L'AUTORITA' 
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti  del
5 ottobre 2010; 
VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante   "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,  recante  "Codice
delle  comunicazioni   elettroniche",   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003  ed,
in particolare, gli articoli 19 e 44; 
VISTA la  delibera  n.  217/01/CONS,  del  24  maggio  2001,  recante
“Regolamento concernente l'accesso ai  documenti”,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141 e successive modifiche; 
VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire la
piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed
esterna da parte degli operatori aventi  notevole  forza  di  mercato
nella telefonia fissa”, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002; 
VISTA  la  delibera  n.  316/02/CONS  del  9  ottobre  2002,  recante
“Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  successive
modificazioni e integrazioni”, pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n.  259  e  successive
modificazioni; 
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il “Regolamento concernente
la procedura di consultazione di  cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo 1 °  agosto  2003,  n.  259”  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; 
VISTA  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004,   recante
“Disciplina dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo  quadro
regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche”,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio  2004,  n.
116 e successive modificazioni; 
VISTA la delibera n. 19/06/CIR, recante “Approvazione dell'offerta di
riferimento di Telecom Italia S.p.A.  per  l'anno  2006”,  pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 luglio 2006,
n. 152; 
VISTA la  delibera  n.  45/06/CONS,  recante  “Mercati  dei  segmenti
terminali di linee affittate e dei segmenti  di  linee  affittate  su
circuiti interurbani (mercati n. 13  e  14  fra  quelli  identificati
dalla raccomandazione  della  Commissione  europea  n.  2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed  individuazione  degli
obblighi regolamentari”, pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006; 
VISTA la Raccomandazione  della  Commissione  del  17  dicembre  2007
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni  elettroniche  che  possono  essere  oggetto   di   una
regolamentazione ex ante ai  sensi  della  direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65  del
28 dicembre 2007; 
VISTA la Raccomandazione della  Commissione,  del  15  ottobre  2008,
"relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di  cui
all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica",  pubblicata  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008; 
VISTA  la  delibera  n.  42/08/CIR,   recante   “Approvazione   delle
condizioni economiche dell'Offerta di  Riferimento  2006  di  Telecom
Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacita'  dedicata  di  cui
alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle  condizioni  tecniche
ed economiche transitorie per il  2008”,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  172  del  24  luglio  2008  -
Suppl. Ordinario n.181; 
VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante “Approvazione della proposta
di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi  della  legge
248/06 di cui al procedimento avviato con delibera  n.  351/08/CONS”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del 29 dicembre 2008; 
VISTA la delibera n. 81/09/CIR, recante “Approvazione  delle  Offerte
di Riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2007, 2008 e 2009,  di
servizi trasmissivi a capacita' dedicata relativi ai mercati 13 e  14
(circuiti terminating e trunk, flussi di interconnessione e  raccordi
interni di centrale) ed ai  circuiti  diretti  wholesale  e  circuiti
parziali per l'anno 2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2010; 
VISTA la  delibera  n.  731/09/CONS,  recante  “Individuazione  degli
obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono  un
significativo potere di mercato nei mercati  dell'accesso  alla  rete
fissa  (mercati  n.  1,  4  e  5   fra   quelli   individuati   dalla
raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  15  del  20  gennaio  2010  -  Suppl.
Ordinario n. 13; 
VISTA la delibera n.  2/10/CONS,  recante  “Mercato  della  fornitura
all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (Mercato  n.  6
della Raccomandazione della Commissione  europea  n.  2007/879/CE)  e
mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di  linee  affittate
su circuiti interurbani (Mercato n. 14  della  Raccomandazione  della
Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed  analisi  dei
mercati, valutazione  di  sussistenza  del  significativo  potere  di
mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali
obblighi regolamentari”, pubblicata  nella  Gazzetta  Uficiale  della
Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010, Supplemento Ordinario
n. 30; 
VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2009 relativa  ai  circuiti
trasmissivi a  capacita'  dedicata  del  nuovo  quadro  regolamentare
(Circuiti Terminating e Trunk, Flussi di Interconnessione e  Raccordi
Interni di Centrale) che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della delibera n.  81/09/CIR,  ha  pubblicato,  in  data  11
febbraio 2010; 
VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 relativa  ai  circuiti
trasmissivi del nuovo quadro regolamentare che Telecom Italia S.p.A.,
ai sensi dell'art. 5, comma  2,  della  delibera  n.  45/06/CONS,  ha
pubblicato, in data 30 ottobre 2009; 
CONSIDERATO che Telecom Italia ha  rappresentato  (con  nota  del  30
ottobre 2009) di aver formulato, nelle more della  conclusione  delle
nuove analisi di mercato ed in virtu' del fatto  che  il  periodo  di
applicazione del network cap si e' concluso nel 2008,  le  condizioni
economiche  dell'Offerta  di  Riferimento   2010,   di   cui   sopra,
determinando i prezzi 2009 sulla base del trend medio dei  costi  che
la stessa ha registrato per  i  servizi  di  trasporto  dei  circuiti
trasmissivi terminating tra gli esercizi 2007 e 2008; 
CONSIDERATO che la  delibera  n.  81/09/CIR  (art.  5,  comma  3)  ha
disposto che Telecom Italia  integri  l'Offerta  di  Riferimento  per
l'anno 2010 introducendo, con riferimento alla gestione dei  degradi,
opportuni SLA e relative  penali,  allineati  a  quelli  relativi  ai
“Tempi di ripristino” di cui  all'Offerta  di  Riferimento  2009.  La
delibera  n.  81/09/CIR  ha  altresi'  disposto  che  Telecom  Italia
riformuli, per  il  2010,  le  condizioni  economiche  relative  agli
“interventi a vuoto”  secondo  quanto  indicato  al  punto  39  delle
premesse alla stessa delibera; 
CONSIDERATO che Telecom Italia, in  ottemperanza  a  quanto  disposto
dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 81/09/CIR  sopra  richiamato,
ha ripubblicato, in data 26 febbraio 2010, l'Offerta  di  Riferimento
per l'anno 2010  per  i  servizi  trasmissivi  a  capacita'  dedicata
(Circuiti Terminating e Trunk, Flussi di Interconnessione e  Raccordi
Interni di Centrale); 
CONSIDERATO che Telecom Italia, con nota del  26  febbraio  2010,  ha
comunicato che l'Offerta di Riferimento 2010, pubblicata  in  seconda
istanza in data  26  febbraio  2010,  sarebbe  stata  successivamente
ripubblicata in coerenza con la delibera n. 2/10/CONS; 
VISTA  l'Offerta  di  Riferimento  per  l'anno  2010  per  i  servizi
trasmissivi a capacita' dedicata  (Circuiti  Terminating,  Flussi  di
Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) che  Telecom  Italia
ha ripubblicato in data 30 aprile 2010, ai sensi  della  delibera  n.
2/10/CONS; 
CONSIDERATO che Telecom Italia, nelle more  del  completamento  della
migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a  capacita'
dedicata del nuovo quadro, ha pubblicato, in data 6 novembre 2009, la
propria Offerta  di  Riferimento  relativa  ai  collegamenti  diretti
wholesale e circuiti parziali per l'anno 2010; 
CONSIDERATO che Telecom Italia, nelle more  del  completamento  della
migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a  capacita'
dedicata del nuovo quadro, ha mantenuto in  vigore  per  il  2010  il
listino di interconnessione di  cui  all'Offerta  di  Riferimento  di
interconnessione del 27 settembre 2006; 
VISTA la  delibera  n.  34/10/CIR,  recante  “Consultazione  pubblica
concernente l'approvazione delle offerte di  riferimento  di  Telecom
Italia per l'anno 2010 relative ai servizi  trasmissivi  a  capacita'
dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi
interni di centrale) ed ai  circuiti  diretti  wholesale  e  circuiti
parziali”,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 145 del 24 giugno 2010; 
SENTITE in data 28 luglio 2010 le societa' BT Italia S.p.A.,  Fastweb
S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A.; 
SENTITA in data 15 settembre 2010 la societa' Telecom Italia  S.p.A.;
VISTI gli atti del procedimento istruttorio; 
 
CONSIDERATO quanto segue: 
 
QUADRO REGOLAMENTARE 
 
                Individuazione dei mercati rilevanti 
 
1. L'Autorita', con delibera  n.  2/10/CONS  (art.  2,  comma  1)  ha
identificato i seguenti tre mercati rilevanti: 
    a. il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate,  ossia
    dei segmenti trunk, costituito da circuiti di capacita'  dedicata
    tra nodi di Telecom  Italia  appartenenti  a  bacini  trasmissivi
    differenti; 
    b. il mercato  dei  segmenti  terminali  (terminating)  di  linee
    affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione  di  un
    operatore alternativo presso un nodo di  Telecom  Italia  ed  una
    sede d'utente (Mercato A); 
    c. il mercato  dei  segmenti  terminali  (terminating)  di  linee
    affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione  di  un
    operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS
    (Stazione Radio Base) di un operatore di rete mobile (Mercato B). 
 
Identificazione  degli  operatori  aventi  significativo  potere   di
                               mercato 
 
2.  Con  riferimento  all'individuazione   degli   operatori   aventi
significativo potere di mercato, la delibera n. 2/10/CONS (artt. 3  e
4) ha disposto che: 
    a. il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate,  ossia
    dei segmenti trunk, non e' suscettibile  di  regolamentazione  ex
    ante, non risultando soddisfatti i tre criteri di cui al punto  2
    della Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE; 
    b. nel mercato dei  segmenti  terminali  (terminating)  di  linee
    affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione  di  un
    operatore alternativo presso un nodo di  Telecom  Italia  ed  una
    sede  d'utente  (Mercato  A),  non   sussistono   condizioni   di
    concorrenza effettiva e  Telecom  Italia  e'  identificato  quale
    operatore detentore di significativo potere di mercato; 
    c. nel mercato dei  segmenti  terminali  (terminating)  di  linee
    affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione  di  un
    operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS
    di un operatore di rete mobile (Mercato B), sussistono condizioni
    di concorrenza effettiva e nessun operatore e' identificato quale
    operatore detentore di significativo potere di mercato. 
3. La delibera n.  2/10/CONS  ha,  quindi,  circoscritto  il  mercato
suscettibile di regolamentazione ex ante al solo mercato dei segmenti
terminali (terminating) di linee affittate per il rilegamento tra  un
punto di attestazione di un operatore alternativo presso un  nodo  di
Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A). 
 
                        Revoca degli obblighi 
 
4. In virtu' della effettiva concorrenzialita' del  mercato  relativo
ai segmenti trunk, la delibera n. 2/10/CONS  (art.  5,  comma  1)  ha
proceduto a revocare i relativi obblighi  di  cui  alla  delibera  n.
45/06/CONS. 
5. Per cio' che concerne il Mercato  B,  la  Commissione  europea  ha
concordato  con  la  valutazione  dell'Autorita',  secondo  cui   gli
ostacoli dell'accesso - se presenti -  sono  di  natura  transitoria,
tenuto conto degli investimenti in infrastrutture alternative che gli
operatori di rete mobile stanno realizzando.  La  stessa  Commissione
ha, peraltro, rilevato  che  “almeno  in  questa  fase,  alcune  aree
geografiche del mercato devono ancora essere coperte attraverso linee
di rete fissa afittate dall'operatore storico” ed, al fine di evitare
che in seguito alla revoca degli  obblighi,  con  effetto  immediato,
Telecom Italia possa essere in grado di abusare del proprio potere di
mercato, ha invitato l'Autorita' a fissare un ragionevole periodo  di
preavviso, per le parti interessate, rispetto  alla  data  di  revoca
degli obblighi, in modo che gli operatori  di  rete  mobile,  durante
tale periodo, siano in grado di eliminare le restrizioni  all'accesso
ancora presenti nelle loro reti. L'Autorita' ha quindi  ritenuto  che
il ragionevole  periodo  di  preavviso  richiesto  dalla  Commissione
europea possa essere fissato in un anno e cioe' fino al  31  dicembre
2010. 
6. La delibera n. 2/10/CONS ha pertanto disposto (art. 5, comma 2, ed
art. 20, comma 5) che nel Mercato B sono revocati, con decorrenza dal
31 dicembre 2010, gli obblighi di cui alla delibera n. 45/06/CONS  in
capo a Telecom Italia, in quanto sussistono condizioni di concorrenza
effettiva. 
 
Obblighi in materia di accesso e di uso  di  determinate  risorse  di
rete 
7. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2, della  delibera  n.  2/10/CONS,
Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di  accesso  e  di  uso  delle
risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti  terminali
di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di
un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede
d'utente (Mercato A) e  dei  relativi  servizi  accessori  (ovvero  i
flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali  e  regionali
nonche' i raccordi interni di centrale) ed  aggiuntivi  (collegamenti
multi punto, servizi di protezione e multiplazione). 
8. I flussi di interconnessione alle reti  di  transito  regionale  e
locale, nonche' i raccordi interni di centrale, ai sensi dell'art. 7,
comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, sono impiegati per l'accesso  a
tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia. 
9. L'Offerta di Riferimento, ai sensi dell'art. 15 della delibera  n.
2/10/CONS,  include,  in  particolare,  le  condizioni  tecniche   ed
economiche per la fornitura di: 
    a. circuiti terminating in tecnologia analogica; 
    b. circuiti terminating in tecnologia  digitale  PDH/SDH  per  le
    capacita' trasmissive pari a: 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s,
    9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256  kbit/s,  384
    kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155  Mbit/s,
    622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s; 
    c. circuiti terminating in tecnologia Ethernet; 
    d. altri servizi accessori. 
 
                  Obblighi di controllo dei prezzi 
 
10. Ai sensi dell'art. 11, comma  2,  della  delibera  n.  2/10/CONS,
Telecom Italia e' sottoposta, con riferimento ai circuiti terminating
per  il  rilegamento  di  sedi  d'utente,   ad   un   meccanismo   di
programmazione triennale dei prezzi (Network Cap) per gli anni  2010,
2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo  complessivo
alla modifica del  valore  economico  dei  relativi  panieri.  Per  i
servizi accessori i prezzi sono orientati ai costi  risultanti  dalla
contabilita' regolatoria. 
11. In particolare, l'art. 18, comma 2, della delibera  n.  2/10/CONS
definisce i seguenti panieri: 
    a. Paniere A dei segmenti terminating su tecnologia PDH e SDH con
    capacita' trasmissive fino a 155 Mbps inclusa, composto da: 
      i.  canone  di  accesso  distinto   per   ciascuna   capacita',
      indifferenziato in relazione alla distanza; 
      ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per
      ciascuna capacita' trasmissiva. 
    b. Paniere B dei segmenti terminating su tecnologia PDH e SDH con
    capacita' 
    trasmissive da 155  Mbps,  esclusa,  fino  a  2,5  Gbps  inclusa,
    composto da: 
      iii.  canone  di  accesso  distinto  per  ciascuna   capacita',
      indifferenziato in relazione alla distanza; 
      iv. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per
      ciascuna capacita' trasmissiva. 
    c. Paniere C  dei  segmenti  terminating  offerti  su  tecnologia
    Ethernet. 
    12. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della delibera n.  2/10/CONS,
    i valori iniziali, validi ai fini della applicazione del  network
    cap per l'anno 2010, dei vincoli di cap da applicarsi ai  Panieri
    A, B e C, sono costituiti dai  prezzi  fissati  per  l'anno  2009
    dalla delibera n. 81 /09/CIR. 
    13. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della delibera n.  2/10/CONS,
    Telecom Italia  deve  praticare  al  valore  dei  panieri,  sopra
    riportati, le variazioni percentuali annuali di tipo  IPC-X,  per
    le Offerte di Riferimento 2010-2012, di seguito riportate: 
    a. Paniere A: IPC - 9,6%; 
    b. Paniere B: IPC - 0%; 
    c. Paniere C: IPC - 0%. 
14. Ai sensi dell'art.  8,  comma  4,  della  delibera  n.  2/10/CONS
“l'Offerta approvata ha validita' a partire dal 1° gennaio  dell'anno
di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non  diversamente
previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla
data  di  approvazione  dell'Offerta.  Nelle  more  dell'approvazione
dell'Offerta  di  Riferimento,  Telecom  Italia  pratica  le   ultime
condizioni di offerta approvate dall'Autorita”. 
 
         Migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolatorio 
 
15. La delibera n. 81/09/CIR, all'art. 4,  disciplina  le  condizioni
per la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacita'  dedicata  dal
vecchio(1) al nuovo quadro regolamentare. 
    (1) Collegamenti diretti wholesale, per l'acquisto  di  capacita'
    trasmissiva tra Point Of Presence -PoP- degli Operatori; circuiti
    parziali, per l'acquisto di capacita' dedicata dal PoP alla  sede
    d'utente      in      ambito      distrettuale;      collegamenti
    trasmissivi/raccordi di centrale, per il collegamento del PoP  al
    nodo di consegna di Telecom Italia. 
 
16. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della delibera  n.
81/09/CIR, Telecom Italia ha comunicato nell'Offerta  di  Riferimento
2009 (ripubblicata in data 11 febbraio 2010) e 2010 (cfr. sez. 18) di
aver reso disponibile, dal 28 gennaio 2010, la bozza contrattuale che
disciplina  le  condizioni  tecniche  ed  economiche  dei  servizi  a
capacita' dedicata di cui al “nuovo quadro regolatorio”. 
17. Ai sensi dell'art. 4, comma 10, della delibera n. 81/09/CIR,  gli
operatori  possono  quindi  richiedere  la  migrazione  dei  circuiti
trasmissivi a capacita' dedicata entro  15  mesi  a  partire  dal  28
gennaio 2010. 
18. Il comma 16 dell'art. 4 della delibera n. 81/09/CIR dispone  che,
nel caso di migrazione amministrativa, le condizioni economiche della
vigente Offerta di Riferimento si applicano dalla data  di  ricezione
della richiesta di migrazione e  di  negoziazione  del  contratto  da
parte dell'operatore,  fatto  salvo  quanto  previsto  da  precedenti
accordi tra le Parti. Nel caso di migrazione tecnica,  le  condizioni
economiche previste dalla vigente Offerta di Riferimento si applicano
dalla data di avvenuta migrazione, fatto  salvo  quanto  previsto  da
precedenti accordi tra le Parti. 
19. Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 45/06/CONS, nelle more
del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai  servizi
trasmissivi a capacita' dedicata del nuovo quadro, ha  pubblicato  in
data  6  novembre  2009  le   condizioni   tecnico   economiche   dei
collegamenti diretti wholesale e dei  circuiti  parziali  per  l'anno
2010. 
20. Come premesso, ai sensi della delibera n. 45/06/CONS, nelle  more
della migrazione ai servizi  definiti  dal  nuovo  quadro  normativo,
Telecom Italia ha  mantenuto  in  vigore,  dal  2006,  le  condizioni
economiche  dell'Infrastruttura  Trasmissiva   di   Interconnessione,
contenute nell'Offerta di Riferimento pubblicata il 26 luglio 2006 ai
sensi della delibera n. 19/06/CIR e ripubblicata il 27 settembre 2006
ai sensi della delibera n. 417/06/CONS. 
 
   Considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 34/10/CIR 
 
21. Come richiamato, Telecom Italia, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,
della delibera n. 45/06/CONS, ha pubblicato in data 30  ottobre  2009
la propria  Offerta  di  Riferimento  per  l'anno  2010  relativa  ai
circuiti  trasmissivi  a  capacita'   dedicata   del   nuovo   quadro
regolamentare. Ai sensi della delibera n. 81/09/CIR Telecom Italia ha
ripubblicato suddetta offerta in data 26 febbraio  2010  al  fine  di
ottemperare a quanto disposto dall'Autorita', con detta delibera,  in
merito alla gestione dei degradi e agli interventi a vuoto. Tuttavia,
le condizioni  tecniche  ed  economiche  dell'offerta  2010,  del  26
febbraio 2010, non tengono conto  di  quanto  stabilito  dalla  nuova
analisi di  mercato,  adottata  con  delibera  n.  2/10/CONS,  ovvero
l'introduzione della tecnologia Ethernet, la  deregolamentazione  dei
circuiti trunk,  nonche'  la  definizione  dei  prezzi  dei  circuiti
terminating mediante il meccanismo di network cap. Telecom Italia  ha
pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla  delibera  n.
2/10/CONS, ripubblicato, in  data  30  aprile  2010,  l'offerta  2010
relativa ai servizi trasmissivi a capacita' dedicata. 
22. Sulla base della premessa normativa sopra richiamata, l'Autorita'
aveva ritenuto opportuno svolgere la valutazione delle condizioni  di
offerta per l'anno 2010 sulla base di quanto  pubblicato  da  Telecom
Italia, in data 30 aprile 2010, in ottemperanza alle disposizioni  di
cui alla delibera n. 2/10/CONS.  Nell'ambito  di  tale  consultazione
pubblica,  quindi,  l'Autorita'  aveva  espresso  l'orientamento   di
intervenire al fine di: 
    - valutare le condizioni  economiche,  con  decorrenza  dal  1  °
    gennaio 2010, dei servizi inclusi nei panieri a  Network  cap  di
    cui alla delibera n. 2/10/CONS; 
    - valutare le condizioni  economiche,  con  decorrenza  dal  1  °
    gennaio 2010, dei servizi accessori, come premesso, orientati  ai
    costi (flussi di interconnessione regionali e locali); 
    - valutare, nelle more della migrazione  ai  circuiti  del  nuovo
    quadro, le condizioni  economiche  dei  servizi  trasmissivi  del
    vecchio  quadro  regolamentare  (circuiti  diretti  wholesale   e
    circuiti parziali) per l'anno 2010. 
23. L'Autorita', in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20, comma
5, dalla delibera n. 2/10/CONS, ove e' previsto che la  revoca  degli
obblighi regolamentari per il mercato B decorre dal 31 dicembre 2010,
aveva ritenuto  opportuno  valutare  le  condizioni  della  fornitura
all'ingrosso dei segmenti  terminali  di  linee  affittate  (circuiti
terminating) senza distinzioni relative alla  finalita'  di  utilizzo
(cliente finale o stazione BTS), come del resto gia' previsto per  il
2009. 
24. In ottemperanza alle previsioni normative di cui alla delibera n.
2/10/CONS, l'Autorita' aveva espresso l'orientamento di non valutare,
nel presente provvedimento, le condizioni di fornitura  dei  circuiti
trasmissivi trunk alla luce della revoca degli obblighi  cui  Telecom
Italia era soggetta ai sensi della delibera n. 45/06/CONS. 
25.  Si  evidenzia,  inoltre,  che  l'Offerta  di  Riferimento  2009,
approvata  con  delibera  n.  81/09/CIR  non  include  le  condizioni
economiche dei  circuiti  terminating  in  tecnologia  ethernet,  non
avendo Telecom Italia alcun relativo obbligo di fornitura nell'ambito
del  precedente  quadro  regolamentare  (sancito  dalla  delibera  n.
45/06/CONS). Atteso che le condizioni economiche di tali servizi sono
soggette, ai sensi della delibera  n.  2/10/CONS,  al  meccanismo  di
network cap,  l'Autorita'  aveva  ritenuto  opportuno  determinare  i
prezzi  iniziali  del  meccanismo  di  network   cap   dei   circuiti
terminating in tecnologia ethernet sulla  base  dell'architettura  di
rete sottostante e dei relativi costi. Tale  approccio  si  pone,  in
applicazione del principio di neutralita'  tecnologica,  in  coerenza
con quanto effettuato per i circuiti  in  tecnologia  PDH/SDH  i  cui
prezzi 2009, calcolati sulla  base  dell'orientamento  al  costo  con
delibera n. 81/09/CIR, sono utilizzati, ai sensi  della  delibera  n.
2/10/CONS, come valori iniziali del network cap ai fini  del  calcolo
dei prezzi validi per il 2010. 
 
                   Le osservazioni degli Operatori 
 
D.1  Alcuni  Operatori  hanno  rappresentato  che  il   mercato   del
rilegamento delle BTS non e' ancora concorrenziale essendo in  alcuni
casi costretti a realizzare siti BTS in zone nelle quali l'unica rete
fissa  disponibile  e'  quella  di  Telecom  Italia.  Viene  pertanto
richiesto  che  sia  mantenuta  in  vigore  la  regolamentazione  dei
circuiti terminating su BTS  anche  successivamente  al  31  dicembre
2010. 
 
                Le valutazioni finali dell'Autorita' 
 
D.2 L'Autorita', nel prendere atto delle osservazioni degli operatori
su riportate, ritiene che l'intervento richiesto esuli  dagli  ambiti
del presente provvedimento. 
 
II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2010 RELATIVE AI CIRCUITI
TERMINATING 
 
Considerazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 34/10/CIR 
 
26. Telecom Italia, con nota del 30 aprile 2010, ha rappresentato  di
aver definito i prezzi dell'Offerta di Riferimento 2010  relativi  ai
servizi dei panieri A (circuiti terminating analogici e PDH/SDH  fino
a 155 Mbps) e B (circuiti terminating SDH da  622  Mbps  fino  a  2,5
Gbps) in applicazione del criterio di network cap, ai sensi dell'art.
18 della delibera n. 2/10/CONS. 
27. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della delibera n.  2/10/CONS,  la
stessa ha comunicato,  relativamente  ai  suddetti  servizi,  che  le
quantita' vendute  nel  periodo  1  luglio  2008  -  30  giugno  2009
corrispondono ad un valore nullo non essendo ancora iniziata, in tale
periodo, la migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolamentare.  In
maniera analoga  non  sono  disponibili,  relativamente  al  suddetto
periodo di riferimento, le quantita' vendute dei circuiti terminating
in tecnologia ethernet (di cui al paniere C), essendo  tale  servizio
di nuova introduzione (lo stesso e' stato infatti introdotto  con  la
delibera n. 2/10/CONS, del 15 gennaio 2010). Tanto premesso,  Telecom
Italia ha applicato, per i servizi  del  paniere  A,  una  riduzione,
rispetto ai prezzi 2009 di cui alla delibera n. 81/09/CIR,  del  7,5%
(IPC-9,6%), mentre per i servizi del  paniere  B  Telecom  Italia  ha
lasciato invariati i prezzi 2009, a fronte di un valore di  cap  pari
ad IPC-0%. 
28. Con riferimento ai circuiti ethernet di cui al paniere C, Telecom
Italia, su specifiche richieste da parte dell'Autorita', ha  chiarito
(con nota del 30 marzo 2010) che ad  oggi  la  stessa  fornisce  agli
operatori un servizio end-to-end che impiega tecnologie di  trasporto
ethernet su SDH (servizio ElioS). La stessa ha chiarito che affinche'
tale servizio, ad oggi di tipo end-to-end, possa essere  utilizzabile
nell'Offerta di Riferimento come servizio di “circuiti terminating in
tecnologia   ethernet”,   sono   necessarie   alcune   attivita'   di
ingegnerizzazione, attualmente in corso. 
29. Sempre con riferimento  ai  circuiti  trasmissivi  in  tecnologia
Ethernet, in considerazione del fatto  che,  come  premesso,  non  e'
stato definito un prezzo 2009 da utilizzare come valore iniziale  del
vincolo di cap per l'anno 2010, Telecom Italia ha rappresentato  (con
nota del 30 aprile 2010) di  aver  definito  le  relative  condizioni
economiche sulla  base  dei  costi,  tenendo  conto  che  i  circuiti
Ethernet utilizzano, come strato trasmissivo sottostante, lo standard
SDH (si parla infatti di Ethernet over SDH). Cio'  premesso,  Telecom
Italia  ha  calcolato  i  costi  dei  circuiti  terminating  Ethernet
allineandoli  ai  costi  dei  circuiti  SDH,  salvo  effettuare   gli
opportuni adattamenti legati all'utilizzo  di  diverse  interfacce  e
velocita'  trasmissive.  Maggiori  dettagli  su  quanto  proposto  da
Telecom Italia sono di seguito riportati: 
    - Circuiti a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps (interfaccia fast ethernet): 
      -  Il  canone  d'accesso  e'   stato   calcolato   sulla   base
      dell'analogo costo del circuito terminating PDH/SDH a  34  Mbps
      (per i circuiti con interfaccia ethernet a 10, 20 e 30 Mbps)  e
      del costo dell'accesso del circuito terminating SDH a 155  Mbps
      (per i circuiti con interfaccia  ethernet  a  48  e  96  Mbps),
      seppur tenendo conto della  sostituzione  dell'interfaccia  SDH
      con una interfaccia fast ethernet; 
      - Il canone di trasporto e' stato calcolato stimando, a partire
      dal canone  di  trasporto  del  circuito  terminating  SDH  155
      Mbps-21VC12, il costo del trasporto di un VC12  a  2  Mbps.  Da
      quest'ultimo valore, applicando un fattore moltiplicativo pari,
      rispettivamente, a 5, 10, 15, 24, e 48, e' stato determinato il
      costo  del  trasporto  ethernet  a  velocita'  10Mbps,  20Mbps,
      30Mbps, 48Mbps e 96Mbps. 
    - Circuito a 150 Mbps (interfaccia Gigabit ethernet): 
      -  Il  canone  d'accesso  e'   stato   calcolato   sulla   base
      dell'analogo costo del circuito  terminating  SDH  a  155  Mbps
      tenendo  conto  della  differenza   di   canone   dovuta   alla
      sostituzione dell'interfaccia SDH con quella gigabit ethernet; 
      - Il  canone  di  trasporto  e'  pari  a  quello  del  circuito
      terminating SDH a 155 Mbps. 
30. Telecom Italia ha altresi' rappresentato che  per  poter  gestire
tali  nuovi  circuiti  terminating   (ed   i   relativi   flussi   di
interconnessione) in tecnologia ethernet over SDH  e'  necessario  lo
sviluppo dei sistemi informativi e  di  rete.  Pertanto  la  relativa
commercializzazione potra' avvenire, presumibilmente,  a  partire  da
settembre 2010. 
Considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 34/10/CIR 
31. L'Autorita', sulla base dei dati forniti  da  Telecom  Italia  in
merito ai volumi di traffico, ha effettuato le verifiche  concernenti
le condizioni economiche, per l'anno 2010 (Offerta di Riferimento del
30 aprile 2010),  dei  circuiti  trasmissivi  a  capacita'  dedicata,
soggetti al network  cap,  di  cui  all'art.  18  della  delibera  n.
2/10/CONS. Nello  specifico,  Telecom  Italia  e'  tenuta,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS, ad applicare, per
il 2010, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 18, comma 2,
della su citata delibera, le seguenti variazioni percentuali  annuali
di tipo IPC - X: 
    - Paniere A: IPC - 9,6 %; 
    - Paniere B: IPC - 0 %; 
    - Paniere C: IPC - 0 %. 
Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, ai  sensi
dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 2/10/CONS, la variazione del
valore economico di ciascun paniere e' calcolato come differenza  tra
il valore del  paniere  ottenuto  dal  prodotto  delle  quantita'  di
riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed  il  valore  del  medesimo
paniere ottenuto dal prodotto delle quantita' di  riferimento  per  i
prezzi proposti (2010). A tal riguardo  si  rammenta  che,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 9, della delibera  n.  2/10/CONS,  i  prezzi  dei
servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri  (come  nel  caso  in
specie per quanto richiamato al punto 27) sono definiti applicando al
valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione
complessiva del paniere di appartenenza. 
Il valore IPC, ai sensi dell'art. 11,  comma  8,  della  delibera  n.
2/10/CONS, rappresenta la variazione percentuale media su base  annua
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  delle  famiglie  di  operai  e
impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) nello stesso periodo a
cui si  riferiscono  le  quantita'  di  riferimento.  L'Autorita'  ha
pertanto  utilizzato,  ai  fini  dell'approvazione  dell'Offerta   di
Riferimento 2010, un valore dell'Indice dei Prezzi al  Consumo  (IPC)
pari al 2,1 %, ottenuto dai dati forniti dall'ISTAT e calcolato  come
variazione percentuale della media sui dodici  mesi  del  periodo  di
riferimento (luglio 2008- giugno  2009)  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati. 
L'applicazione di quanto  sopra  richiamato  ai  prezzi  proposti  da
Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 (del 30 aprile  2010)
ha consentito di  accertare,  relativamente  ai  servizi  di  cui  ai
panieri A e B, il rispetto dei vincoli di network cap  imposti  dalla
delibera n. 2/10/CONS (art. 18, comma 4)  per  l'anno  2010,  essendo
state verificate le seguenti variazioni del valore economico di detti
panieri: 
    - Paniere A: -7,5% 
    - Paniere B: 0% 
32. Come  premesso  l'Offerta  di  Riferimento  2009,  approvata  con
delibera n. 81/09/CIR, non include le  condizioni  di  fornitura  dei
circuiti terminating in tecnologia ethernet (Paniere C).  L'Autorita'
ha verificato che, ai  fini  della  applicazione  del  meccanismo  di
network cap previsto dalla delibera n. 2/10/CONS, Telecom  Italia  ha
determinato i prezzi iniziali, funzionali al calcolo dei prezzi 2010,
sulla base dell'orientamento al costo, in conformita' con il  modello
di  costo  adottato  per  la  determinazione  dei  prezzi  2009   dei
corrispondenti circuiti in tecnologia SDH (approvati, per  l'appunto,
con delibera n. 81/09/CIR). L'Autorita' ha  altresi'  verificato  che
l'architettura  sottostante  i  circuiti  terminating  in  tecnologia
ethernet e' di  tipo  SDH,  fatta  eccezione  delle  interfacce  lato
cliente ed NTR di tipo fast/gigabit ethernet(2). Tale  considerazione
consente di determinare i prezzi iniziali  di  tali  circuiti,  fatti
salvi i necessari fattori di conversione per  rendere  congruenti  le
velocita' trasmissive, sulla base delle valutazioni di  costo  svolte
per i  circuiti  PDH/SDH  in  sede  di  approvazione  delle  relative
condizioni economiche 2009(3). L'Autorita' ha inoltre verificato che,
essendo le architetture, e  di  conseguenza  i  costi  sottostanti  i
servizi dei panieri A e C analoghi (accesso e trasporto SDH), al fine
di rendere,  per  l'anno  2010,  congruenti  i  prezzi  dei  circuiti
terminating ethernet con quelli dei circuiti PDH/SDH, Telecom  Italia
ha applicato ai prezzi dei circuiti con interfaccia ethernet (paniere
C), ottenuti come premesso sulla base  dei  costi  PDH/SDH  2009,  il
fattore di riduzione IPC-9,6% previsto per il paniere  A,  a  maggior
favore del mercato potendo  la  stessa  limitarsi  ad  applicare  una
variazione fino a + 2,1 % (IPC -0%). 
    (2) Di fatti la struttura di trasporto dei  circuiti  terminating
    in tecnologia ethernet e' del tutto simile a quella dei  circuiti
    SDH. L'unica differenza risiede nell'interfaccia lato  cliente  e
    lato NTR, che in un caso e' di tipo ethernet e  nell'atro  e'  di
    tipo SDH. 
    (3) Si richiama che tale  approccio  si  e'  reso  necessario  in
    considerazione del fatto che le attuali contabilita'  regolatorie
    (al momento l'ultima  a  disposizione  dell'Autorita'  e'  quella
    2009) non riportano evidenze dei servizi ethernet  essendo  stati
    questi ultimi regolamentati a partire dal 2010. 
 
33. Premesso quanto sopra in merito alla impostazione metodologica  e
procedendo con la relativa valutazione delle  condizioni  economiche,
si richiama che l'offerta di Circuiti Terminating ETHERNET  over  SDH
proposta da Telecom Italia prevede collegamenti con velocita' pari  a
10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 30 Mbit/s, 48 Mbit/s, 96 Mbit/s e  150  Mbit/s,
forniti con le interfacce di tipo fast ethernet e  gigabit  ethernet.
La relativa catena impiantistica si compone  di:  apparato  terminale
presso la sede utente; linea di accesso  in  fibra  ottica  attestata
alla  prima  centrale  della  rete  trasmissiva  di  Telecom  Italia;
servizio di trasporto su rete trasmissiva di Telecom Italia  fino  al
nodo NTR; consegna su ripartitore fisico. 
34. Di seguito sono riportate le condizioni  economiche  proposte  da
Telecom Italia, per il 2010, per i suddetti  circuiti  in  tecnologia
ethernet. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
35. Come premesso, Telecom Italia ha determinato il canone  d'accesso
dei  circuiti  terminating  ethernet  a  10,  20,  30,  48,  96  Mbps
allineando il costo d'accesso dei circuiti a 10-20-30 Mbps al  canone
di accesso del circuito terminating PDH/SDH a 34 Mbps proposto per il
2010(4) , ed il costo d'accesso dei circuiti a 48-96 Mbps  al  canone
di accesso del circuito terminating SDH a 155 Mbps  proposto  per  il
2010. I costi cosi' ottenuti sono stati corretti tenendo conto  della
differenza  di  costo  dovuta  alla  presenza  dell'interfaccia  fast
ethernet in sostituzione di quella SDH. Il  canone  di  trasporto  di
tali circuiti e' stato calcolato applicando un fattore moltiplicativo
X/21  al  canone  di  trasporto  del  circuito  terminating  SDH  155
Mbps-21VC12 (in modo da ottenere il costo del trasporto di 1 VC 12  a
2 Mbps) proposto per il 2010, con  X  pari  a  5,  10,  15,  24,  48,
rispettivamente per le velocita' a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps,  48Mbps  e
96Mbps. 
    (4)   A   seguito   della   riduzione   di   costo    conseguente
    all'applicazione del network cap per il paniere A per il 2010. 
 
Il canone d'accesso del circuito  a  150  Mbps  (interfaccia  Gigabit
ethernet)  e'  stato  calcolato,  da  Telecom   Italia,   a   partire
dall'analogo costo del circuito terminating SDH 155 Mbps proposto per
il 2010, tenendo conto della differenza di costo dovuta alla presenza
dell'interfaccia gigabit ethernet in luogo di quella SDH.  Il  canone
di trasporto del circuito con interfaccia  ethernet  a  150  Mbps  e'
stato  posto,  da  Telecom  Italia,  pari  a  quello   del   circuito
terminating SDH 155 Mbps proposto per il 2010. 
36. L'Autorita' ha verificato  che  i  prezzi  relativi  ai  circuiti
terminating con interfaccia Ethernet sono stati ottenuti  da  Telecom
Italia, con la metodologia su indicata,  a  partire  dai  prezzi  dei
circuiti PDH/SDH proposti per il 2010  (quindi  gia'  a  valle  della
riduzione di prezzo prevista dal network cap per il paniere A per  il
2010, pari complessivamente al 7,5%). Alla luce di quanto premesso al
punto 32 (laddove  e'  stato  chiarito  che  i  prezzi  dei  circuiti
terminating ethernet sono allineati a  quelli  SDH,  fatte  salve  le
differenze di costo legate alle interfacce e velocita'  trasmissive),
l'Autorita' aveva ritenuto che quanto  proposto  da  Telecom  Italia,
nell'ambito dell'Offerta di Riferimento del 30 aprile 2010,  fornisse
una adeguata valutazione dei costi dei circuiti terminating  ethernet
per il 2010. 
37. A tal riguardo si richiama peraltro che,  per  gli  anni  2011  e
2012, mentre i prezzi dei servizi del paniere A sono soggetti ad  una
ulteriore riduzione dell'ordine di IPC- 9,6%  annuo,  tale  riduzione
non e' prevista per i servizi del paniere C. 
 
Le osservazioni degli Operatori 
D.3 Alcuni Operatori hanno evidenziato che le  condizioni  economiche
relative  alla  componente  di  trasporto  dei  circuiti  terminating
PDH/SDH, di cui all'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata in data 26
febbraio, erano inferiori  rispetto  alle  corrispondenti  condizioni
economiche pubblicate, dalla stessa  Telecom  Italia,  il  30  aprile
2010. Gli  Operatori,  nel  ritenere  che  le  condizioni  economiche
pubblicate da Telecom Italia in prima istanza  siano  state  ottenute
dalla  stessa  sulla  base  dell'orientamento  al   costo,   chiedono
all'Autorita' di imporre a Telecom Italia di allineare i prezzi della
componente di trasporto  dei  circuiti  terminating  dell'Offerta  di
Riferimento del 30 aprile 2010 a quelle  pubblicate  il  26  febbraio
2010. 
D.4 Alcuni Operatori ritengono che il prezzo iniziale di applicazione
del network cap per l'anno 2010  dei  circuiti  terminating  ethernet
debba  essere  valutato,  oltre   che   sulla   base   della   catena
impiantistica sottostante la fornitura del servizio, anche sulla base
dei dati di costo derivanti dalla contabilita' regolatoria. 
D.5 Alcuni  Operatori  lamentano  che  l'offerta  di  Telecom  Italia
relativa ai circuiti terminating Ethernet include solo alcuni profili
dell'offerta  “Elios  Fast”.  In   particolare   include   quelli   a
10-20-30-48-96 Mbit/s e non anche  quelli  a  40-50-60-  70-80-90-100
Mbit/s. Si  evidenzia  altresi'  che  non  sono  previsti  i  profili
dell'offerta  “ElioS  Giga”  a  300-450-600-750-900-1000  Mbit/s.  Si
richiede pertanto, anche  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2,  della
delibera n. 2/10/CONS, l'inserimento in Offerta  di  Riferimento  dei
suddetti profili di servizio. 
 
Ulteriori osservazioni di Telecom Italia 
D.6 Telecom  Italia  rappresenta  di  aver  inserito  in  Offerta  di
Riferimento, conformemente  a  quanto  richiesto  dalla  delibera  n.
2/10/CONS (art. 14, comma 2), i circuiti  Terminating  Ethernet  over
SDH a 10-20-30-48-96-150 Mbit/s in quanto le suddette velocita'  sono
quelle  impiegate  nelle  proprie  offerte  retail  di  circuiti   in
tecnologia Ethernet. 
Telecom Italia chiarisce altresi' che “Elios  Fast”  e  “Elios  Giga”
sono offerte wholesale di circuiti end-to-end. Esse prevedono,  oltre
alle suddette velocita' indicate nell'Offerta di  Riferimento,  anche
le  velocita'  a  40-50-60-70-80-90-100  Mbit/s  (Elios  Fast)  ed  a
300-450-600-750-900-1000 Mbit/s (Elios Giga)  che,  attualmente,  non
sono impiegate nelle offerte retail di Telecom Italia. 
 
