IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
    
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», ed in particolare l'art.  51,  recante  «Misure  per  la
conoscibilita' dei prezzi dei carburanti»; 
  Visto il comma 1 del citato  art.  51,  secondo  cui  «al  fine  di
favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui  prezzi  dei
carburanti praticati da ogni singolo  impianto  di  distribuzione  di
carburanti per  autotrazione  sull'intero  territorio  nazionale,  e'
fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al  pubblico
di carburante per  autotrazione  per  uso  civile  di  comunicare  al
Ministero dello  sviluppo  economico  i  prezzi  praticati  per  ogni
tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»; 
  Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il
Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto,  individua
secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze di tale
obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalita' per  la
comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli
impianti, per l'acquisizione ed il trattamento  dei  suddetti  prezzi
dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul  sito  internet
del Ministero medesimo ovvero anche  attraverso  altri  strumenti  di
comunicazione atti a  favorire  la  piu'  ampia  diffusione  di  tali
informazioni presso i consumatori; 
  Considerato che il comma 2, secondo periodo,  del  citato  art.  51
prevede che dall'applicazione delle disposizioni di cui  al  medesimo
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e le attivita' ivi previste  devono  essere  svolte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente; 
  Considerato che  il  comma  3  del  medesimo  art.  51  circoscrive
l'effettiva portata di tale obbligo di comunicazione  precisando  che
le sanzioni  amministrative  pecuniarie  a  tal  fine  richiamate  si
applicano solo in caso di omessa comunicazione  o  quando  il  prezzo
effettivamente praticato dal singolo impianto  di  distribuzione  sia
superiore a quello comunicato dal medesimo impianto; 
  Considerato  che  le  esigenze  di  gradualita'  e   sostenibilita'
affermate dal legislatore  inducono  a  introdurre  tale  obbligo  di
comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove gia' esiste
analogo obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del  decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito con  modificazioni  nella  legge  2
aprile 2007, n. 40, e ad estenderlo successivamente  ai  distributori
sulle strade statali e solo successivamente all'intera rete stradale; 
  Considerato  che  la  graduale  introduzione  di  tale  obbligo  di
comunicazione e la conseguente  maggiore  diffusione  della  relativa
informazione ai consumatori,  nella  misura  in  cui  introduce  tale
obbligo inizialmente  per  una  sola  tipologia  di  vendita  per  le
principali  tipologie  di  prodotto,   privilegiando   l'obbligo   di
comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante  modalita'
self  service,  se  presenti,  e  privilegiando  in  ogni   caso   la
comunicazione dei prezzi di distribuzione dei  principali  carburanti
eco-compatibili, puo' indirettamente costituire  anche  un  opportuno
strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori  delle
forme di distribuzione caratterizzate da minori costi (self  service)
e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili  di  cui
all'art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Considerato   che   la   disponibilita'   di   dati   effettivi   e
sufficientemente estesi circa i prezzi praticati  in  modalita'  self
service potra' consentire in seguito piu' appropriati confronti con i
prezzi medi di vendita dei carburanti in  altri  Paesi  europei  dove
tali modalita' di vendita sono attualmente piu' diffuse; 
  Considerato  che  l'obbligo  di  comunicazione,   in   assenza   di
variazioni in aumento del  prezzo,  puo'  essere  fissato  a  cadenza
settimanale, favorendo cosi' indirettamente una minore variabilita' e
maggiore confrontabilita' dei prezzi; ferma restando a  garanzia  del
consumatore la previsione di sanzioni  nel  caso  di  rilevazione  di
prezzi superiori a quelli comunicati e pubblicati, l'obiettivo di una
