IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda della sig.ra  Mara  Bonsera,  cittadina  italiana,
diretta ad ottenere il riconoscimento dell'Attestato di capacita'  di
parrucchiere, conseguito al termine di 3 anni di corso con  tirocinio
presso  la  scuola  professionale  da  apprendista   parrucchiera   a
Winterthur (Svizzera),  rilasciato  dalla  Direzione  dell'educazione
Cantone di Zurigo - Ufficio delle scuole ginnasiali e  professionali,
per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della  legge
17  agosto  2005,  n.  174,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di
acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
«Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  del
mercato interno»; 
  Vista la legge 15 novembre  2000,  n.  364,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione dell'Accordo tra la  Comunita'  europea  e  i  suoi  Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla
libera circolazione  delle  persone,  con  allegati,  atto  finale  e
dichiarazioni,  fatto  a  Lussemburgo  il  21giugno  1999»,   ed   in
particolare l'allegato III, sez. A; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto  il  titolo  dell'interessata
idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di  acconciatore  di
cui alla legge n.  174/2005  e  del  d.lgs.  n.  59/2010,  unitamente
all'esperienza professionale maturata, senza necessita' di  applicare
alcuna  misura  compensativa,  in  virtu'  della  completezza   della
formazione professionale documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti; 
  Visto che l'art. 16, comma 5  del  citato  decreto  legislativo  n.
206/2007 consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza dei servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Mara Bonsera, cittadina  italiana,  nata  a  Winterthur
(Svizzera) in data 7 settembre 1990, e'  riconosciuto  il  titolo  di
studio di cui in premessa,  unitamente  all'esperienza  professionale
maturata,  quale  titolo  valido  per  lo   svolgimento   in   Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge  n.  174/2005  e
del  d.lgs.  n.  59/2010,  senza  l'applicazione  di  alcuna   misura
compensativa  in  virtu'  della  specificita'  e  completezza   della
formazione professionale documentata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 13 ottobre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio