IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi
e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti
franosi,  nonche'  gravi  danni  alle  infrastrutture,  agli  edifici
pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione  di  collegamenti
viari, determinando disagi alla popolazione interessata e  una  grave
compromissione delle attivita' commerciali  ed  agricole  delle  zone
interessate; 
  Considerato che la natura e la violenza degli eventi  meteorologici
hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle
zone colpite; 
  Considerato, inoltre, che i  fenomeni  meteorologici  in  argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre  l'espletamento  di
iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido
ritorno alle normali condizioni di vita; 
  Acquisita l'intesa della Regione del Veneto con nota del 
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente della Regione del Veneto e'  nominato  Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi  di
cui in premessa. Il Commissario delegato provvede  all'individuazione
dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali, all'accertamento dei
danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte
a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile
assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi  e
a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, anche in  termini
di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli
interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, lo stesso  Commissario
si avvale di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con
funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche  direttive  e
indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolti a titolo gratuito. 
  2.  Il  Commissario  delegato  e  i  soggetti  attuatori,  per  gli
adempimenti  di   propria   competenza,   possono   avvalersi   della
collaborazione delle Strutture regionali, degli Enti  territoriali  e
non  territoriali,   nonche'   delle   Amministrazioni   centrali   e
periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  3. Il Commissario delegato, su  proposta  dei  soggetti  attuatori,
provvede,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, all'avvio urgente della messa in  sicurezza  dei  territori
individuati ai sensi del comma 1 e alla  predisposizione,  anche  per
stralci successivi, di un piano degli interventi per  il  superamento
dell'emergenza.  Il  piano  degli  interventi,  predisposto   secondo
modalita' definite con decreto del Commissario delegato,  sulla  base
delle risorse finanziarie disponibili e con il  coinvolgimento  degli
Enti locali interessati, deve contenere: 
  a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura  delle  spese
sostenute, prima della pubblicazione  della  presente  ordinanza,  da
parte delle Amministrazione dei territori  interessati  dagli  eventi
calamitosi nelle fasi di prima  emergenza,  sulla  base  di  apposita
rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza; 
  b) la quantificazione del fabbisogno  per  il  finanziamento  degli
interventi di somma urgenza necessari, nonche' per l'avvio dei  primi
interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei  territori
interessati mediante il ripristino in condizioni di  sicurezza  della
viabilita', degli impianti e  delle  infrastrutture  pubbliche  e  di
pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza
che sono  stati  danneggiati,  nonche'  per  la  stabilizzazione  dei
versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei  dei
corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica; 
  c)  la  quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati  destinati
ad abitazione principale, nonche' dei beni mobili registrati e mobili
non registrati danneggiati; 
  d)  la  quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti delle competenti autorita'; 
  e)  la  quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da
parte di imprese che abbiano subito danni ai  beni  immobili,  mobili
registrati, mobili non registrati e scorte; 
  f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con
gli  Enti  ordinariamente  competenti,  le  modalita'  per  il   loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati; 
  g) la pianificazione di azioni  e  interventi  di  mitigazione  del
rischio idraulico e geologico, al  fine  della  riduzione  definitiva
degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con  gli  altri
progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela  e  la
salvaguardia del territorio. 
  Il Piano deve essere redatto secondo un ordine di  priorita'  degli
interventi, nel limite delle risorse disponibili,  sulla  base  della
quantificazione  dei  fabbisogni  di  cui  alle  lettere  precedenti,
individuando per ciascuna tipologia di intervento  il  plafond  delle
risorse da utilizzare. 
  4. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori,  e'
autorizzato  a  rimborsare,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili, le spese,  sostenute  dagli  Enti  locali  per  i  primi
interventi di soccorso e  assistenza  alla  popolazione,  debitamente
documentate. 
  5. Il Commissario delegato, su  proposta  dei  soggetti  attuatori,
assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla
presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali  della
Regione Veneto gia' interessati da altri eventi alluvionali. 
  6. ll Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori,  e'
autorizzato  ad  erogare  un  contributo  a  fondo  perduto  per   il
ripristino dei danni a favore dei soggetti pubblici e privati  e  per
la  ripresa  delle  attivita'  produttive  danneggiate  dagli  eventi
alluvionali, secondo i criteri di cui alla presente ordinanza  e  dei
criteri determinati con successivi provvedimenti  commissariali,  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
  7. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario
delegato si avvale di una struttura composta fino ad  un  massimo  di
venti unita', per le quali e' autorizzata, fino  alla  vigenza  dello
stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni  di
lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite  massimo  di
50 ore mensili pro-capite. In favore del personale,  sia  dei  Comuni
individuati dal medesimo Commissario  delegato,  che  delle  Province
nonche'  degli  Enti  a  partecipazione   pubblica,   competenti   ad
intervenire per l'accertamento dei danni, nonche'  per  le  attivita'
connesse con i compiti commissariali e' autorizzata,  per  la  durata
dello  stato  di  emergenza,  la  corresponsione  di   compensi   per
prestazioni   di   lavoro   straordinario   effettivamente   prestato
preventivamente autorizzato  dal  Commissario  medesimo,  nel  limite
massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei  predetti
compensi provvede il Commissario delegato con oneri  posti  a  carico
dell'art. 10, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di
cu al comma 3. 
  8. Al fine di  soddisfare  le  maggiori  esigenze  derivanti  dalla
necessita' di fronteggiare  l'evento  calamitoso,  nell'ambito  della
dotazione  della  predetta  struttura,  il  Commissario  delegato  e'
autorizzato  ad   assumere   personale   tecnico-amministrativo   con
contratto  a  tempo  determinato  e/o  contratto  di   collaborazione
continuativa e/o occasionale e/o di  consulenza  di  durata  limitata
alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo  di  10
unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti
a carico dell'art. 10, nel limite massimo di complessivo da  indicare
nel piano di cui al comma 3.