Le valutazioni finali dell'Autorita' 
D.7 Con riferimento alle osservazioni degli OLO di cui al  precedente
punto D.3 in merito alle condizioni economiche  dei  servizi  inclusi
nei  Panieri  A  e  B,  l'Autorita'  evidenzia  che  Telecom  Italia,
nell'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata  il  26  febbraio,  aveva
applicato, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2009 di
cui alla delibera n. 81/09/CIR, le  seguenti  variazioni  percentuali
medie: 
    => Componente d'accesso dei circuiti terminating PDH/SDH: +  4,2%
    (per tutte le velocita' fino a 2,5 Gbps); 
    => Componente di trasporto dei circuiti  terminating  PDH/SDH:  -
    11,2% (per tutte le velocita' fino a 2,5 Gbps). 
Come richiamato in premessa, l'applicazione del network cap stabilito
dalla delibera n. 2/10/CONS comporta, con riferimento all'anno  2010,
per la componente d'accesso e di trasporto dei  circuiti  terminating
PDH/SDH con velocita' fino a 155 Mbps (incluse),  una  riduzione  del
7,5% e per la  componente  d'accesso  e  di  trasporto  dei  circuiti
terminating PDH/SDH con velocita' da 622 Mbps  fino  a  2,5  Gbps  un
aumento del 2,1%. L'Offerta di Riferimento  del  26  febbraio  mostra
pertanto, rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 2/10/CONS, una
maggiore riduzione dei costi di trasporto, tuttavia compensata da  un
aumento dei costi di accesso, per i  quali  e',  viceversa,  prevista
(per i circuiti fino a 155 Mbps) una riduzione del 7,5%. L'Offerta di
Riferimento (del 30 aprile 2010), pubblicata a valle dell'analisi  di
mercato, allinea pertanto i valori dei prezzi di accesso e  trasporto
dei circuiti terminating PDH/SDH alla riduzione  del  7,5%  prevista,
riequilibrando la sensibile riduzione  dell'accesso  (che  passa  dal
+4,2% del 26 febbraio 2010 al - 7,5% del 30 aprile)  con  una  minore
riduzione del trasporto  (che  passa  da  -11,2%  a  -  7,5%).  Tanto
premesso, rientrando i valori di riduzione proposti da Telecom Italia
nei limiti stabiliti dal  network  cap  definito  dalla  delibera  n.
2/10/CONS,  l'Autorita',  indipendentemente  da  quanto  proposto  da
Telecom Italia antecedentemente all'adozione della stessa, ritiene di
approvare le condizioni economiche dell'Offerta di  Riferimento  2010
di Telecom Italia del 30 aprile 2010 di cui alle  tabelle  7  (canoni
mensili per circuiti terminating analogici), 8  (canoni  mensili  per
circuiti terminating  PDH/SDH)  e  9  (canoni  mensili  per  circuiti
terminating SDH). 
D.8 Con riferimento alle condizioni economiche iniziali dei  circuiti
terminating ethernet per l'applicazione del network  cap  per  l'anno
2010, si richiama quanto gia' chiarito nelle premesse dello schema di
provvedimento  posto  in  consultazione  pubblica  (allegato  B  alla
delibera n. 34/10/CIR, punti 32-37, su riportati). In particolare, si
ribadisce  che  le  attuali  contabilita'  regolatorie  (al   momento
l'ultima a disposizione dell'Autorita' e' quella 2009) non  riportano
evidenze  dei  circuiti  ethernet,  essendo   stati   questi   ultimi
regolamentati a partire dal 2010. Pertanto, ai  fini  delle  presenti
valutazioni, si e' reso necessario seguire un  approccio  basato  sui
costi della catena impiantistica sottostante la  fornitura  di  detti
circuiti, in conformita' con il modello  di  costo  adottato  per  la
determinazione  dei  prezzi  2009  dei  corrispondenti  circuiti   in
tecnologia SDH. 
D.9 Con riferimento ai profili di servizio, a detta degli  Operatori,
mancanti nell'offerta dei circuiti terminating ethernet, si  richiama
che l'Offerta di Riferimento, ai sensi dell'art. 15, comma  1,  della
delibera n. 2/10/CONS, deve includere, in particolare, le  condizioni
tecniche ed economiche per la fornitura dei: 
    a. circuiti terminating in tecnologia analogica; 
    b. circuiti terminating in tecnologia  digitale  PDH/SDH  per  le
    capacita' trasmissive pari a: 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s,
    9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256  kbit/s,  384
    kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155  Mbit/s,
    622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s; 
    c. circuiti terminating in tecnologia Ethernet; 
    d. altri servizi accessori. 
La delibera succitata, pertanto, non specifica all'art.  15  l'elenco
dei  profili  ethernet  che  devono  essere  inclusi  in  Offerta  di
Riferimento. Tuttavia, l'art. 14,  comma  2,  della  stessa  delibera
prevede che “Telecom  Italia,  in  Offerta  di  Riferimento,  per  il
servizio  di  segmenti  terminating  fornisce  accesso  a  tutte   le
velocita' trasmissive  ed  interfacce  al  punto  terminale  di  rete
impiegate nelle proprie  offerte  di  circuiti  diretti  analogici  e
numerici al dettaglio, inclusi quelli in tecnologia Ethernet”.  Tanto
premesso, l'Autorita', stante anche quanto rappresentato  da  Telecom
Italia nel corso del procedimento istruttorio, ovvero che le  proprie
offerte retail di servizi trasmissivi a capacita'  dedicata  ethernet
impiegano attualmente le stesse velocita' trasmissive  disponibili  a
livello wholesale e presenti in Offerta di  Riferimento,  ritiene  di
approvare quanto proposto a riguardo da Telecom Italia. 
D.10  Alla  luce  delle  considerazioni  sopra  esposte,  l'Autorita'
conferma  le  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dello   schema   di
provvedimento posto a consultazione(5). 
    (5) Nella presente delibera gli  articoli  citati  mantengono  la
    stessa numerazione dell'allegato B alla  delibera  n.  34/10/CIR,
    fatto salvo l'art. 4,  rinominato,  nel  presente  provvedimento,
    come art. 5. 
 
III. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI FLUSSI DI INTERCONNESSIONE 
 
Considerazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 34/10/CIR 
 
38. Telecom Italia, nelle more della conclusione delle nuove  analisi
di mercato, ha rappresentato (con nota del 30 ottobre 2009)  di  aver
formulato le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento  2010,
del 30 ottobre 2009, applicando ai prezzi  2009  il  trend  medio  di
variazione, 2007- 2008, dei costi che la stessa ha registrato per  la
componente di trasporto dei circuiti  trasmissivi  terminating.  Tali
valori sono stati confermati nella successiva ripubblicazione del  26
febbraio 2010, conseguente all'adozione della delibera n. 81/09/CIR. 
39. A seguito della adozione della  delibera  n.  2/10/CONS,  Telecom
Italia, ha comunicato, nell'ambito della ripubblicazione dell'offerta
2010 del 30  aprile,  con  particolare  riferimento  alle  condizioni
economiche dei flussi di interconnessione, quanto segue: 
    - Flussi di Interconnessione PDH/SDH (regionali e locali) 
      - I prezzi dei flussi di  interconnessione  PDH/SDH  pubblicati
      nell'Offerta  di  Riferimento  2010,  del   30   aprile   2010,
      confermano  quanto  precedentemente  pubblicato  per  il   2010
      (listino del 30 ottobre 2009 e del 26 febbraio  2010),  essendo
      detti   prezzi    gia'    stati    determinati    sulla    base
      dell'orientamento  al  costo  e  non  avendo  la  delibera   n.
      2/10/CONS modificato tale previsione. 
    - Flussi di  Interconnessione  Ethernet  over  SDH  (regionali  e
    locali) a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps (interfaccia fast ethernet) 
      - Il costo  di  tali  circuiti  e'  stato  definito,  ex  novo,
      nell'Offerta di Riferimento 2010 del 30 aprile 2010  pubblicata
      in esito all'adozione della delibera n. 2/10/CONS, in  coerenza
      con l'impostazione metodologica sopra descritta (punto  29)  ed
      applicata per il calcolo dei  costi  dei  circuiti  terminating
      ethernet over SDH. 
      - In particolare, il canone d'accesso di tali flussi  e'  stato
      calcolato allineando  il  costo  dell'accesso  dei  flussi  con
      interfaccia ethernet a 10-20-30 Mbps al costo dell'accesso  del
      flusso PDH/SDH a 34 Mbps proposto  per  il  2010  ed  il  costo
      dell'accesso dei flussi con interfaccia ethernet a  48-96  Mbps
      al costo dell'accesso del flusso SDH a 155 Mbps proposto per il
      2010. A tali costi e' stata poi apportata  una  correzione  per
      tener conto della presenza dell'interfaccia fast ethernet  (non
      ridondata) installata in luogo di quella SDH (ridondata); 
      - Il canone di trasporto di tali flussi, analogamente a  quanto
      effettuato per  i  circuiti  terminating,  e'  stato  calcolato
      applicando  il  fattore  di  conversione  X/21  al  canone   di
      trasporto del flusso di interconnessione SDH  155  Mbps-21VC12,
      proposto per il  2010,  con  X  pari  a  5,  10,  15,  24,  48,
      rispettivamente per le  velocita'  a  10Mbps,  20Mbps,  30Mbps,
      48Mbps e 96Mbps. 
    - Flussi di  Interconnessione  Ethernet  over  SDH  (regionali  e
    locali) a 150 Mbps (interfaccia Gigabit ethernet): 
      - Il  canone  d'accesso  di  tali  flussi  e'  stato  allineato
      all'analogo costo del flusso di interconnessione SDH 155  Mbps,
      proposto per il 2010, tenuto conto della  differenza  di  costo
      dovuta alla presenza  dell'interfaccia  gigabit  ethernet  (non
      ridondata)   installata   in   sostituzione   di   quella   SDH
      (ridondata); 
      - Il canone di trasporto e'  stato  posto  pari  a  quello  del
      flusso di interconnessione SDH 155 Mbps, proposto per il 2010. 
 
Considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 34/10/CIR 
40. Con particolare riferimento alle  condizioni  economiche  2010(6)
dei  flussi  di  interconnessione   PDH/SDH   regionali   e   locali,
l'Autorita' ha verificato che Telecom Italia ha  applicato,  rispetto
alle corrispondenti condizioni economiche 2009 approvate con delibera
n. 81/09/CIR, le seguenti variazioni percentuali: 
    =>  Canone  mensile  d'accesso  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali e Locali PDH/SDH: 
      i. 2 Mbit/s: +5,25 %; 
      ii. per velocita' superiori o uguali a 34 Mbit/s: +11,11 % (per
      tutte le interfacce previste). 
    => Canone mensile di trasporto  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali e Locali PDH/SDH: 
      i. 2 Mbit/s: -10,35 % (per tutte le quote fisse e a km); 
      ii. 34 Mbit/s: -8,42 % (per tutte le quote fisse e a km  e  per
      tutte le interfacce previste); 
      iii. per velocita' superiori o uguali a 155 Mbit/s: -7,45% (per
      tutte le  quote  fisse  e  a  km  e  per  tutte  le  interfacce
      previste). 
    (6) Come  premesso,  i  prezzi  dei  flussi  di  interconnessione
    PDH/SDH pubblicati  nell'Offerta  di  riferimento  2010,  del  30
    aprile  2010,  sono  rimasti  uguali  ai  corrispondenti   prezzi
    presenti nelle precedenti pubblicazioni dell'offerta 2010. 
 
41. Cio' premesso, l'Autorita' aveva  espresso  l'orientamento,  alla
luce dell'obbligo di orientamento al costo di cui  alla  delibera  n.
2/10/CONS (art. 11, comma 2), ed in coerenza con l'approccio  seguito
con delibera n. 81/09/CIR (punto 26), che  le  condizioni  economiche
per l'anno 2010 dei  flussi  di  interconnessione  PDH/SDH  dovessero
essere valutate sulla base dei  dati  contabili  di  consuntivo  2007
(ultima contabilita' regolatoria certificata) e  2008  (in  corso  di
certificazione). 
42. Pertanto, l'Autorita', effettuate  le  verifiche  di  competenza,
aveva ritenuto, alla luce dei trend di costo 2007 - 2008, che Telecom
Italia dovesse riformulare le condizioni economiche  dell'Offerta  di
Riferimento 2010 relativamente ai flussi di interconnessione PDH/SDH,
apportando, rispetto ai prezzi proposti per il 2010, le riduzioni  di
seguito riportate: 
    =>  Canone  mensile  d'accesso  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e
    Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010): 
      i. 2 Mbit/s: -10% (corrispondente ad una riduzione di circa  il
      5,3% rispetto al 2009); 
      ii. per velocita' superiori o uguali a  34  Mbit/s:  -15%  (per
      tutte le interfacce previste) - corrispondente ad una riduzione
      di circa il 5,6% rispetto al 2009. 
    => Canone mensile di trasporto  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e
    Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010): 
      i. per velocita' superiori o uguali  a  155  Mbit/s:  -1%  (per
      tutte le  quote  fisse  e  a  km  e  per  tutte  le  interfacce
      previste), (corrispondente ad una  riduzione  di  circa  l'8,4%
      rispetto al 2009). 
43.  Con  riferimento  alle  condizioni  economiche  dei  Flussi   di
interconnessione regionali e locali ethernet over  SDH,  l'Autorita',
ritenuto opportuno utilizzare l'approccio metodologico  descritto  al
precedente punto 32, ha svolto le valutazioni di  competenza  tenendo
conto che l'architettura di rete sottostante e' di  tipo  SDH,  fatta
eccezione della sostituzione dell'interfaccia SDH con una interfaccia
Ethernet. 
44. A  tal  riguardo,  si  evidenzia  che  l'offerta  dei  flussi  di
interconnessione ETHERNET over SDH proposta da Telecom Italia per  il
2010 prevede collegamenti con velocita' pari a 10 Mbit/s, 20  Mbit/s,
30 Mbit/s, 48  Mbit/s,  96  Mbit/s  e  150  Mbit/s,  forniti  con  le
interfacce di tipo fast ethernet e gigabit ethernet. 
45. Di seguito sono riportate le condizioni  economiche  proposte  da
Telecom Italia, per l'anno 2010, per  i  flussi  di  interconnessione
regionali e locali in tecnologia ethernet over SDH. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
46. Come premesso, Telecom Italia ha determinato il canone  d'accesso
dei flussi a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps a partire dagli  analoghi  costi
dei flussi di interconnessione PDH/SDH 34 Mbps (per i circuiti a  10,
20 e 30 Mbps) ed SDH 155  Mbps  (per  i  circuiti  a  48  e  96Mbps),
proposti  per  il  2010,  tenuto  conto  della  differenza  di  costo
dell'interfaccia fast ethernet (non ridondata) che sostituisce quella
SDH (ridondata). Il canone di  trasporto  di  tali  flussi  e'  stato
calcolato applicando il fattore  moltiplicativo  X/21  al  canone  di
trasporto  del  flusso  di  interconnessione  SDH  155   Mbps-21VC12,
proposto per il 2010, con X pari a 5, 10, 15, 24, 48, rispettivamente
per le velocita' a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps. 
Il canone d'accesso del circuito  a  150  Mbps  (interfaccia  Gigabit
ethernet) e' stato calcolato sulla base dell'analogo costo del flusso
di interconnessione SDH 155 Mbps, proposto per il 2010, tenuto  conto
della differenza di  costo  dell'interfaccia  gigabit  ethernet  (non
ridondata) che sostituisce quella SDH (ridondata). Il  corrispondente
canone di trasporto e' stato  posto  pari  a  quello  del  flusso  di
interconnessione SDH 155 Mbps. 
47. L'Autorita', in linea con l'impostazione metodologica  richiamata
al punto 32 aveva  ritenuto  condivisibile  l'approccio  adottato  da
Telecom Italia consistente nell'allineare i costi  dei  circuiti  con
interfaccia  Ethernet  ai  corrispondenti  costi  dei  circuiti  SDH.
Tuttavia, alla luce di quanto riportato al punto 42  in  merito  alle
riduzioni di costo dei flussi di interconnessione PDH/SDH  desumibili
dalle contabilita' regolatorie 2007-2008, l'Autorita' aveva  ritenuto
che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche  2010
dei  flussi  di  interconnessione  ethernet  over  SDH,   apportando,
rispetto ai prezzi proposti per il  2010,  le  riduzioni  di  seguito
indicate: 
    =>  Canone  mensile  d'accesso  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali  ethernet  over  SDH  (tabella   12   dell'Offerta   di
    Riferimento  2010)  e  Locali  ethernet  over  SDH  (tabella   14
    dell'Offerta di Riferimento 2010): 
      i. -28% (per le velocita' a 10, 20 e 30 Mbps). 
      Suddetta riduzione, in particolare, consente  di  allineare  la
      componente d'accesso dei flussi con interfaccia ethernet a  10,
      20, 30 Mbps a quella del flusso PDH/SDH a 34 Mbps. 
      ii. -15% (per le velocita' a 48, 96 e 150 Mbps). 
      Suddetta riduzione, in particolare, consente  di  allineare  la
      componente d'accesso dei flussi con interfaccia ethernet a  48,
      96 e 150 Mbps a quella del flusso SDH a 155 Mbps. 
    => Canone mensile di trasporto  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali  ethernet  over  SDH  (tabella   12   dell'Offerta   di
    Riferimento  2010)  e  Locali  ethernet  over  SDH  (tabella   14
    dell'Offerta di Riferimento 2010): 
      i. -1% (per tutte le velocita' ed  interfacce  previste  e  per
      tutte le quote fisse e a km). 
      Suddetta riduzione, in particolare, consente  di  allineare  la
      componente di trasporto dei flussi con interfaccia  ethernet  a
      quella dei flussi SDH a 155 Mbps. 
 
Le osservazioni degli Operatori 
D.11 Gli Operatori concordano, in via  generale,  con  l'orientamento
dell'Autorita' volto ad una riduzione delle condizioni economiche dei
flussi di interconnessione PDH/SDH (cfr.  punto  42  dell'allegato  B
alla delibera n. 34/10/CIR, su riportato) ed ethernet over SDH  (cfr.
punto 47 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR,  su  riportato).
Tuttavia gli stessi, evidenziando che i prezzi italiani dei flussi  a
2 e 34 Mbps  risulterebbero  essere  superiori  rispetto  alla  media
europea,  richiedono  un  intervento  dell'Autorita'  volto  ad   una
ulteriore riduzione delle suddette condizioni economiche. 
D.12 Un Operatore,  viceversa,  ritiene  che  le  riduzioni  proposte
dall'Autorita',  con  riferimento  ai  flussi   di   interconnessione
regionali e locali ethernet over SDH, siano eccessive.  Secondo  tale
Operatore, infatti, tali riduzioni,  qualora  confermate,  potrebbero
determinare, soprattutto per le capacita'  piu'  basse  (10,  20,  30
Mbps), dei livelli di prezzo tali  da  limitare  la  possibilita'  da
parte degli OLO di competere  con  Telecom  Italia  su  tale  mercato
wholesale, penalizzando, quindi, quegli operatori che hanno sostenuto
investimenti nelle infrastrutture di trasporto. 
 
Le valutazioni finali dell'Autorita' 
D.13 L'Autorita', preso atto delle osservazioni  degli  operatori  su
riportate, richiama  integralmente  le  considerazioni  metodologiche
svolte nelle premesse del presente provvedimento  (punti  40-47).  Si
evidenzia, in particolare, che ai sensi della delibera  n.  2/10/CONS
la valutazione dei prezzi dei flussi di interconnessione deve  essere
basata sull'orientamento al costo. Ogni valutazione che  tenga  conto
di benchmark internazionali o di particolari condizioni  del  mercato
italiano non e' prevista dalla  vigente  regolamentazione  ed  esula,
quindi, dagli scopi del presente provvedimento. 
D.14 Alla luce delle considerazioni su esposte, l'Autorita'  conferma
le disposizioni di 
cui all'art. 3, comma 1 e 2, dello schema di  provvedimento  posto  a
consultazione. 
 
IV. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI A VUOTO 
 
Considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 34/10/CIR 
 
48. In via preliminare si richiama quanto  previsto  dall'Offerta  di
Riferimento 2010 (cfr. sez. 10.3.1 del documento relativo  agli  SLA)
in merito agli interventi a vuoto per attivita' di provisioning: 
    “Nei casi in cui durante la fase realizzativa del  circuito,  per
    cause    riconducibili    all'Operatore    o    ad     un     suo
    rappresentante/cliente,  si  verifichino  (presso  una  qualsiasi
    delle sedi afferenti il circuito) degli  interventi  a  vuoto  da
    parte del personale incaricato Telecom Italia,  sara'  addebitato
    all'Operatore un importo pari a 90,48 Euro a titolo  di  rimborso
    dei costi sostenuti”. 
Con riferimento agli intervento a vuoto per assurance  (sez.  10.3.2)
Telecom Italia riporta altresi': 
    “A fronte  di  una  segnalazione  di  malfunzionamento  da  parte
    dell'Operatore, TI svolge le seguenti attivita': 
      -  gestione/verifica  contrattuale   e   amministrativa   della
      segnalazione inoltrata dall'Operatore verso TI; 
      - verifica  tecnica  (analisi/diagnosi/collaudo  finale)  della
      segnalazione. 
    La verifica tecnica puo' dare luogo a: 
    a. presenza di malfunzionamento su  rete  TI:  il  reclamo  viene
    gestito nell'ambito delle procedure  di  Assurance  definite  nel
    “Manuale  delle  procedure  di  Telecom  Italia   2010:   Servizi
    trasmissivi a capacita' dedicata”; 
    b. assenza  di  malfunzionamento  su  rete  TI,  ma  presenza  di
    malfunzionamento indotto da eventuali prodotti presenti presso il
    cliente  finale  o  da   un'errata   configurazione   o   da   un
    malfunzionamento    generico    della     rete     dell'Operatore
    interconnesso: TI interviene, laddove possibile, per ripristinare
    il servizio, addebitando comunque all'Operatore l'intervento come
    un intervento a vuoto; 
    c.  assenza  di  malfunzionamento:  il  reclamo   e'   addebitato
    all'Operatore come un intervento a vuoto. 
    Per gli interventi a vuoto, di cui ai casi  b)  e  c),  dovuti  a
    disservizi trasmissivi o a degradi trasmissivi, sono previsti gli
    importi  riportati  rispettivamente  nella  Tabella  40  e  nella
    Tabella 41, a  ristoro  dei  costi  sostenuti  per  le  attivita'
    amministrative,  tecniche  (analisi/diagnosi/collaudo  finale)  e
    manutentive che TI effettua per la chiusura della segnalazione di
    malfunzionamento”. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
49. Telecom Italia, specifica altresi' (cfr. pag.  46  del  documento
relativo agli SLA) che “nelle more degli approfondimenti in corso con
gli Operatori circa processi  e  strumenti  per  l'identificazione  e
certificazione degli “Interventi a  Vuoto”  relativi  ai  servizi  di
accesso, ne sospende cautelativamente la fatturazione”. 
50. L'Autorita' ha evidenziato che gli aumenti  proposti  da  Telecom
Italia per il 2010 relativamente agli interventi a vuoto sono  dovuti
principalmente all'aggiornamento del costo  orario  della  manodopera
proposto dalla stessa per il 2010 (da 46,22 Euro/h a 49,35 Euro/h). 
51. Pertanto, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della
consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento  ULL  2010
(delibera n. 16/10/CIR), ove in relazione al costo  della  manodopera
era stata prevista una conferma  del  costo  approvato  per  il  2009
(46,22 Euro/h), l'Autorita' aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse
riformulare, fermo restando  gli  approfondimenti  in  corso  tra  la
stessa Telecom Italia e gli Operatori, le sez. 10.3.1  e  10.3.2  del
documento relativo agli  SLA  ripristinando,  per  gli  interventi  a
vuoto, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n.
81/09/CIR. 
 
Le osservazioni degli Operatori 
D.15 Gli Operatori concordano, fatte salve le considerazioni espresse
nell'ambito della consultazione pubblica di approvazione dell'Offerta
di  Riferimento  ULL  2010   circa   il   costo   della   manodopera,
l'orientamento dell'Autorita' volto a ripristinare  per  il  2010  le
condizioni economiche 2009 degli interventi a vuoto  (cfr.  punto  51
dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su  riportato).  Tuttavia
gli stessi ritengono che il costo di “intervento a vuoto per  degradi
trasmissivi” debba essere allineato  al  costo  dell'  “intervento  a
vuoto per disservizi trasmissivi”. 
D.16 Alcuni Operatori richiedono all'Autorita' di  porre  l'onere  in
capo  a  Telecom  Italia  di  produrre  dettagliata  evidenza   degli
interventi a vuoto che intende fatturare all'operatore, identificando
l'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento  svolto)  e
fornendo evidenza delle motivazioni per le quali il guasto non e'  di
competenza di Telecom Italia. 
 
Le valutazioni finali dell'Autorita' 
D.17 Con riferimento alla  prima  delle  su  riportate  osservazioni,
l'Autorita' prende atto di quanto  da  Telecom  Italia  rappresentato
nella  propria  Offerta   di   Riferimento   “...nelle   more   degli
approfondimenti in corso con gli Operatori circa processi e strumenti
per l'identificazione e certificazione  degli  “Interventi  a  Vuoto”
relativi ai servizi  di  accesso,  ne  sospende  cautelativamente  la
fatturazione”. Si ritiene, pertanto, fermo  restando  le  valutazioni
circa il costo della manodopera per l'anno 2010 di cui alla  delibera
n.  53/10/CIR,  che  una  specifica  rivalutazione  del  costo  degli
interventi a vuoto per degradi trasmissivi  possa  essere  svolta  in
esito agli approfondimenti sul tema, attualmente in corso. 
D.18 Relativamente al secondo punto su  riportato,  si  richiama  che
tale previsione e' stata gia' introdotta per  i  servizi  ULL  e  WLR
(delibere n. 53/10/CIR e  54/10/CIR).  L'Autorita'  ritiene  pertanto
ragionevole, anche in relazione ai servizi  trasmissivi  a  capacita'
dedicata, che, nel rispetto del principio di trasparenza, le  fatture
prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto  debbano
essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attivita'  svolte,
alla identificazione dell'evento (data e  ora  della  segnalazione  e
dell'intervento svolto) ed alla evidenza che  il  guasto  non  e'  di
competenza di Telecom Italia. 
D.19 Alla luce delle considerazioni sopra  esposte  l'Autorita',  nel
confermare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3,  dello  schema
di   provvedimento   posto   a   consultazione   pubblica,    ritiene
proporzionato  introdurre  una  specifica   disposizione   (comma   4
dell'art.3) inerente l'obbligo di trasparenza delle fatture  prodotte
da Telecom Italia per interventi a vuoto, in linea  con  quanto  gia'
fatto in altri mercati regolamentati. 
 
V. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI  CIRCUITI  DIRETTI  WHOLESALE  E
CIRCUITI PARZIALI PER L'ANNO 2010 
 
Considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 34/10/CIR 
 
52. Telecom Italia, nelle more  del  completamento  della  migrazione
tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi  a  capacita'  dedicata
del  nuovo  quadro  regolamentare,  che  terminera'  ai  sensi  della
delibera n. 81/09/CIR nel mese di aprile 2011, ha pubblicato, in data
6 novembre 2009,  le  proprie  Offerte  di  Riferimento  relative  ai
collegamenti diretti wholesale e circuiti parziali per l'anno 2010. 
53. L'Autorita', nelle more di suddetta migrazione,  ha  valutato  le
condizioni economiche 2010  dei  circuiti  diretti  wholesale  e  dei
circuiti parziali in linea  con  quanto  effettuato  per  il  2009  e
tenendo conto di quanto previsto dalla  delibera  n.  45/06/CONS  (si
richiama a tale proposito  che,  differentemente  dalla  delibera  n.
45/06/CONS,  la  delibera  n.  2/10/CONS   non   fornisce   ulteriori
indicazioni in merito ai servizi trasmissivi a capacita' dedicata del
vecchio quadro regolatorio). 
54. Telecom Italia, in relazione all'Offerta 2010 dei CDN  wholesale,
ha apportato, rispetto al 2009 (Offerta del  31  ottobre  2008),  una
riduzione media dell' 1 % per la componente di  accesso  e  trasporto
dei circuiti a 2 Mbps; del 20% (per l'accesso e il trasporto)  per  i
circuiti a 34 Mbps e del  30%  (per  l'accesso  e  trasporto)  per  i
circuiti a 155 Mbps. Le condizioni economiche dei  circuiti  parziali
per il 2010 risultano  invariate  rispetto  a  quelle  2009.  Telecom
Italia ha, infine, mantenuto in vigore  per  il  2010  le  condizioni
d'offerta dei flussi di interconnessione dell'OIR  del  27  settembre
2006, confermate anche per  il  2009,  ai  sensi  della  delibera  n.
81/09/CIR (art. 1, comma 2). 
55.  L'Autorita'  aveva  ritenuto,  per  quanto  sopra  premesso,  di
approvare  quanto  proposto  da  Telecom  Italia  relativamente  alle
condizioni di fornitura dei servizi trasmissivi a capacita'  dedicata
del vecchio quadro (CDN wholesale e  circuiti  parziali)  per  l'anno
2010.  L'Autorita'   aveva   ritenuto   altresi'   condivisibile   il
mantenimento in vigore dell'offerta dei  flussi  di  interconnessione
dell'OIR del 27 settembre 2006. 
 
Le osservazioni degli Operatori 
D.20 Gli Operatori, concordando, in via generale, con le  valutazioni
espresse dall'Autorita' ai punti 52- 55 dell'allegato B alla delibera
n. 34/10/CIR, su riportati, ritengono  che  le  offerte  del  vecchio
quadro (CDN Wholesale e Circuiti Parziali) debbano rimanere in vigore
almeno fino al completamento della migrazione tecnica/amministrativa. 
D.21 Un Operatore, in particolare, ritiene che i prezzi dei  circuiti
parziali e dei CDN wholesale a 2 Mbps  debbano  essere  ulteriormente
ridotti  (rispetto   alla   proposta   di   approvazione   effettuata
dall'Autorita'  nello  schema  di  provvedimento   in   consultazione
pubblica)  alla  luce  dei   presumibili   guadagni   di   efficienza
conseguiti, a propria detta, da Telecom Italia negli ultimi anni. 
 
Le osservazioni di Telecom Italia 
D.22  Telecom  Italia  ha  rappresentato  la  propria  intenzione  di
mantenere in vigore, fino all'avvenuta  migrazione  ai  circuiti  del
nuovo quadro regolamentare, le condizioni economiche delle offerte di
Circuiti Diretti Wholesale e di Circuiti Parziali,  che  pubblichera'
per l'anno 2011. 
 
Le valutazioni finali dell'Autorita' 
D.23 Con riferimento  a  quanto  riportato  al  punto  D.20,  in  via
preliminare  si   richiama   quanto   gia'   indicato   in   premessa
relativamente  alla  migrazione   dal   vecchio   al   nuovo   quadro
regolamentare (cfr. punti 15-20). In particolare, si evidenzia che ai
sensi dell'art.  4,  comma  10,  della  delibera  n.  81/09/CIR,  gli
Operatori possono richiedere la migrazione dei circuiti trasmissivi a
capacita' dedicata entro 15 mesi a partire dal  28  gennaio  2010  (e
quindi fino ad aprile 2011). Inoltre, si richiama che  il  comma  16,
dell'art. 4, della delibera n. 81/09/CIR, dispone che,  nel  caso  di
migrazione amministrativa, le  condizioni  economiche  della  vigente
Offerta di Riferimento (relativa al nuovo quadro) si applicano  dalla
data di ricezione della richiesta di migrazione e di negoziazione del
contratto da parte dell'operatore. Nel caso di migrazione tecnica, le
condizioni economiche previste dalla vigente Offerta  di  Riferimento
(relativa al nuovo  quadro)  si  applicano  dalla  data  di  avvenuta
migrazione. Cio' premesso, l'Autorita' ritiene opportuno, nelle  more
del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai  servizi
trasmissivi a capacita' dedicata del nuovo quadro,  svolta  ai  sensi
della vigente normativa, che Telecom Italia  mantenga  in  vigore  le
offerte del vecchio quadro (collegamenti diretti wholesale,  circuiti
parziali ed infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione(7)  ).  In
particolare dette offerte dovranno rimanere in vigore almeno fino  ad
aprile 2011.  Per  coloro  che  entro  tale  data  hanno  chiesto  la
migrazione, la validita' delle offerte si estende, oltre detta  data,
almeno fino al completamento della stessa (sia essa tecnica 
che amministrativa). Si ritiene, in ottica di ragionevolezza, che  le
condizioni economiche,  per  il  2011,  delle  suddette  offerte  del
vecchio quadro, debbano porsi in continuita' con i  prezzi  approvati
con il presente provvedimento. 
    (7) Di cui all'Offerta di Riferimento  pubblicata  il  26  luglio
    2006 ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e  ripubblicata  il  27
    settembre 2006 ai sensi della delibera n. 417/06/CONS. 
 
