IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge n. 40 del 14 febbraio  1987  recante  norme  per  la
copertura delle spese generali di amministrazione degli enti  privati
gestori di attivita' formative; 
  Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante
modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40; 
  Visto il decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale del 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalita'  per
la determinazione dei contributi previsti  dalla  predetta  legge  n.
40/1987; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  che,  nel
testo coordinato, all'art. 1 comma 4-bis, rimanda ad un nuovo decreto
del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali
l'individuazione  delle  modalita',  termini  e  condizioni  per   il
finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della  legge  n.
40/1987; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 21 dicembre 2007, n.  321/VI/2007,  che  fissa  i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione del contributo legge n. 40/1987 per l'anno
2008; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 22 gennaio 2010, n. 9/VI/2010, che fissa i criteri e le modalita'
per l'erogazione del contributo legge n. 40/1987 per l'anno 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Esercizio finanziario 
 
  1. Esclusivamente per l'anno 2010 le  modalita',  i  termini  e  le
condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art.  1,  comma
1, della legge n. 40/1987 sono quelle fissate nel decreto dell'allora
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre  2007,
n.  321/VI/2007,  con  le  modificazioni  riportate  nei   successivi
articoli. 
  2. Per l'individuazione delle modalita', termini  e  condizioni  di
erogazione del contributo per i  successivi  esercizi  finanziari  si
provvedera' con  nuovo  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto
valgono  le  disposizioni  di  cui  ai  D.M.  21  dicembre  2007,  n.
321/VI/2007 e D.M. 22 gennaio 2010, n. 9/VI/2010.