IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8,  comma  1,  del
sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 18  luglio  2006  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del  1°  luglio  2010  dall'Impresa  Dow
AgroSciences Italia S.r.l., con sede  legale  in  Bologna,  viale  A.
Masini, 36, diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  provvisoria,  ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995,  del
prodotto fitosanitario denominato  GF-1364,  contenente  le  sostanze
attive florasulam, pyroxsulam e  l'antidoto  agronomico  cloquintocet
mexyl; 
  Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce  la
direttiva  2002/64/CE  della  Commissione   del   15   luglio   2002,
concernente   l'iscrizione   della   sostanza    attiva    florasulam
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 20
aprile 2007 «che riconosce in linea di  massima  la  conformita'  del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della sostanza attiva pyroxsulam  nell'allegato  I  della
direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione   in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 14  luglio  2010  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione provvisoria  del
prodotto di cui  trattasi,  per  un  periodo  di  3  anni,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Vista la nota dell'Ufficio del 20 settembre 2010 con la quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota del 6 ottobre 2010 da cui  risulta  che  la  suddetta
Impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed   ha
comunicato di voler  modificare  la  denominazione  del  prodotto  in
FLORAMIX; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre
anni, l'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., con  sede  legale  in
Bologna,  viale  A.  Masini,  36,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  FLORAMIX  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,265-0,530-1.060. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese: Torre S.r.l. in  Torrenieri,  Frazione  Montalcino  (Siena);
Diachem S.p.a. - U.P.  Sifa  in  Cravaggio  (Bergamo);  importato  in
confezioni pronte per  l'impiego  dagli  stabilimenti  delle  imprese
estere: Dow AgroSciences - Midland (USA); Schirm GmbH -  Lubeck  (D);
Exwold Technology Limited - Hartlepool (UK). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13387. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 ottobre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello