L'assessore  all'innovazione,  informatica,  lavoro,   cooperative,
finanze  e  bilancio  prende  atto  dei  seguenti   atti   normativi,
provvedimenti e fatti: 
    l'art. 2545-terdecies del  codice  civile  prevede,  in  caso  di
insolvenza dalla societa', la liquidazione coatta amministrativa. 
  Gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
e  successive   modifiche   disciplinano   la   liquidazione   coatta
amministrativa. 
  La legge 17 luglio 1975, n. 400, e successive modifiche,  definisce
le  norme  intese  ad  uniformare  ed  accelerare  la  procedura   di
liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. 
  Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5  «La
nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti  cooperativi»,  prevedono
la liquidazione coatta amministrativa. 
  La giunta provinciale con deliberazione dd. 14  dicembre  2009,  n.
2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli  enti
cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio
2008, n. 5, alla provincia od alla giunta provinciale,  ad  eccezione
di quelli di natura generale, ai  componenti  la  giunta  provinciale
stessa, in ragione ed in conformita' al riparto degli affari  operato
dal presidente  della  provincia,  ai  termini  dell'art.  52,  dello
statuto di autonomia. 
  La relazione di revisione ordinaria terminata 23 agosto 2010  della
cooperativa , professional staff soc. coop.», con sede a Bolzano  via
G. di Vittorio 27, svolta da  Confcooperative  Bolzano  a  mezzo  del
revisore incaricato dottor Davide Tondo, contiene la indicazione  che
la cooperativa ha perso il capitale sociale e si trova in  situazione
di insolvenza ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. 
  Con lettera del 25 agosto 2010 l'autorita' di revisione ha  chiesto
che per la citata cooperativa venga disposta la  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. 
  L'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione  ha  con  propria
lettera, prot. n.  512855  del  6  settembre  2010,  comunicato  alla
cooperativa sopraindicata l'avvio del  procedimento  di  liquidazione
coatta amministrativa ed ha invitato la stessa a riunire  il  proprio
consiglio di amministrazione per prendere posizione sui contenuti del
citato verbale di revisione nonche' sull'avvio  del  procedimento  di
liquidazione coatta amministrativa, dando nel contempo alla stessa un
termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni. 
  Entro il suddetto termine la cooperativa  ha,  con  nota  prot.  n.
553297, del 20 settembre 2010, trasmesso una copia  del  verbale  del
proprio consiglio di amministrazione del 13 settembre 2010 dal  quale
si. evince che  lo  stesso  condivide  i  risultati  della  revisione
nonche'  la  ineluttabilita'  ed  opportunita'  del  procedimento  di
liquidazione coatta amministrativa. 
  In base alla documentazione disponibile, si ravvisano  gli  estremi
per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.
2545-terdecies del  codice  civile  della  cooperativa  «Professional
Staff soc. coop.». 
  Viste le informazioni disponibili e tenuto conto della complessita'
della procedura e' opportuno  rinviare  la  nomina  del  comitato  di
sorveglianza, di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e successive modifiche a  successivo  provvedimento,  sulla  base
delle indicazioni del commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
  1) di disporre, per i motivi citati in  premessa,  la  liquidazione
coatta amministrativa  della  cooperativa  «Professional  Staff  soc.
coop.» (P.I. 025252002-14), con sede a Bolzano, via G. di Vittorio n.
27, ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli  2545-terdecies
del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e successive modifiche; 
  2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella  persona
del dott. Alessandro Lussi, con ufficio a  39100  Bolzano,  via  Duca
d'Aosta n. 51 ; 
  3)  di  nominare  il  comitato  di  sorveglianza   con   successivo
provvedimento in base alle indicazioni del commissario liquidatore; 
  4)  avverso  il  presente  decreto  e'   ammesso   ricorso   presso
l'autorita' giudiziaria competente dalla data di pubblicazione; 
  5) il presente decreto viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica nonche' nel Bollettino ufficiale delle Regione. 
    Bolzano, 5 ottobre 2010 
 
                                       L'assessore all'innovazione,   
                                    informatica, lavoro, cooperative, 
                                           finanze e bilancio         
                                                   Bizzo