IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA 
                 del Dipartimento dei beni culturali 
                      dell'identita' siciliana 
 
  Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana
in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; 
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70; 
  Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80; 
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; 
  Visto il regolamento di esecuzione approvato con  regio  decreto  3
giugno 1940, n. 1357; 
  Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio  2002  reso
dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo  e  legale,  che
attribuisce  il  potere  di  firma  dei  provvedimenti   di   vincolo
paesaggistico al dirigente generale, di cui all'art.  139  del  testo
unico n. 490/1999, oggi art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 1°
maggio 2004, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
  Visto il D.D.G. n. 2255 del 14  settembre  2010,  con  il  quale  i
dirigenti  dell'Area  e  dei  servizi  di  questo  Dipartimento  sono
delegati alla firma degli atti di rispettiva competenza; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  marzo  2006,  n.  157,  recante
«disposizioni correttive ed integrative  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, in  relazione  al  paesaggio»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  97  del  27  aprile
2006 - supplemento ordinario n. 102; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2008,  n.  63,  recante
«ulteriori  disposizioni  integrative  e  correttive»   del   decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  in  relazione  al  paesaggio,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  84
del 9 aprile 2008; 
  Vista la legge regionale n. 19 del  16  dicembre  2008,  pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  n.  59  del  24
dicembre 2008, sull'ordinamento del  Governo  e  dell'Amministrazione
regionale; 
  Visto il D.A.  n.  9020  del  22  ottobre  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 7  aprile  2006,
con il quale e' stata ricostituita per il  quadriennio  2005/2009  la
Commissione Provinciale per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  e
panoramiche di Ragusa; 
  Visto il D.A. n.  5553  del  23  febbraio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 aprile  1993,
con  il  quale  e'  stato  vincolato  paesaggisticamente,  ai   sensi
dell'art. 1 della legge n. 1497/1939, «il tratto  di  costa  compreso
tra Sampieri e Marina di Modica comprendente  le  Contrade  Carciolo,
Pisciotto e  Religione,  dei  comuni  di  Modica  (Ragusa)  e  Scicli
(Ragusa)»; 
  Vista la richiesta della  provincia  Regionale  di  Ragusa  del  20
luglio 2005 di proposta di revoca del vincolo  paesaggistico  imposto
con D.A. n. 5553 del 23 febbraio 1993; 
  Vista la nota prot. n. 1294 dell'8 agosto 2005,  con  la  quale  la
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa manifesta
la propria intenzione di proporre lo stralcio  dell'area  industriale
di Pozzallo-Modica, per parte di territorio ricadente  in  comune  di
Modica (Ragusa), dal vincolo paesaggistico imposto con D.A.  n.  5553
del 23 febbraio 1993; 
  Esaminato il verbale redatto nella seduta del 28 gennaio 2009,  con
il quale la Commissione provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze
naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto all'ordine del giorno di
ridurre, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3  giugno  1940,  n.
1357, il territorio vincolato con il D.A. n.  5553  del  23  febbraio
1993, insistente sul «tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica
comprendente le Contrade Carciolo, Pisciotto e Religione, dei  Comuni
di Modica (Ragusa) e Scicli (Ragusa)», cosi' come riperimetrato nella
proposta di esclusione dal vincolo di parte del suddetto  territorio,
allegata al verbale del 28 gennaio 2009, a cui si rimanda  e  che  fa
parte integrante del presente decreto; 
  Accertato che  il  verbale  del  28  gennaio  2009,  contenente  la
proposta di riperimetrazione, la relazione e la relativa  planimetria
sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Modica (Ragusa)
dal 17 febbraio 2009 al 17 maggio 2009 e depositati nella  segreteria
del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del
decreto  legislativo  n.   42/2004,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Vista la nota prot. n. 1629 del 15 aprile 2009,  con  la  quale  la
Soprintendenza per i beni  culturali  ed  ambientali  di  Ragusa,  su
sollecitazione  del  Dipartimento   regionale   beni   culturali   ed
ambientali   ed   educazione   permanente,   specificava    che    la
riperimetrazione del vincolo paesaggistico di cui al D.A. n. 5553 del
23  febbraio  1993,  era  gia'  prevista  nella  stesura  del   Piano
Paesaggistico - Ambito 17 - Area dei rilievi e del tavolato ibleo,  e
che dalla proposta  di  riperimetrazione  rimanevano  salve  le  zone
tutelate dall'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.  e
le scoperte fortuite regolate dall'art. 90 del decreto legislativo n.