D.24 Con riferimento alla richiesta di rivalutazione  dei  costi  dei
circuiti parziali  e  dei  CDN  wholesale  a  2  Mbps  (punto  D.21),
l'Autorita' ritiene di confermare quanto  proposto  nello  schema  di
provvedimento a consultazione pubblica,  atteso  che  le  valutazioni
svolte hanno tenuto gia' conto delle  riduzioni  dei  relativi  costi
sottostanti. 
D.25  Alla  luce  delle  considerazioni  sopra  esposte,  l'Autorita'
ritiene di confermare le disposizioni  contenute  nell'art.  1  dello
schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. 
 
VI. CONFRONTO TRA LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DEL VECCHIO  E
DEL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE 
 
56. Al fine di una visione complessiva degli  effetti  economici  del
passaggio dal vecchio al  nuovo  quadro  regolamentare,  si  riporta,
negli annessi alla  presente  delibera,  un  confronto  tra  i  costi
sostenuti dagli Operatori per i  collegamenti  a  capacita'  dedicata
nell'ambito del vecchio  quadro  regolamentare  ed  i  corrispondenti
costi sostenuti in applicazione delle condizioni economiche del nuovo
quadro, come modificate dal presente provvedimento. 
57. In  particolare  nella  tabella  A,  riportata  nell'annesso,  e'
mostrato un confronto, a parita'  di  distanza  chilometrica,  tra  i
prezzi 2010  dei  circuiti  parziali,  i  prezzi  2009  dei  circuiti
terminating PDH/SDH, i prezzi 2010 dei circuiti  terminating  PDH/SDH
ed i prezzi 2010 dei circuiti terminating ethernet over SDH. 
58. La tabella B  riportata  nell'annesso  mostra,  per  varie  fasce
chilometriche,   un   confronto   tra   i   costi   (Euro/mese)    di
interconnessione relativi al vecchio quadro regolamentare  (OIR  2006
del  27   settembre   2006),   quelli   derivanti   dall'applicazione
dell'Offerta di Riferimento 2009 relativa al  nuovo  quadro  (di  cui
alla  delibera  n.  81/09/CIR),  ed   i   costi   che   deriverebbero
dall'applicazione dei prezzi dei flussi (sia  PDH/SDH  che  ethernet)
rivalutati dall'Autorita' nel presente provvedimento. 
 
VII. ULTERIORI CONDIZIONI D'OFFERTA 
 
Le osservazioni degli Operatori 
 
D.26 Alcuni Operatori evidenziano che, nel caso in cui  il  Punto  di
Consegna (PdC)  ed  il  PoP  dell'OLO  appartengono  ad  aree  locali
diverse, Telecom Italia richiede la corresponsione dei  costi  di  un
Flusso di Interconnessione Locale (tra il PdC  ed  il  corrispondente
nodo di Livello 1) e di un Flusso di Interconnessione Regionale  (tra
il suddetto nodo di Livello 1 ed il PoP OLO),  richiedendo  per  essi
sia la componente d'accesso che quella  di  trasporto.  Nella  figura
seguente e' descritta la configurazione in oggetto. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
A tal riguardo gli Operatori ritengono che non  sia  giustificata  la
richiesta da parte di Telecom Italia di un canone di accesso  per  il
flusso di interconnessione locale, in considerazione  del  fatto  che
tale flusso interconnette due centrali Telecom  Italia.  Si  richiede
pertanto che nell'Offerta di Riferimento sia specificato che, in tale
configurazione, non sia dovuto il canone di  accesso  del  flusso  di
interconnessione locale. 
D.27 Alcuni Operatori lamentano che Telecom Italia  non  ha  previsto
nell'Offerta di Riferimento relativa al mercato 6, la  fornitura  dei
cosiddetti “collegamenti temporanei”  che  viceversa  erano  previsti
nella precedente Offerta CDN Wholesale. Gli Operatori  ne  richiedono
pertanto l'introduzione, con modalita' analoghe,  anche  nell'Offerta
di Riferimento relativa ai servizi trasmissivi a  capacita'  dedicata
del nuovo quadro. 
D.28 Gli Operatori ritengono  che  le  fatture  prodotte  da  Telecom
Italia  debbano  contenere  tutte  le   informazioni   necessarie   a
consentire agli OLO di riconciliare quanto  dalla  stessa  fatturato.
Cio' premesso, gli Operatori richiedono che  suddette  fatture  siano
corredate, per ogni circuito, dai seguenti dettagli: 
    - Identificativo, TD, del circuito; 
    - Capacita' trasmissiva; 
    - Stadio di Linea (SL) di attestazione del circuito; 
    - Distanza tra SL e punto di consegna di riferimento; 
    - Data di attivazione del circuito; 
    - Listino applicato. 
D.29 Alcuni Operatori al fine di poter determinare per ogni circuito,
preventivamente all'invio di un ordine,  la  relativa  configurazione
ottimale (quella cioe' a costo minimo), richiedono che Telecom Italia
fornisca  tutte  le  informazioni  necessarie  alla   identificazione
geografica delle centrali cui sono attestate le  sedi  terminali  dei
circuiti. 
Gli  Operatori,  in  particolare,  richiedono  che   Telecom   Italia
fornisca: 
  1.  un  file(8)  “anagrafica”  delle  centrali  di  Telecom  Italia
  contenente, per ogni nodo trasmissivo, le informazioni  di  seguito
  riportate: 
    - Nome nodo; 
    - Codice GAT e/o IDBRE univoco per l'identificazione  della  sede
    del nodo (coerente con quelli utilizzati per gli  altri  database
    di TI, quale per esempio quello degli spazi di colocazione); 
    - Livello gerarchico (0, 1 o 2); 
    - Coordinate  geografiche  metriche  (formato  UPS,  in  modo  da
    facilitare il calcolo delle distanze); 
    - Nodo di livello 1 di riferimento (per i nodi di livello 0); 
    - Nodi di livello 2 di riferimento (per i nodi di livello 1); 
    - BTR di riferimento; 
    - Indicazione dei servizi wholesale disponibili  presso  il  nodo
    (qualora sia un PdC di servizi regolamentati all'ingrosso); 
      (8) Compatibile con excel. 
 
  2. un DB (certificato per i servizi del mercato  6)  contenente  la
  centrale di Telecom Italia di attestazione  di  un  generico  punto
  terminale di rete (compresi i PoP dell'Operatore) su base indirizzo
  e/o arco di numerazione. 
D.30 Alcuni  Operatori  evidenziano  che  nel  calcolo  delle  penali
relative allo SLA di provisioning 95% dei casi (cfr.  sez.  3.1.2  OR
SLA  2010)  Telecom  Italia  prevede   l'esclusione,   dal   relativo
conteggio, dei casi di consegna fuori SLA per i quali e'  stata  gia'
pagata  la  penale  relativa  allo  SLA  100%(9).  A  tal   riguardo,
viceversa, gli Operatori ritengono che non vadano esclusi dal calcolo
della penale sullo SLA di consegna per il 95% dei casi quelli  per  i
quali non e' stato rispettato neanche lo SLA di consegna al  100%.  A
supporto di quanto sostenuto, gli Operatori evidenziano che in alcuni
casi Telecom Italia potrebbe volontariamente  ritardare  la  consegna
del circuito per non pagare la penale sul superamento dello  SLA  95%
che potrebbe risultare essere piu' alta. Ad esempio, gli Operatori si
riportano al caso di un circuito a 2 Mbit/s, ove lo SLA  di  consegna
e' di 26gg nel 95% dei casi e di 51gg nel 100% dei casi. Ipotizzando,
quindi, che Telecom Italia consegni il  circuito  al  50°  giorno  (e
nell'ipotesi che questo  rientri  fuori  dallo  SLA  95%)  la  stessa
pagherebbe una penale relativa a 50-26=24gg di ritardo per il 50% del
canone giornaliero e quindi il 40% (24*0,5/30) del canone mensile. Se
ritardasse la consegna al 53°gg, comunque fuoriuscendo  dal  95%  dei
casi di consegna entro 26 gg, pagherebbe una penale solo su 2  giorni
di ritardo, pari al 30% del canone mensile  (come  riportato  in  OR)
senza pagare alcuna penale per  il  ritardo  accumulato  rispetto  al
giorno 26. Una corretta applicazione dello SLA comporterebbe  invece,
a  detta  degli  Operatori,  il  pagamento  del   45%   (27   gg   di
ritardo*0,5/30) del canone mensile, per il primo ritardo  accumulato,
piu' il 30% del canone mensile, per il secondo ritardo accumulato. 
Alla luce delle considerazioni su esposte, gli  Operatori  richiedono
che non siano esclusi dal calcolo della penale sullo SLA di  consegna
per il 95% dei casi, quelli consegnati anche oltre i tempi dello  SLA
al 100%. 
      (9) “nel caso in cui la percentuale di consegne che  rispettano
      i tempi sia inferiore al 95%, per tutti i circuiti fuori SLA, e
      fino al raggiungimento del 95% dei  casi,  si  paga  la  penale
      della Tabella 4 con l'eccezione di quelli per i quali e'  stata
      gia' pagata la penale di cui alla Tabella 3 e  al  netto  della
      franchigia del 5% calcolata come  di  seguito  indicato”  (cfr.
      pag. 14 SLA 2010). 
 
D.31 Alcuni Operatori evidenziano che in Offerta  di  Riferimento  le
penali di assurance sono definite per le singole tratte (terminating,
flusso di interconnessione o  Raccordo  interno  di  centrale  (RDC))
oggetto del guasto. Gli Operatori ritengono tale modalita' di calcolo
delle penali inefficace nei casi  dei  collegamenti  multitratta  (ad
esempio nel  caso  di  un  terminating  attestato  su  un  flusso  di
interconnessione). Infatti, in tali  casi,  anche  se  il  guasto  e'
riferito ad una sola tratta (ad es. sul terminating o sul  flusso  di
Interconnessione)   viene   comunque   inficiato    l'utilizzo    del
collegamento “end to  end”.  Si  ritiene  quindi  che,  nei  casi  di
collegamenti  multitratta  con  un  solo  terminating  attestato   (1
Terminating + flusso di Interconnessione o 1 Terminating +  RDC),  la
penale debba essere calcolata tenendo in conto dello SLA della tratta
effettivamente guasta e valorizzando la penale sulla base del  canone
complessivo del collegamento, dato dalla somma dei canoni di tutte le
tratte componenti il collegamento “end to end”. 
Nei casi, invece, di collegamenti multitratta  con  piu'  terminating
attestati su una infrastruttura di consegna, gli Operatori  ritengono
che(10): 
    - se il disservizio riguarda uno solo dei  circuiti  Terminating,
    non essendo inficiato il funzionamento dei restanti  terminating,
    la penale andrebbe  calcolata  in  analogia  al  precedente  caso
    (ovvero tenendo  conto  dello  SLA  del  circuito  Terminating  e
    considerando, nel calcolo della penale, come  canone  mensile  un
    canone complessivo dato dalla somma del  canone  del  Terminating
    piu' una quota parte di canone  dell'infrastruttura  di  consegna
    (Flusso  di  Interconnessione  o   Raccordo   di   Centrale)   in
    proporzione alla banda utilizzata dal terminating disservito); 
    - se il disservizio riguarda l'infrastruttura di consegna (Flusso
    di Interconnessione o Raccordo di Centrale), venendo inficiato il
    funzionamento dell'intera  rete,  la  penale  andrebbe  calcolata
    tenendo  conto  dello  SLA  dell'infrastruttura  di  consegna   e
    considerando  come   canone   mensile   il   canone   complessivo
    dell'intera rete. 
      (10) Gli Operatori evidenziano che la presente richiesta  circa
      la modalita' di calcolo delle penali di assurance  si  pone  in
      linea a  quanto  gia'  attualmente  previsto  nell'Offerta  CDN
      Wholesale nei casi di Rete Privata Virtuale Permanente (RPVD). 
D.32 Gli Operatori lamentano che Telecom Italia consente agli  stessi
di richiedere le penali entro 3 mesi dalla fatturazione del circuito,
o dalla data del degrado o dalla data del disservizio, a seconda  che
si tratti, rispettivamente, di una penale di provisioning, di degrado
o di disservizio. Si richiede la rimozione di tale vincolo. 
D.33 Alcuni Operatori evidenziano che l'Offerta di  Riferimento  2010
(sez. 13.3) prevede, con riferimento alla prestazione  aggiuntiva  di
multiplazione, quanto segue: “L'Operatore interconnesso o colocato in
un PdC all'atto dell'ordine del Flusso  di  Interconnessione  (o  del
Raccordo Interno di Centrale),  deve  richiedere  la  prestazione  di
Multiplazione se vuole raccogliere, in tale nodo, tutti o  parte  dei
servizi all'ingrosso  per  i  quali  Telecom  Italia  ha  obbligo  di
offerta. In seguito l'Operatore dovra' definire, in fase  di  ordine,
per ogni servizio che intende raccogliere, la velocita' di accesso  e
la posizione (time-slot all'interno della trama a  2  Mbit/s,  oppure
KLM nel caso di flussi SDH di capacita' superiore) su  cui  attestare
il  collegamento  in  oggetto”.  Gli  Operatori   chiedono   che   la
prestazione   di   multiplazione   sia   richiedibile    anche    non
contestualmente   all'ordine   di   attivazione   del    flusso    di
Interconnessione o del Raccordo Interno di Centrale (ad esempio anche
in fase  di  invio  dell'ordine  di  attivazione  di  un  determinato
servizio che si intende raccogliere). 
D.34 Alcuni Operatori evidenziano che l'Offerta di  Riferimento  2010
(cfr.  pag.  5)  prevede  che  “All'atto  della  formalizzazione  del
Contratto, l'Operatore  deve  fornire  l'elenco  dei  suoi  Point  of
Presence (PoP),  anche  quelli  eventualmente  colocati  in  sedi  di
Telecom Italia, dettagliati con localita'  ed  indirizzo,  dai  quali
l'Operatore potra' raccogliere i servizi all'ingrosso  regolamentati.
La  lista  dei  PoP  e'  dinamica  e  potra'  successivamente  essere
aggiornata con l'aggiunta di ulteriori PoP comunicati con anticipo di
3 mesi a Telecom Italia”. A riguardo, gli  Operatori  richiedono  che
sia rimossa dall'Offerta di Riferimento la previsione  del  preavviso
di 3 mesi con cui l'OLO deve comunicare  l'aggiornamento  dei  propri
PoP. 
D.35  Alcuni  Operatori  richiedono  di  estendere  le  procedure  di
attivazione/migrazione  di  cui   alla   delibera   n.   274/07/CONS,
attualmente previste per gli altri servizi wholesale (ULL,  bitstream
e  WLR),  anche  ai  clienti  attestati  su  circuiti  trasmissivi  a
capacita' dedicata (ex CDN ora terminating). 
D.36 Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom  Italia
nella sez. 13.4.2 dell'Offerta di Riferimento  2010  in  merito  alla
prestazione di diversita' di instradamento di coppie di collegamenti:
“A  fronte  della  prestazione  di   diversita'   di   instradamento,
l'Operatore dovra' corrispondere, oltre i relativi canoni mensili dei
due collegamenti, una maggiorazione del 10% del canone di uno dei due
collegamenti  richiesti  in  diversita'  di  instradamento”.  A   tal
riguardo, gli Operatori  richiedono  dei  chiarimenti  sull'ammontare
della maggiorazione, ovvero se e' da calcolarsi sul canone annuale  o
sul canone mensile. 
D.37 Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom  Italia
nella sez. 17 dell'Offerta di Riferimento 2010  circa  la  decorrenza
dei canoni: “Alla  scadenza  della  durata  minima,  il  servizio  si
intende tacitamente rinnovato fino alla ricezione da parte di Telecom
Italia di un esplicito ordine di cessazione inviato dall'Operatore  e
contenente  la  data  richiesta  di  cessazione  del  servizio,   non
inferiore alla data di naturale scadenza del  servizio  stesso”.  Sul
punto viene richiesto che sia prevista la possibilita', per gli  OLO,
di richiedere in ogni momento a Telecom Italia, decorsi  i  primi  12
mesi corrispondenti alla durata minima  contrattuale,  la  cessazione
del servizio senza dover pagare i relativi ratei a scadere. 
D.38  Alcuni  Operatori  evidenziano  che  Telecom  Italia  pone  una
limitazione all'applicabilita' dello SLA di provisioning al  95%  dei
casi, prevedendo (cfr. sez. 3. 1.1 del documento relativo  agli  SLA)
che “per gli Operatori che ordinano, nell'arco di un anno solare,  un
numero di Circuiti Terminating, della  stessa  classe  di  velocita',
superiore a 20... Telecom Italia garantisce la consegna  del  95%  di
tali circuiti nei tempi previsti dalla Tabella 2”.  A  tal  riguardo,
gli Operatori  richiedono  che  suddetta  limitazione  sia  eliminata
dall'Offerta di Riferimento  non  essendo  prevista  dalla  normativa
vigente. 
D.39 Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia ha proposto  uno
SLA di ripristino per i  collegamenti  degradati  pari  a  10  giorni
solari nel 90% dei casi. Si richiede che tale SLA sia ridotto  e  che
venga esteso almeno al 95% dei casi. 
 
Le osservazioni di Telecom Italia 
D.40 Con riferimento alla richiesta di cui  al  punto  D.27,  Telecom
Italia rappresenta che la normativa vigente non prevede l'obbligo  di
fornitura dei “collegamenti temporanei” per i  circuiti  Terminating.
Tuttavia, la stessa dichiara la propria  disponibilita'  a  valutarne
l'inserimento in Offerta di Riferimento con condizioni economiche che
garantiscano la completa  remunerazione  dei  costi  sostenuti  dalla
stessa. 
D.41 Con riferimento alle penali di assurance (punto  D.31),  Telecom
Italia rappresenta che l'attuale  quadro  regolamentare  prevede  una
netta  distinzione  tra  i   circuiti   Terminating   e   Flussi   di
Interconnessione, che per l'appunto sono visti come  oggetti  diversi
ed acquistabili in modo  indipendente.  In  particolare  -  evidenzia
Telecom Italia - ciascun Operatore, pur acquisendo da Telecom  Italia
i Terminating, non ha alcun obbligo di acquisire dalla stessa anche i
Flussi di Interconnessione, che puo' invece decidere di realizzare su
proprie infrastrutture e/o acquisire da un Operatore terzo. Pertanto,
la richiesta formulata  a  riguardo  dagli  Operatori  porterebbe  al
paradosso, a detta  di  Telecom  Italia  che,  nel  caso  in  cui  il
fornitore del Flusso di  Interconnessione  fosse  la  stessa  Telecom
Italia, quest'ultima dovrebbe rispondere con la  penale  relativa  al
flusso ed al terminating. Qualora, invece, il fornitore del Flusso di
Interconnessione fosse un Operatore terzo questo  risponderebbe  solo
per questo servizio e non  per  il  terminating  che  e'  fornito  da
Telecom Italia e sul  quale  non  pagherebbe,  in  tal  caso,  alcuna
penale. 
D.42 Con riferimento all'osservazione di cui al punto  D.33,  Telecom
Italia  rappresenta  che  l'Offerta  di  Riferimento  non   impedisce
all'Operatore che ha richiesto  un  Flusso  di  Interconnessione  non
dotato di funzionalita' di multiplazione,  e  quindi  necessariamente
mono servizio, di adottare in un secondo tempo  una  soluzione  multi
servizio basata su Flussi di Interconnessione  con  funzionalita'  di
multiplazione. Tuttavia, Telecom Italia rappresenta  che  per  motivi
operativi  tale  evoluzione   non   puo'   avvenire   mediante   mera
trasformazione  del   Flusso   preesistente,   bensi'   richiede   la
realizzazione di  un  nuovo  Flusso  di  Interconnessione  dotato  di
apparati di multiplazione e adeguata capacita' trasmissiva, sul quale
poi migrare i servizi di accesso veicolati  sui  vecchi  Flussi  mono
servizio. Di fatti, il Flusso mono servizio (ad  es.  un  Flusso  che
raccoglie un solo Terminating senza  interposizione  di  apparati  di
multiplazione)  ha  una  capacita'  trasmissiva  pari  a  quella  del
servizio  di  accesso  trasportato,   quindi   senza   disponibilita'
trasmissiva residua utilizzabile  per  il  trasporto  di  servizi  di
accesso aggiuntivi. 
Qualora l'Operatore  richiedesse  di  raccogliere  nuovi  accessi  e'
indispensabile realizzare un nuovo Flusso  di  Interconnessione  che,
oltre ad essere dotato di apparati di  multiplazione,  dovra'  essere
basato su una gerarchia trasmissiva superiore  a  quella  del  Flusso
gia'  esistente  e  di  capacita'  adeguata   alle   nuove   esigenze
dell'Operatore. Solo a valle di tale  realizzazione  sara'  possibile
trasferire  dal  primo  al  secondo  Flusso  i  servizi  di   accesso
preesistenti ed, eventualmente, richiedere la cessazione del  vecchio
Flusso. 
Alla luce delle considerazioni su riportate, Telecom  Italia  ritiene
indispensabile, come riportato nell'attuale Offerta  di  Riferimento,
prevedere che  l'Operatore  interconnesso  o  co-locato  in  un  PdC,
all'atto dell'ordine del Flusso di Interconnessione (o  del  Raccordo
Interno di  Centrale),  richieda  la  prestazione  di  Multiplazione.
Qualora tale esigenza si manifestasse  successivamente  occorre,  per
quanto premesso, una preventiva richiesta di attivazione di un  nuovo
Flusso con multiplazione e cessazione di quello vecchio. 
 
Le valutazioni finali dell'Autorita' 
D.43 Con riferimento al punto D.26, l'Autorita', nel  richiamare  che
la componente d'accesso di un flusso di interconnessione remunera  il
segmento di rete che va dal PoP dell'OLO  allo  stadio  di  linea  di
Telecom Italia, ritiene  che  Telecom  Italia  debba  specificare  in
Offerta di Riferimento che qualora lo stadio di linea di attestazione
del PoP OLO ed il punto  di  consegna  (PdC)  non  appartengono  alla
stessa rete locale ed il PdC e' un nodo  di  livello  0,  l'Operatore
dovra' corrispondere a Telecom  Italia  il  costo  di  un  flusso  di
interconnessione regionale (componente d'accesso e di  trasporto  del
flusso che collega le due reti locali) tra il PoP OLO ed il  nodo  di
livello  1  di  pertinenza  del  PdC  locale  e  di  un   flusso   di
interconnessione locale (solo componente di trasporto) tra il nodo di
livello 1 suddetto ed il PdC locale. 
D.44 Con riferimento ai collegamenti cosiddetti  “temporanei”  (punto
D.27), si richiama, in via preliminare, che l'offerta  CDN  wholesale
prevede (cfr. pag. 12) che: “Tale modalita' di offerta prevede che la
fornitura dei collegamenti diretti numerici fino  a  2  Mbit/s  possa
essere richiesta senza il vincolo di durata contrattuale pari  ad  un
anno e con un minimo di 10 giorni solari.  All'atto  della  richiesta
l'Operatore indica il periodo (in giorni) per il quale  desidera  che
il collegamento venga reso disponibile. In ogni  caso  la  cessazione
del circuito e' subordinata all'invio da parte dell'Operatore  di  un
esplicito ordine di cessazione, in mancanza del quale  la  durata  di
affitto  del  collegamento  e'  automaticamente  prorogata.   Per   i
collegamenti temporanei cosi' definiti, si applicano i contributi  di
attivazione ed  i  canoni  mensili  previsti  nell'offerta  standard,
ambedue maggiorati del  25%;  i  canoni  sono  rapportati  ai  giorni
effettivi per i quali il collegamento e' stato reso disponibile”.  Si
richiama altresi' che la delibera n. 2/10/CONS  relativa  alla  nuova
analisi di mercato non prevede esplicitamente la  fornitura  di  tale
prestazione da parte di Telecom Italia. 
Cio'  premesso,  l'Autorita',  preso  atto  della  disponibilita'  di
Telecom Italia nei riguardi della richiesta da parte degli Operatori,
ritiene opportuno che la stessa includa, in Offerta  di  Riferimento,
la  fornitura  dei  cosiddetti  ”collegamenti   temporanei”,   ovvero
collegamenti per i quali non e' richiesto  il  vincolo  della  durata
contrattuale, a condizioni economiche eque e ragionevoli, valutate su
base progetto. 
D.45 Con riferimento  alla  trasparenza  delle  fatture  prodotte  da
Telecom Italia (punto D.28), l'Autorita', nel ritenere ragionevole la
richiesta da parte degli Operatori, ritiene che dette fatture debbano
essere  dettagliate  in  modo  da  riportare,   per   ogni   circuito
trasmissivo a capacita' dedicata, quanto segue: l'identificativo (TD)
del circuito,  la  capacita'  trasmissiva,  lo  stadio  di  linea  di
attestazione del circuito, la distanza  tra  lo  stadio  di  linea  e
l'NTR/NTN di consegna di riferimento,  la  data  di  attivazione  del
circuito ed il listino applicato. 
D.46 In relazione alle informazioni fornite da  Telecom  Italia  agli
OLO (punto D.29), si richiama che la stessa attualmente fornisce: 
    - un file  anagrafica  delle  proprie  centrali  (pubblicato  sul
    proprio portale wholesale ed il cui ultimo  aggiornamento  risale
    ad agosto 2010)  contenente:  il  nominativo  delle  centrali,  i
    codici  GAT  ed  IDBRE,  il  livello  gerarchico,  le  coordinate
    geografiche, il nodo di livello superiore di riferimento, il  BTR
    di   appartenenza.   L'indicazione    dei    servizi    wholesale
    regolamentati disponibili presso ciascun nodo PdC  e'  ricavabile
    dalle Offerte di Riferimento dei singoli servizi wholesale; 
    - Data base “toponomastica” che fornisce, per ogni civico, l'area
    di centrale, la sede di  attestazione  ed  una  codifica  univoca
    denominata codice Toponomastico, dato  dalla  concatenazione  del
    Codice Istat della provincia, del Codice Istat del comune,  della
    via e del civico; 
    -  tool  relativi  alla  “ricerca  delle  centrali  di   TI   per
    indirizzo”. 
Cio' premesso, l'Autorita' ritiene che  le  informazioni  attualmente
fornite da Telecom Italia gia' consentano agli  Operatori  di  potere
effettuare le proprie analisi di  costo.  Tuttavia,  si  ritiene  che
eventuali   miglioramenti   e/o   integrazioni   delle   informazioni
attualmente fornite possano essere discusse e concordate  nell'ambito
dei tavoli tecnici sui servizi di accesso. 
D.47 Con  riferimento  alle  penali  di  provisioning  (punto  D.30),
l'Autorita',  effettuate  le  verifiche  richieste  dagli  Operatori,
ritiene congruo che Telecom Italia  non  escluda  dal  calcolo  della
penale sullo SLA di consegna dei circuiti terminating per il 95%  dei
casi quelli consegnati anche oltre i  tempi  previsti  dallo  SLA  al
100%.  Pertanto,  l'Autorita'  ritiene  che  Telecom   Italia   debba
riformulare la sez. 3.1.2 del documento relativo  agli  SLA  come  di
seguito riportato: “nel caso in cui la percentuale  di  consegne  che
rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per tutti i  circuiti  fuori
SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi,  si  paga  la  penale
della Tabella 4 al netto della franchigia del 5%  calcolata  come  di
seguito indicato”. 
D.48 Con riferimento alla valorizzazione delle penali di assurance da
applicare nei casi di collegamenti multi tratta  (ad  esempio  uno  o
piu' terminating attestati su un flusso di interconnessione), di  cui
al punto D.31, l'Autorita' richiama che i circuiti  trasmissivi  sono
acquistabili  separatamente  (di  fatti  l'Operatore  potrebbe  anche
acquistare un circuito terminating da Telecom Italia ed un flusso  di
interconnessione da un altro Operatore). Si richiama altresi' che gli
SLA,  nonche'  le  penali,  sono   definiti,   per   singola   tratta
trasmissiva. Si ritiene pertanto che non sia  appropriato  calcolare,
come richiesto da alcuni Operatori, le penali sommando  i  canoni  di
tutte le tratte componenti il collegamento “end to end ”.  Un  simile
approccio infatti andrebbe a creare un legame di interdipendenza  tra
i circuiti terminating e flussi di  interconnessione  che  invece  la
regolamentazione vigente ha inteso  eliminare,  oltre  a  creare  dei
profili discriminatori tra i vari Operatori (ad esempio, un operatore
che acquista un terminating da TI ed un flusso da un altro  Operatore
non potrebbe, nel caso di guasto su un flusso, richiedere alla stessa
TI  alcuna  penale  a  differenza  di  un  Operatore  che  ha  invece
acquistato da Telecom Italia sia il flusso che il terminating). 
D.49 In merito al termine  entro  cui  richiedere  le  penali  (punto
D.32), l'Autorita' ritiene opportuno che il termine di decadenza  per
la richiesta di corresponsione debba essere allineato a  quanto  gia'
previsto per l'Offerta di Riferimento bitstream(11). Al  riguardo  si
ritiene, in particolare, che la verifica del  rispetto  degli  SLA  e
delle  penali  debba  avvenire,   con   riferimento   a   quelle   di
provisioning, entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito  (per  le
penali di provisioning relative al 100% degli ordini) o  dal  termine
dell'anno solare cui si riferiscono (per le penali di provisioning al
95%). Nel caso di penali di degrado  o  di  disservizio  la  verifica
suddetta deve avvenire entro 18 mesi dalla data del degrado  o  dalla
data del disservizio. 
      (11) “Telecom Italia non applica  alcun  termine  di  decadenza
      alla possibilita' di esercizio da  parte  degli  Operatori  del
      diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purche'
      la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi  dalla
      chiusura di ciascun anno solare di riferimento”.(cfr. sezione 2
      del documento relativo agli SLA, pag. 7). 
 
