IL PREFETTO DI VICENZA 
 
  Premesso che molti Comuni della provincia di Vicenza, tra i  quali,
segnatamente, il Comune capoluogo e Caldogno, sono stati  interessati
dagli eventi alluvionali nei giorni dal  31  ottobre  al  2  novembre
2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
novembre  2010,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza, in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31  ottobre
al 2 novembre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906
del 13 novembre 2010,  concernente  i  primi  interventi  urgenti  di
protezione civile per fronteggiare la grave situazione  di  emergenza
determinatasi a seguito delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche,
verificatesi nei giorni  dal  31  ottobre  al  2  novembre  2010  nel
territorio della Regione Veneto; 
  Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  con  cui  si
stabilisce: 
    che sono deducibili dal  reddito  di  impresa  le  erogazioni  in
denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite  da  eventi  di
calamita' pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni,  di
comitati e di enti; 
    che  non  si  considerano   destinati   ad   attivita'   estranee
all'esercizio  dell'impresa  i  beni  ceduti  ai  predetti   soggetti
gratuitamente e per le medesime finalita'; 
    che  entrambe  le  forme  di  liberalita'   non   sono   soggette
all'imposta sulle donazioni; 
  Visto, in particolare, il comma quarto del  medesimo  articolo  che
demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni,
delle associazioni, dei  comitati  e  degli  enti  destinatari  delle
predette liberalita'; 
 
                              Decreta: 
 
  Le fondazioni, le associazioni,  i  comitati  e  gli  enti  di  cui
all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per  il  cui  tramite
sono effettuate le erogazioni liberali  a  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi alluvionali nei  giorni  dal  31  ottobre  al  2
novembre  2010  nel  territorio  della  provincia  di  Vicenza  nelle
premesse specificato, sono cosi' individuati: 
    a) organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460,  come
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre  1998,  n.
422, nonche' integrato dall'art. 30 comma quarto del decreto -  legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2; 
    b)  altre  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed   enti   che,
istituiti  con  atto  costitutivo  o  statuto  redatto  nella   forma
dell'atto  pubblico  o  della   scrittura   privata   autenticata   o
registrata, tra le proprie finalita' prevedono  interventi  umanitari
in favore di popolazioni colpite da calamita' pubbliche  o  da  altri
eventi straordinari; 
    c) amministrazioni pubbliche statali, regionali  e  locali,  enti
pubblici non economici; 
    d) associazioni sindacali e di categoria. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Vicenza, 17 novembre 2010 
 
                                                 Il prefetto: Fallica