IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n.  61,  che  rende  transitoriamente  applicabili  le
disposizioni di cui ai decreti  attuativi  della  legge  10  febbraio
1992, n. 164,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle  relative
disposizioni applicative; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 marzo 2007 concernente  le  disposizioni  sul  controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema  del
piano dei controlli, del prospetto tariffario  e  determinazione  dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2,  del  decreto  29
marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 17 luglio 2008 concernente  la  modifica  dello  schema  di
piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al  decreto  13
luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2,  comma  2,
del decreto ministeriale 29 marzo 2007,  relativo  alle  disposizioni
sul controllo della produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in
regioni determinate (VQPRD); 
  Visto il riconoscimento come denominazione di  origine  controllata
«Gutturnio»  nonche'  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Vista la nota prot. n. 339/10 del 20 ottobre  2010  presentata  dal
Consorzio   di   tutela   vini   DOC   Colli   Piacentini    relativa
all'individuazione  della  societa'  «Valoritalia  societa'  per   la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata «Gutturnio»; 
  Vista la nota prot. n. PG/2010/267596 del 29 ottobre 2010 inoltrata
dalla competente  regione  Emilia-Romagna,  con  la  quale  e'  stato
espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario presentati dalla societa'  «Valoritalia  societa'  per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane  S.r.l.»  per  la  denominazione  di   origine   controllata
«Gutturnio»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalla   «Valoritalia   societa'   per   la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane S.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei  controlli  e
del prospetto tariffario; 
  Considerata la necessita' di garantire il sistema di controllo  per
la  denominazione  di  origine  controllata  «Gutturnio»  nelle  more
dell'emanazione del decreto ministeriale di cui  all'art.  13,  comma
17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
«Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' «Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»,  con  sede
in Roma, via Piave n. 24, e' autorizzata ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per
la DOC «Gutturnio» nei confronti di tutti i soggetti  presenti  nella
filiera  che  intendono  rivendicare  la  predetta  denominazione  di
origine.