42/2004 e s.m.i.,  nonche'  l'area  tutelata  dal  sito  Natura  2000
Spiaggia di Maganuco ricadente all'interno dell'area A.S.I.; 
  Vista la  nota  prot.  n.  826  del  21/6/2010,  con  la  quale  la
Soprintendenza  per  i  beni  culturali  e   ambientali   di   Ragusa
trasmetteva  copie  dello  stralcio  della  cartografia   del   Piano
Paesaggistico - Ambito 17 - Area dei rilievi e  del  tavolato  ibleo,
relativo   all'area    ASI    Modica-Pozzallo    interessata    dalla
riperimetrazione del vincolo di cui al D.A. n. 5553 del  23  febbraio
1993; 
  Accertato altresi', che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del
decreto  legislativo  n.   42/2004,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni - dell'avvenuta proposta e pubblicazione e'  stata  data
notizia su tre quotidiani, due a diffusione regionale (Quotidiano  di
Sicilia e La Gazzetta del Sud) ed  uno  a  diffusione  nazionale  (Il
Giornale), giusta nota della Soprintendenza per i  beni  culturali  e
ambientali di Ragusa, prot. n. 29 del 12 gennaio 2010; 
  Accertato altresi', che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del
decreto  legislativo  n.   42/2004,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni - dell'avvenuta proposta e pubblicazione e'  stata  data
notizia sui siti informatici della provincia regionale di Ragusa, del
comune di Modica (Ragusa) e della Regione  Siciliana  -  Dipartimento
per i beni culturali ed ambientali,  della  educazione  permanente  e
dell'architettura e dell'arte contemporanea; 
  Vista la nota prot. n. 28 del  12  gennaio  2010,  nella  quale  la
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di  Ragusa  attesta
che non sono state presentate entro i  termini  previsti  per  legge,
opposizioni  da  parte  di   soggetti   interessati   alla   suddetta
riperimetrazione; 
  Ritenuto che le motivazioni riportate nella relazione  allegata  al
verbale del 28 gennaio 2010 a supporto della proposta di devincolo di
parte del territorio insistente sul «tratto di costa tra  Sampieri  e
Marina di Modica  comprendente  le  Contrade  Carciolo,  Pisciotto  e
Religione, dei comuni di Modica (Ragusa)  e  Scicli  (Ragusa)»  siano
sufficienti e congrue; 
  Ritenuto che la «proposta di devincolo non costituirebbe  un  danno
alla tutela e alla salvaguardia del territorio»  e  che  «per  questo
tratto possono venire meno le limitazioni imposte  dal  Codice  senza
provocare alterazione all'immagine paesaggistica d'insieme della zona
in argomento», anche perche' «il  Consorzio  A.S.I.,  da  regolamento
interno, prevede ampie superfici a verde e schemi di vegetazione alta
tutt'intorno ai lotti ed ai capannoni», motivazioni  riportate  nella
relazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali  di
Ragusa allegata al verbale del 28 gennaio 2009; 
  Considerato   quindi,   di   potere   accogliere   le   sopracitate
motivazioni, espresse dalla Commissione  Provinciale  per  la  tutela
delle bellezze naturali  e  panoramiche  di  Ragusa  nella  relazione
allegata  al  verbale  del  28  gennaio  2009,  i  cui  confini  sono
correttamente evidenziati nella planimetria ivi allegata e  descritti
in dettaglio nell'allegata relazione al verbale del 28 gennaio  2009,
documenti ai quali si rimanda e  che  formano  parte  integrante  del
presente decreto; 
  Ritenuto che, in riferimento alla  proposta  del  28  gennaio  2009
della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Ragusa, non ricorrono motivi di pubblico interesse che
impediscano di devincolare parte di territorio compreso  nel  vincolo
paesaggistico,  di  cui  al  D.A.  n.  5553  del  23  febbraio  1993,
denominato  «Tratto  di  costa  tra  Sampieri  e  Marina  di   Modica
comprendente le Contrade Carciolo, Pisciotto e Religione, dei  Comuni
di Modica (Ragusa) e Scicli (Ragusa)»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 14  del
regio decreto 3 giugno  1940,  n.  1357,  e'  devincolata  parte  del
territorio del vincolo denominato «Tratto di  costa  tra  Sampieri  e
Marina di Modica  comprendente  le  Contrade  Carciolo,  Pisciotto  e
Religione, dei Comuni di Modica (Ragusa) e Scicli (Ragusa)»,  di  cui
al D.A. n. 5559 del 23 febbraio  1993,  cosi'  come  descritta  nella
relazione allegata al verbale del 28 gennaio  2009,  approvata  dalla
Commissione provinciale per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  e
panoramiche di Ragusa, e delimitata nella planimetria  ivi  allegata,
tutti parte integrante del presente decreto.