IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri  della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  fel  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
Direttore Generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'Area
registrazione e l'incarico di Dirigente  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009,  n.  219  e
successive modificazioni e integrazioni,  recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della   direttiva   2003/94/CE»,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo,  il
quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione
in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA); 
  Visto altresi' l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 24  aprile
2009, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni succitato,  il
quale recita che «Quando per un medicinale e'  stata  rilasciata  una
AIC  ai  sensi  del  comma  1,   ogni   ulteriore   dosaggio,   forma
farmaceutica, via di somministrazione  e  presentazione,  nonche'  le
variazioni ed estensioni sono ugualmente soggetti  ad  autorizzazione
ai sensi dello stesso comma 1; le AIC  successive  sono  considerate,
unitamente  a  quelle  iniziali,  come  facenti  parte  della  stessa
autorizzazione complessiva (...)»; 
  Viste le  «Linee  Guida  "Sunset  Clause"  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
verificati alla data del 6 luglio 2009; 
  Vista la determinazione del  18  novembre  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009 - supplemento ordinario
n. 228, riguardante l'elenco dei  medicinali  la  cui  autorizzazione
all'immissione in commercio e' decaduta ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni
e integrazioni; 
  Vista la determinazione del  18  dicembre  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2009,  di  rettifica  della
determinazione del 18 novembre 2009 succitata; 
  Vista la determinazione n. 493 del  23  febbraio  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  61  del  15  marzo  2010  -  supplemento
ordinario n. 50, ad integrazione  delle  due  determinazioni  del  18
novembre 2009 e del 18 dicembre 2009 succitate; 
  Vista la determinazione n. 1268  dell'11  giugno  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  142  del  21  giugno  2010,  supplemento
ordinario  n.  133,  riguardante  l'elenco  dei  medicinali  la   cui
autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'  decaduta  ai  sensi
dell'art. 38 del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Considerato  che  la  Societa'  Benedetti  S.p.A.  non  ha  giammai
prodotto istanza di esenzione dalla decadenza, come sua facolta',  ai
sensi dell'art. 38, comma 8 del decreto  legislativo  n.  219/2006  e
dalle linee guida «Sunset Clause» pubblicate a cura dell'AIFA; 
  Vista l'ordinanza sospensiva n. 3249/10 del  TAR  Lazio  -  Sezione
Terza Quater, depositata in data 15 luglio 2010, in cui si chiede  di
provvedere al riesame della questione; 
  Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V  n.  4632  dell'11
ottobre 2010, che ha confermato la misura disposta in primo grado; 
  Considerato che il medicinale KETARTRIUM - codice AIC n. 024494 non
e' mai stato commercializzato dal giorno del rilascio della  prevista
AIC, risalente al 1981  sino  al  6  luglio  2009,  giorno  di  prima
applicazione del comma 6 dell'art.  38  del  decreto  legislativo  n.
219/2006 e pertanto si deve ritenere violato l'art. 38, comma 5 dello
stesso decreto legislativo n. 219/2006; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' confermata, a seguito del riesame, ai sensi dell'art. 38  del
decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e successive modificazioni
e integrazioni, la decadenza, per  mancata  commercializzazione,  del
medicinale KETARTRIUM - codice AIC n. 024494,  autorizzato  nell'anno
1981 e non commercializzato nei tempi  previsti,  in  quanto  le  AIC
successive sono  considerate,  unitamente  a  quelle  iniziali,  come
facenti parte della stessa autorizzazione complessiva.