IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof.  Guido  Rasi
in qualita' di Direttore generale dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco
registrato dall'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  al  Registro  Visti
Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008; 
  Visto la determinazione AIFA del 1° luglio 2009,  n.  160,  con  la
quale e' stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione
dell'Ufficio di Farmacovigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che, in virtu' dell' art.  38  decreto  legislativo  n.
219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatto obbligo
alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo,  che  il
mancato  rinnovo  comporta  la  decadenza  dell'autorizzazione   alla
scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non  venga  presentata
domanda di rinnovo, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione ai titolari
dell'A.I.C. e rende noto che  il  medicinale  non  puo'  essere  piu'
commercializzato; 
  Considerato che le ditte titolari di A.I.C. dei medicinali, di  cui
all'elenco  allegato  alla   presente   determinazione,   non   hanno
presentato domanda di rinnovo per i medicinali  di  cui  al  medesimo
elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma
dell'art. 38, del punto precedente; 
  Tenuto Conto che le ditte titolari di AIC di alcuni dei medicinali,
riportati nell'elenco allegato alla  presente  determinazione,  hanno
presentato  domanda  di  rinnovo  e  in  corso  di  procedura   hanno
comunicato di non  avere  piu'  interesse  alla  commercializzazione,
rinunciando  al  rinnovo   stesso   e   pertanto   all'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali di cui al medesimo elenco; 
  Adotta la seguente 
 
                           Determinazione: 
 
  Per  le  considerazioni  di  cui  in  premessa,  le  autorizzazioni
all'immissione in commercio  dei  medicinali,  riportati  nell'elenco
allegato che e' parte integrante della presente  determinazione,  non
sono rinnovate. 
  Le confezioni gia' prodotte non potranno piu' essere dispensate  al
pubblico a decorrere  dal  180°  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. Pertanto, entro la  scadenza  del  termine
sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio. 
  La  presente  determinazione  viene   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 ottobre 2010 
 
                                               Il dirigente: Ferrazin