IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto datato 3 giugno 2010 con il quale  si  riconosceva
l'esperienza  professionale  di  lavoro  autonomo  come  acconciatore
maturata  negli  Stati  Uniti  d'America  per  oltre  8   anni,   per
l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore; 
  Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, e'  stato
scritto che si trattava di attivita' di acconciatore per uomo  e  non
di acconciatore e che e' stato erroneamente citato in premessa l'art.
16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Vista l'istanza dell'interessato pervenuta  in  data  29  settembre
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto datato 3 giugno 2010, con il  quale  si  riconosceva  la
qualifica di cui in premessa al signor sig. David  Andrew  Griffiths,
cittadino statunitense, nato a Seattle Washington (U.S.A.) in data 20
ottobre 1964, quale  titolo  valido  per  lo  svolgimento  in  Italia
dell'attivita' di acconciatore e' modificato come segue: la locuzione
«Acconciatore per uomo» viene sostituita da quella di «Acconciatore». 
    Roma, 13 ottobre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio