IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
   Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn.  222  e  223  del  23
luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23  luglio  2004  n.
222 pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23  agosto  2004  nel  quale  si
designa  il  Direttore  Generale   della   Giustizia   Civile   quale
responsabile del  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire  i
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art   38   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; 
  Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla  G.U.
n. 35 del 12 febbraio 2007  con  il  quale  sono  stati  approvati  i
requisiti per l'iscrizione al registro  degli  organismi  deputati  a
gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1  del
D.M. 23 luglio 2004 n. 222; 
  Visti  i  PPDG  05/05/2009,  14/10/2009,  10/12/2009  e  16/06/2010
d'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art   38   del   decreto
legislativo 17/01/2003  n.  5,  della  "CAMERA  ARBITRALE  DI  ROMA",
Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", con  sede
legale in Roma, via De' Burro' n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005; 
  Vista l'istanza del 25 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010  n
94354.E con la quale il dott. Andrea MONDELLO,  nato  a  Roma  il  18
luglio 1949, in  qualita'  di  legale  rappresentante  della  "CAMERA
ARBITRALE DI ROMA", Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A.
di  ROMA",  ha  chiesto  l'inserimento  di   una   ulteriore   unita'
nell'elenco dei conciliatori ( in via non esclusiva); 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e ) del D.M.  23  luglio
2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che  individualmente
o collegialmente svolge la prestazione del servizio di  conciliazione
; - che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f )  del  D.M.  23  luglio
2004 n. 222 il  conciliatore  deve  dichiarare  la  disponibilita'  a
svolgere le funzioni di  conciliazione  per  l'organismo  che  avanza
l'istanza di iscrizione al registro; - che ai sensi dell'art. 6 comma
1 del D.M.  23  luglio  2004  n.  222  l'organismo  di  conciliazione
richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione  l'elenco
dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo  svolgimento  del
servizio; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4  comma
4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per il conciliatore: 
  - avv. LAURORA Federica, nata a Roma il 15 dicembre 1974, 
 
                               Dispone 
 
la modifica dei PPDG 05/05/2009, 14/10/2009 , 10/12/2009 e 16/06/2010
d'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati   a   gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art   38   del   Decreto
Legislativo 17/01/2003 n. 5 della "CAMERA ARBITRALE DI ROMA", Azienda
Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", con  sede  legale
in  Roma,  via  De'  Burro'  n.  147,  C.F.  e   P.IVA   08790001005,
limitatamente all'elenco dei conciliatori. Dalla  data  del  presente
provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi  ampliato  di
una ulteriore unita':( in via non esclusiva) avv.  LAURORA  Federica,
nata a Roma il 15 dicembre 1974. Resta ferma l'iscrizione  al  n.  44
del registro degli organismi  di  conciliazione  con  le  annotazioni
previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004. L'organismo  iscritto
e'  obbligato  a   comunicare   immediatamente   tutte   le   vicende
modificative dei requisiti, dei dati e degli  elenchi  comunicati  ai
fini dell'iscrizione. Il Responsabile  del  registro  si  riserva  di
verificare il mantenimento dei requisiti nonche'  l'attuazione  degli
impegni assunti. 
  Roma, 23 settembre 2010  
 
                                     Il direttore generale: Saragnano