D.50 Con riferimento alla prestazione di multiplazione (punto  D.33),
si  richiama,  in  via  preliminare  che  Telecom  Italia,  ai  sensi
dell'art. 7,  comma  2,  della  delibera  n.  2/10/CONS  e'  soggetta
all'obbligo  di  fornitura  dei  servizi  accessori  e  complementari
relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e
regionali e dei relativi servizi aggiuntivi, tra  cui  i  servizi  di
multiplazione. Cio' premesso, l'Autorita' ritiene che Telecom  Italia
sia tenuta, nel rispetto degli obblighi di accesso a cui e'  soggetta
e sopra richiamati, a valutare, per ogni singolo  caso  ed  in  tempi
ragionevoli,  la  fattibilita'  tecnica  per   la   fornitura   della
prestazione di multiplazione su un flusso di interconnessione  (o  su
un raccordo interno di centrale) gia'  attivo.  Si  ritiene  tuttavia
ragionevole che, qualora cio' richiedesse la cessazione del flusso su
cui e' richiesta la multiplazione e l'attivazione ex novo di un altro
flusso, Telecom Italia non debba richiedere per il flusso cessato  la
corresponsione dei relativi canoni a scadere. 
D.51 Con riferimento al punto D.34, l'Autorita',  nell'accogliere  la
richiesta da parte degli Operatori, ritiene ragionevole  che  Telecom
Italia  preveda  la  possibilita'   per   gli   OLO   di   comunicare
l'aggiornamento della lista dei propri PoP con un anticipo di 1  mese
(anziche' 3 mesi come riportato in Offerta di Riferimento a pag. 5). 
D.52 Con riferimento al  punto  D.35,  l'Autorita'  concorda  che  le
procedure  di  attivazione/migrazione  di  cui   alla   delibera   n.
274/07/CONS debbano essere estese  anche  ai  servizi  trasmissivi  a
capacita' dedicata. Si ritiene, tuttavia, che le specifiche  tecniche
debbano essere definite, in tempi ragionevoli, nell'ambito dei lavori
del  tavolo  tecnico  sulle  migrazione  che  verra',  a  tal   fine,
prontamente convocato. 
D.53 Con riferimento al punto D.36, l'Autorita' ritiene  che  Telecom
Italia, ai fini di una maggiore  trasparenza,  debba  riformulare  la
sez.  13.4.2  dell'Offerta  di  Riferimento   2010   (Diversita'   di
instradamento di coppie di collegamenti) specificando che: “A  fronte
della prestazione di diversita' di instradamento, l'Operatore  dovra'
corrispondere, oltre i relativi canoni mensili dei due  collegamenti,
una maggiorazione pari al 10% del  canone  mensile  di  uno  dei  due
collegamenti richiesti in diversita' di instradamento”. 
D.54 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di  prevedere  la
possibilita' per gli OLO  di  poter  richiedere  in  ogni  momento  a
Telecom Italia, decorsi i primi 12 mesi  corrispondenti  alla  durata
minima contrattuale, la cessazione del servizio senza dover pagare  i
relativi ratei a scadere (punto D.37), l'Autorita' richiama che  alla
sez. 8 del manuale delle procedure e' gia' previsto che  ”Nell'ordine
di cessazione l'Operatore deve indicare l'identificativo (Numero  TD)
del circuito da cessare e la Data Richiesta di Cessazione  (DRC).  Se
la DRC ricade all'interno del primo anno di noleggio  l'Operatore  e'
tenuto a versare  i  canoni  relativi  al  circuito  sino  alla  fine
dell'intero anno. Se la DRC ricade negli anni  successivi  al  primo,
l'Operatore e' tenuto al versamento dei canoni fino allo scadere  del
mese in cui ricade tale data, tranne nel  caso  in  cui  l'ordine  di
cessazione perviene con anticipo di  30  giorni  rispetto  alla  data
richiesta di cessazione”. 
D.55 Con riferimento al punto D.38, l'Autorita' ritiene  che  Telecom
Italia debba eliminare, nel  rispetto  dei  principi  di  parita'  di
trattamento   e   non   discriminazione,   il   vincolo,   ai    fini
dell'applicabilita' dello SLA di  provisioning  al  95%,  sul  numero
minimo di circuiti terminating ordinati nell'arco di un  anno  solare
(20 circuiti terminating della stessa classe di velocita'). Tuttavia,
si ritiene che qualora un  Operatore  ordini  nell'arco  di  un  anno
solare un numero di circuiti  terminating,  della  stessa  classe  di
velocita', non superiore a 20, debba essere applicata una  franchigia
(che generalmente e' uguale al 5%) pari a 1. 
D.56 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di rivalutare gli
SLA proposti da Telecom Italia per i  collegamenti  degradati  (punto
D.39), l'Autorita' ritiene, nelle more della conclusione  dei  lavori
attualmente in corso in ambito OTA-Italia, non opportuno  nell'ambito
del  presente  provvedimento  fornire   specifiche   disposizioni   a
riguardo. 
D.57 Alla luce delle considerazioni esposte (ai punti D.43 - D.56) e'
introdotto,  rispetto  allo   schema   di   provvedimento   posto   a
consultazione pubblica, l'articolo 4. 
UDITA la relazione dei Commissari Roberto  Napoli  e  Enzo  Savarese,
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   Regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              DELIBERA 
 
                             Articolo 1 
 
   (Approvazione delle condizioni economiche 2010 dei collegamenti 
             diretti wholesale e dei circuiti parziali, 
              relative al vecchio quadro regolamentare) 
 
1. Sono approvate, con decorrenza dal 1 ° gennaio 2010, le condizioni
economiche delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per l'anno
2010, relative ai  collegamenti  diretti  wholesale  ed  ai  circuiti
parziali, pubblicate in data 6 novembre 2009. 
 
                             Articolo 2 
 
(Approvazione dell'Offerta  di  Riferimento  di  Telecom  Italia  per
                          l'anno 2010 per i 
  servizi trasmissivi a capacita' dedicata, relativa al mercato 6) 
 
1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della  delibera  n.
2/10/CONS, le condizioni  dell'Offerta  di  Riferimento,  per  l'anno
2010, relativa ai servizi trasmissivi a capacita' dedicata pubblicata
da Telecom Italia S.p.A. in data 30 aprile 2010, fatto  salvo  quanto
previsto agli articoli 3 e 4. 
 
                             Articolo 3 
 
 (Modifiche delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 
     di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi 
            a capacita' dedicata, relativa al mercato 6) 
 
1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche  dei  flussi  di
interconnessione  regionali  e   locali   PDH/SDH   dell'Offerta   di
Riferimento 2010, pubblicata in data 30 aprile  2010,  apportando  le
riduzioni percentuali, sui  prezzi  dei  corrispondenti  servizi,  di
seguito indicate: 
    =>  Canone  mensile  d'accesso  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e
    Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010): 
      i. 2 Mbit/s: -10 %; 
      ii. per velocita' superiori o uguali a  34  Mbit/s:  -15%  (per
      tutte le interfacce previste). 
    => Canone mensile di trasporto  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e
    Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010): 
      i. per velocita' superiori o uguali  a  155  Mbit/s:  -1%  (per
      tutte le  quote  fisse  e  a  km  e  per  tutte  le  interfacce
      previste). 
2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche  dei  flussi  di
interconnessione regionali e locali ethernet over SDH dell'Offerta di
Riferimento 2010, pubblicata in data 30 aprile  2010,  apportando  le
riduzioni percentuali, sui  prezzi  dei  corrispondenti  servizi,  di
seguito indicate: 
    =>  Canone  mensile  d'accesso  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali  ethernet  over  SDH  (tabella   12   dell'Offerta   di
    Riferimento  2010)  e  Locali  ethernet  over  SDH  (tabella   14
    dell'Offerta di Riferimento 2010): 
      i. -28% (per le velocita' a 10, 20 e 30 Mbps); 
      ii. -15% (per le velocita' a 48, 96 e 150 Mbps). 
    => Canone mensile di trasporto  dei  Flussi  di  Interconnessione
    Regionali  ethernet  over  SDH  (tabella   12   dell'Offerta   di
    Riferimento  2010)  e  Locali  ethernet  over  SDH  (tabella   14
    dell'Offerta di Riferimento 2010): 
      i. -1% (per tutte le velocita' ed  interfacce  previste  e  per
      tutte le quote fisse e a km). 
3. Telecom Italia riformula i prezzi degli interventi a vuoto, di cui
alle sezioni 10.3.1 e 10.3.2 dell'allegato all'Offerta di Riferimento
2010 relativo agli SLA, ripristinando  le  corrispondenti  condizioni
economiche 2009 di cui alla delibera n. 81 /09/CIR. 
4. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi  a
vuoto sono adeguatamente  dettagliate  in  relazione  alle  attivita'
svolte,  alla  identificazione  dell'evento   (data   e   ora   della
segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto
non e' di competenza di Telecom Italia. 
 
                             Articolo 4 
 
  (Ulteriori modifiche alle condizioni dell'Offerta di Riferimento 
     di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi 
            a capacita' dedicata, relativa al mercato 6) 
 
1. Telecom Italia specifica, in Offerta di Riferimento,  che  qualora
lo stadio di linea di  attestazione  del  PoP  OLO  ed  il  punto  di
consegna (PdC) non appartengono alla stessa rete  locale  ed  il  PdC
corrisponde ad un  nodo  di  livello  0,  l'Operatore  corrisponde  a
Telecom  Italia  quanto   segue:   il   costo   di   un   flusso   di
interconnessione regionale (includente la componente d'accesso  e  di
trasporto) tra il PoP OLO ed il nodo di livello 1 di  pertinenza  del
PdC locale, cui si aggiunge il costo di un flusso di interconnessione
locale (includente la sola componente di trasporto) tra  il  nodo  di
livello 1 ed il PdC locale. 
2. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento la fornitura  dei
”collegamenti temporanei”, ovvero collegamenti per  i  quali  non  e'
richiesto  il  vincolo  della  durata  contrattuale,   a   condizioni
economiche eque e ragionevoli, valutate su base progetto. 
3. Le fatture prodotte da Telecom Italia riportano, per ogni circuito
trasmissivo a capacita' dedicata, quanto segue: l'identificativo (TD)
del circuito,  la  capacita'  trasmissiva,  lo  stadio  di  linea  di
attestazione del circuito, la distanza  tra  lo  stadio  di  linea  e
l'NTR/NTN di consegna di riferimento,  la  data  di  attivazione  del
circuito ed il listino applicato. 
4. Telecom Italia riformula la sez. 3.1.2 del documento relativo agli
SLA come di seguito riportato: “nel caso in  cui  la  percentuale  di
consegne che rispettano i tempi sia inferiore al  95%,  per  tutti  i
circuiti fuori SLA, e fino al raggiungimento del  95%  dei  casi,  si
paga la penale della Tabella 4  al  netto  della  franchigia  del  5%
calcolata come di seguito indicato”. 
5. Telecom Italia riformula il documento relativo agli SLA riportando
che la verifica del rispetto degli SLA e delle penali  avviene  entro
18 mesi dalla fatturazione del circuito oggetto  di  penale  (per  le
penali di provisioning relative al 100% degli ordini) o  dal  termine
dell'anno solare cui si riferiscono (per le  penali  di  provisioning
relative al 95% degli ordini). Per le penali relative ai degradi o ai
disservizi la verifica suddetta e' svolta entro 18  mesi  dalla  data
del degrado o dalla data del disservizio. 
6.  In  caso  di  richiesta  di  fornitura   della   prestazione   di
multiplazione su un flusso di  interconnessione  (o  su  un  raccordo
interno di  centrale)  gia'  attivo,  Telecom  Italia  ne  valuta  la
fattibilita' tecnica. Qualora la prestazione  richiesta  necessitasse
della cessazione del flusso su cui e' richiesta  la  multiplazione  e
l'attivazione  ex  novo  di  un  altro  flusso,  Telecom  Italia  non
richiede, per il  flusso  cessato,  la  corresponsione  dei  relativi
canoni a scadere. 
7. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento a pag.  5  delle
premesse (righe 24-25) come di seguito riportato “...La lista dei PoP
e' dinamica e potra' successivamente essere aggiornata con l'aggiunta
di ulteriori  PoP  comunicati  con  anticipo  di  1  mese  a  Telecom
Italia...”. 
8.  Telecom  Italia  riformula  la  sez.   13.4.2   dell'Offerta   di
Riferimento  2010  (Diversita'  di   instradamento   di   coppie   di
collegamenti) come di seguito indicato: “A fronte  della  prestazione
di diversita' di  instradamento,  l'Operatore  dovra'  corrispondere,
oltre  i  relativi  canoni  mensili   dei   due   collegamenti,   una
maggiorazione  pari  al  10%  del  canone  mensile  di  uno  dei  due
collegamenti richiesti in diversita' di instradamento”. 
9. Telecom Italia riformula la sez. 3.  1.1  del  documento  relativo
agli SLA riportando che: “Telecom Italia garantisce la  consegna  del
95% dei circuiti terminating ordinati nell'arco  di  un  anno  solare
della  stessa  classe  di  velocita'  (le  classi  di  velocita'   di
riferimento sono quelle riportate nella Tabella 2) nei tempi previsti
dalla stessa tabella 2. Qualora il numero dei  Circuiti  Terminating,
della stessa classe di velocita', fosse non superiore a 20, lo SLA al
95% si applica con una franchigia pari ad 1 circuito”. 
 
                             Articolo 5 
 
                        (Disposizioni finali) 
 
1. Telecom Italia recepisce le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
articoli 3 e 4 e ripubblica  l'Offerta  di  Riferimento  relativa  ai
servizi trasmissivi a capacita' dedicata del nuovo  quadro  (circuiti
terminating,  flussi  di  Interconnessione  e  raccordi  Interni   di
Centrale), per l'anno 2010, entro 20 (venti)  giorni  dalla  data  di
notifica del presente provvedimento. 
2. Le modifiche apportate  alle  condizioni  economiche  dei  servizi
inclusi nel mercato 6 per l'anno 2010, di cui alla presente delibera,
decorrono, salvo ove  diversamente  specificato,  a  partire  dal  1°
gennaio 2010. 
3. Il mancato rispetto  da  parte  di  Telecom  Italia  S.p.A.  delle
disposizioni   contenute    nella    presente    delibera    comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom  Italia
S.p.A. ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. 
 
 
    Napoli, 5 ottobre 2010 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori: Napoli - Savarese