IL DIRETTORE GENERALE 
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 
 
  Visto il decreto-legge n. 85, del 16 maggio 2008,  convertito,  con
modificazione, dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra
l'altro, del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca (MIUR); 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2001); 
  Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con  i
quali,  al  fine  di  favorire   l'accrescimento   delle   competenze
scientifiche del Paese e di potenziarne la  capacita'  competitiva  a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della ricerca di base (di  seguito  denominato  FIRB)  e  ne  vengono
individuate le finalita'; 
  Vista la legge 23 dicembre  2005,  n.  266:  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2006); 
  Visto l'art. 1, comma 870, della legge 26 dicembre  2006,  n.  296,
che  istituisce  il  Fondo  per  gli   investimenti   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  nel  quale  confluiscono,   tra
l'altro, le risorse del FIRB; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26  marzo  2004,
registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante:  «Criteri
e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse  finanziarie
del FIRB  -  Fondo  per  gli  investimenti  della  ricerca  di  base»
(Regolamento FIRB), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio 2004; 
  Visto il decreto ministeriale n. 755 del 18 novembre 2009,  con  il
quale sono stati destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a  valere
sulle  risorse  FIRST  2009  per  iniziative  in  favore  di  giovani
ricercatori; 
  Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric, con il
quale, al fine di proseguire nell'opera volta a favorire il  ricambio
generazionale presso gli  atenei  e  gli  enti  di  ricerca  pubblici
afferenti al MIUR, e' stato emanato un bando volto  al  finanziamento
di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori; 
  Vista la mozione CUN del 19 ottobre 2010, con la quale, considerata
la rigidita' dei criteri di partecipazione al  bando,  si  chiede  di
verificare la possibilita' di apportare opportune modifiche al citato
decreto direttoriale n. 584/2010; 
  Considerate altresi' le segnalazioni pervenute  per  le  vie  brevi
dalla comunita' scientifica, incentrate sulla necessita' di attenuare
l'estrema  severita'  dei  requisiti  di  ammissione  al  bando,  che
potrebbero impedire la partecipazione al  bando  a  numerosi  giovani
ricercatori   comunque   in   possesso   di   eccellenti    curricula
universitari, e sull'opportunita' di  prevedere  azioni  positive  di
maggiore rilievo in favore delle pari opportunita'; 
  Ritenuta pertanto la ragionevolezza delle richieste  formulate  dal
CUN e delle segnalazioni pervenute dalla comunita' scientifica, e  di
conseguenza   l'opportunita'    di    apportare    (pur    mantenendo
l'impostazione generale del bando, tesa  a  premiare  il  merito  dei
giovani ricercatori  anche  sulla  base  del  possesso  di  requisiti
oggettivi desumibili dai curricula  degli  studi),  alcune  modifiche
all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 584/2010, ripristinando
altresi' congrui termini per la presentazione dei progetti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  L'art. 2 del decreto direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric, e'
cosi' rettificato: 
    1. Il programma «Futuro in ricerca 2010» e' rivolto: 
      a) Linea d'intervento  1:  a  dottori  di  ricerca  italiani  o
comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non
statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca
afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 33° anno di  eta'
alla data del 23 novembre 2010, e  che,  alla  stessa  data,  abbiano
conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni; 
      b) Linea d'intervento  2:  a  dottori  di  ricerca  italiani  o
comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non
statali, i consorzi interuniversitari, e gli enti pubblici di ricerca
afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 36° anno di  eta'
alla data del 23 novembre 2010, e  che,  alla  stessa  data,  abbiano
conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni; 
      c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o  ricercatori,  che
non abbiano gia' compiuto il 40°  anno  di  eta'  alla  data  del  23
novembre 2010, gia' strutturati presso gli atenei italiani, statali o
non statali, i consorzi interuniversitari, e  gli  enti  pubblici  di
ricerca afferenti al MIUR. 
    2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea  di  intervento  1
debbono  avere  almeno  tre  pubblicazioni  su  riviste  scientifiche
internazionali. 
    3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea  di  intervento  2
debbono  avere  almeno  sei  pubblicazioni  su  riviste  scientifiche
internazionali. 
    4. Per i dottori di ricerca di Linea 1  o  di  Linea  2  gia'  in
possesso   di   specializzazione   conseguita,   precedentemente   al
dottorato, presso una scuola  di  specializzazione  universitaria,  i
limiti di eta' anagrafica di cui al comma  1  del  presente  articolo
sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della  scuola
di specializzazione. 
    5. Per i dottori di ricerca di Linea 1 o di Linea 2 i  limiti  di
eta' anagrafica  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  sono
incrementati altresi' di un anno sia nel caso in cui la durata legale
del corso di studi relativo alla laurea e al dottorato sia  superiore
a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento del periodo  di  leva
obbligatoria, sia nel caso di maternita'/paternita'  precedente  alla
data di conseguimento del dottorato. 
    6. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 4 e 5
cumulabili tra di loro, il limite massimo di eta'  anagrafica,  anche
per le Linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno  di  eta'
non ancora compiuto alla data del 23 novembre 2010.