IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'articolo 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni
il periodo di validita' dell'iscrizione delle varieta'  nei  registri
nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare  l'articolo  17-bis,  quarto  comma,   lettera   e)   che
stabilisce, la cancellazione di una varieta' dal registro qualora  la
validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; 
  Considerato  che  la  validita'  dell'iscrizione   della   varieta'
indicata nel presente dispositivo e' giunta a scadenza e che  non  e'
stata presentata  domanda  di  rinnovo  dell'iscrizione  al  relativo
registro nazionale, secondo quanto  stabilito  dall'art.  17,  decimo
comma, del citato D.P.R. n. 1065/73; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                               Decreta 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A  norma  dell'articolo  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),  del
regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre  1971,  n.1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modifiche, la sotto elencata varieta', iscritta
al  registro  delle  varieta'  di  specie  ortive  con   il   decreto
ministeriale  a  fianco  riportato,  e'   cancellata   dal   registro
medesimo.  
				

Codice     Specie     Denominazione      Decreto        Gazzetta
 SIAN                                 d' iscrizione     Ufficiale
                                                

 1579      Melone        Netace         25/02/1993      G.U. N. 91 
                                                      del 20/04/1993
													    

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 2 novembre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.