IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
119 di approvazione del Regolamento con  il  quale,  per  effetto  di
quanto prescritto dal comma 4, lettera e, dell'art. 64 della legge  8
agosto 2008, n. 133,  viene  disciplinata,  anche  mediante  modifica
delle  disposizioni  legislative  vigenti,  l'attuazione  del   piano
programmatico predisposto ai sensi del comma  3  dell'art.  64  della
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1 del Regolamento con il quale
e'  previsto  che  per  ciascuno  degli  anni  scolastici  2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del  personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle  istituzioni  scolastiche
ed  educative  debbano  essere  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  in  modo  da  realizzare,
complessivamente, la  riduzione  dell'aliquota  del  diciassette  per
cento rispetto alle dotazioni per l'anno  scolastico  2008/2009,  per
effetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 411 e 412  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 64,  comma  2,  della  precitata
legge n. 133/2008 
  Visto in particolare il decreto interministeriale 20  luglio  2009,
n. 65 relativo alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per  la
determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno
scolastico 2009/2010; 
  Accertato   tramite   il   Sistema   informativo   del    Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca che  la  consistenza
delle dotazioni organiche regionali funzionanti nell'anno  scolastico
2009/2010, per effetto  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  delle
dotazioni organiche provinciali, emanati dai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali,  corrisponde  a  quella  indicata  nella
tabella "A" allegata al citato decreto interministeriale; 
  Informate  le  Organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Dotazioni organiche: nazionale e regionali 
 
  1.1. In attuazione di quanto previsto dal  regolamento  predisposto
ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2008,  n.
133  il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3   del
Regolamento citato in preambolo disciplina  la  determinazione  degli
organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
delle istituzioni scolastiche  ed  educative  per  l'anno  scolastico
2010/2011, ed e' finalizzato  al  razionale  utilizzo  delle  risorse
umane e strumentali disponibili,  al  fine  del  conseguimento  della
maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico. 
  1.2.  La  consistenza  numerica  delle  dotazioni   organiche   del
personale di  cui  al  comma  1  e'  determinata  in  attuazione  del
precitato art. 64, comma 2,  con  il  quale  e'  contemplato  che  le
dotazioni   medesime   devono   essere    ridotte,    nel    triennio
2009/10-2011/12, nella misura  del  diciassette  per  cento  rispetto
all'organico di diritto relativo all'anno  scolastico  2007/2008.  In
ciascun anno tale riduzione non deve essere inferiore ad un terzo  di
quella complessiva. In applicazione dell'art. 2,  commi  411  e  412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno scolastico 2010/2011
resta ferma l'ulteriore riduzione di mille  posti.  La  riduzione  di
organico viene realizzata mediante  interventi  di  razionalizzazione
sui profili professionali di  assistente  amministrativo,  assistente
tecnico e collaboratore  scolastico,  delle  istituzioni  scolastiche
nonche', per effetto  del  dimensionamento  scolastico,  sul  profilo
professionale di direttore dei  servizi  generali  e  amministrativi,
secondo le consistenze regionali di cui alla tabella "F", costituente
parte integrante del presente decreto. 
  1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche risulta effettuato, per gli anni scolastici  2009/2010  e
2010/2011, in misura inferiore  rispetto  alle  previsioni  contenute
nella  relazione  tecnica  allegata  al  Regolamento,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009,  n.  119,  il
corrispondente,  mancato   decremento   di   organico   del   profilo
professionale di direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi
viene compensato  mediante  la  riduzione  di  organico  degli  altri
profili professionali di cui  al  comma  2,  tale  da  consentire  il
conseguimento della medesima riduzione di  spesa  per  il  personale,
prevista nella citata relazione tecnica. 
  1.4. La dotazione organica  nazionale  e'  suddivisa  in  dotazioni
organiche  regionali  sulla  base  del  numero  degli  alunni  ed  in
relazione  alla  loro  distribuzione  sul  territorio.  La   medesima
dotazione e' ripartita, altresi', in considerazione delle esigenze di
funzionamento delle  istituzioni  scolastiche  con  riferimento  alle
peculiarita' didattiche,  strutturali  e  di  carattere  edilizio.  I
criteri di ripartizione tengono conto, inoltre, delle esigenze  degli
alunni diversamente abili, delle connotazioni ambientali e di disagio
sociale dei contesti  territoriali  di  riferimento  e  dei  fenomeni
conseguenti alla dispersione  scolastica  ed  alle  immigrazioni  dai
paesi extracomunitari. Tengono conto, altresi',  delle  esigenze  dei
comuni montani e  delle  piccole  isole  nonche'  delle  peculiarita'
geografiche ed orografiche e delle distanze e dei collegamenti tra le
istituzioni scolastiche. 
  1.5. La dotazione organica di cui al comma 1 e' determinata secondo
i criteri indicati al comma 2 ed i parametri di calcolo di  cui  alle
tabelle 1, 2, 3a, 3b, e 3c, costituenti parte integrante del presente
provvedimento, con i quali viene data applicazione alle  tabelle,  di
medesimo oggetto, annesse al Regolamento di cui nelle premesse. 
  1.6. Tenuto conto che dall'applicazione dei  parametri  numerici  e
dei criteri di cui alle citate  tabelle  consegue  il  decremento  di
organico nella consistenza complessiva prevista, a regime,  dall'anno
scolastico   2011/2012,   e   che   tale   riduzione,   per   effetto
dell'applicazione del  decreto  interministeriale  65/2009  e'  stata
operata per l'anno scolastico 2009/2010  nella  misura  di  un  terzo
della   riduzione   complessivamente   prevista,   al   fine    della
determinazione dell'organico  per  l'anno  scolastico  2010/2011,  la
riduzione  dei  posti  di  ciascuna  istituzione   scolastica   viene
effettuata, per l'anno scolastico  2010/2011,  nella  misura  di  due
terzi  rispetto  alla  detrazione  complessiva  nonche'  in   ragione
dell'ulteriore contenimento di mille posti previsto dalla  richiamata
legge 244/2007.