  in  parola  e'  stata
diramata alle regioni e province autonome; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del  Governo,
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                          Sancisce intesa: 
 
tra il Governo, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nei termini di seguito riportati; 
  Premesso che: 
    dall'analisi dei dati derivanti dai piani di controllo sul  latte
crudo  bovino,  effettuati  nel  periodo  2007-2008,   trasmessi   al
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  dalle
regioni Emilia Romagna e  Lombardia,  rispettivamente,  con  note  n.
prot. 408 del 9 aprile 2009 e n. prot. H1.2009.0012609 del  6  aprile
2009, e' scaturita l'indicazione di mantenere in atto la possibilita'
di utilizzo del latte «non conforme» ai criteri di  cui  all'allegato
III, sezione IX del Reg. (CE) n. 853/2004, con destinazione vincolata
alla produzione di formaggi con  periodo  di  maturazione  di  almeno
sessanta giorni  e  con  la  fissazione  di  limiti  progressivamente
decrescenti; 
    e' opportuno, comunque, definire, per il latte in deroga,  tenori
massimi per i germi e per le cellule somatiche; 
    le  misure  previste  dalla  presente  intesa  rappresentano   un
adattamento dei requisiti di cui  all'allegato  III  del  Regolamento
(CE) n. 853/2004 e che le stesse non compromettono il  raggiungimento
degli obiettivi di cui allo stesso regolamento; 
  Il Governo, le regioni e le province autonome convengono che: 
                               Art. 1 
 
  1. E' consentito, fino al 30 giugno 2013, l'impiego di latte  crudo
bovino non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione
IX, del Regolamento (CE) 853/2004 per quanto riguarda  il  tenore  in
germi a 30° C ed il tenore in cellule somatiche, per la produzione di
formaggi con un periodo di stagionatura o  maturazione  superiore  ai
sessanta giorni e per  i  prodotti  lattiero-caseari  ottenuti  dalla
lavorazione di detti formaggi, compresi il siero  e  le  creme,  alle
condizioni previste dai successivi commi 2 e 3. 
  2. Gli operatori del settore alimentare  e  le  aziende  bovine  da
latte che non sono in grado  di  rettificare  la  situazione  di  non
conformita' ai criteri di  cui  all'allegato  III,  sezione  IX,  del
Regolamento (CE) 853/2004 per quanto riguarda il tenore  in  germi  a
30° C ed il tenore in cellule somatiche sono autorizzati ad avvalersi
della possibilita' di cui al comma 1 a condizione che  il  latte  sia
rispondente ai seguenti requisiti: 
    dal 1° gennaio 2011 il latte crudo bovino deve avere un tenore in
germi inferiore a  200.000/ml  ed  un  tenore  in  cellule  somatiche
inferiore  a  700.000/ml  calcolati  sulla  media  geometrica  mobile
conformemente al Regolamento (CE) 853/2004; 
    dal 30 giugno 2011 il  tenore  in  germi  a  30°  C  deve  essere
conforme al Regolamento 853 ed il tenore in  cellule  somatiche  deve
essere inferiore a 600.000/ml calcolato sulla media geometrica mobile
conformemente al Regolamento (CE) 853/2004; 
    dal 30 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 il  tenore  in  cellule
somatiche deve essere inferiore a 500.000/ml  calcolato  sulla  media
geometrica mobile conformemente al Regolamento (CE) 853/2004. 
  3.  Le  creme,  il  siero  e  gli  altri  prodotti  ottenuti  dalla
lavorazione del latte di cui al comma  1  devono  essere  sottoposti,
prima o durante il processo  di  trasformazione,  ad  un  trattamento
termico avente un effetto almeno equivalente alla pastorizzazione. 
  4. Il latte che non risponde ai requisiti di cui  al  comma  2  non
puo' essere destinato al consumo umano. 
  5. Le regioni e province autonome,  con  proprio  provvedimento  da
notificare al Ministero della  salute,  possono  stabilire  requisiti
piu' restrittivi per l'applicazione sul proprio territorio di  quanto
previsto dal comma 1 e 2.