piena corrispondenza fra prezzo comunicato e prezzo  praticato  anche
nel caso di prezzi praticati  inferiori  a  quelli  comunicati,  puo'
essere comunque perseguito attraverso le comunicazioni volontarie  di
prezzo che, anche in  caso  di  riduzione  di  prezzi  o  di  offerte
promozionali di breve durata, possono essere motivate  dall'interesse
commerciale concorrenziale dell'operatore a far conoscere la  propria
offerta migliore; 
  Considerata l'opportunita' di rendere piu'  immediata,  fruibile  e
confrontabile,  l'informazione   effettivamente   rilevante   per   i
consumatori, prevedendo che,  ferma  restando  la  comunicazione  del
prezzo effettivamente praticato con tutti  i  decimali,  la  relativa
pubblicazione dei prezzi stessi sul sito istituzionale del  Ministero
sia effettuata con minore evidenza della terza cifra decimale  ovvero
con arrotondamento al centesimo di euro superiore rispetto al  prezzo
praticato, ritenendo la terza cifra decimale un modo per  evidenziare
differenze di  prezzo  sostanzialmente  irrilevanti  ed  illusorie  e
auspicando che la sede di confronto concorrenziale cui e' rivolta  la
comunicazione  favorisca  invece  variazioni  effettive  dei   prezzi
praticati con arrotondamento al centesimo inferiore; 
  Considerato che il medesimo  interesse  commerciale  concorrenziale
potra' favorire il successivo arricchimento dell'informazione su base
volontaria anche al di la' della soglia minima di obbligo individuata
dal presente decreto secondo criteri di sostenibilita' e gradualita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ambito di applicazione e decorrenze 
                    dell'obbligo di comunicazione 
 
  1. L'obbligo  di  cui  all'art.  51  della  legge  n.  99/2009,  di
comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  dei  prezzi  di
vendita  al  pubblico  praticati  da   ogni   singolo   impianto   di
distribuzione di carburanti  per  autotrazione  per  uso  civile,  e'
individuato esclusivamente con riferimento: 
    a) alla comunicazione iniziale; 
    b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale,  da
effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza  di
variazioni di prezzo in aumento, entro  l'ottavo  giorno  dall'ultima
comunicazione inviata; 
    c) alla comunicazione, almeno  contestuale  all'applicazione,  di
tutte le variazioni in aumento praticate rispetto  all'ultimo  prezzo
comunicato,  anche  se  anteriori   alla   decorrenza   del   periodo
settimanale ordinario di comunicazione. 
  2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1  e'  stabilito  con
esclusivo riferimento ad una  sola  forma  di  vendita  per  ciascuna
tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di  vendita
e' presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario  di
apertura e per la relativa tipologia di carburante, e' riferito  alla
sola  vendita  effettuata  mediante  sistemi  self  service  e  senza
avvalersi dell'operatore. 
  3. Resta ferma la possibilita', compatibilmente con le capacita' di
ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed  evoluzione
del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che  a  tal
fine saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero
dello sviluppo  economico,  di  comunicare  su  base  volontaria,  ai
medesimi fini della pubblicazione sul sito  del  Ministero,  anche  i
prezzi praticati per le altre modalita' di vendita, le variazioni  di
prezzo infrasettimanali in diminuzione  e  gli  eventuali  sconti  di
prezzo con profilo settimanale tipizzato. Le eventuali  comunicazioni
volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia  espressa  a  tale
facolta',  rispondono  ai  medesimi  obblighi   di   veridicita'   ed
aggiornamento periodico di quelle obbligatorie. 
  4. Le  decorrenze  dell'obbligo  di  comunicazione  dei  prezzi  di
vendita  al  pubblico  praticati  relativamente  ai  carburanti   per
autotrazione,  ferma  restando  la  possibilita'   di   comunicazioni
volontarie aggiuntive nei limiti di capacita' del sistema informatico
di cui al comma 3 e le eventuali fasi  anteriori  di  sperimentazione
del  sistema,  sono  stabilite  secondo   il   seguente   ordine   di
gradualita': 
    a)  prezzi   dei   carburanti   dei   distributori   della   rete
autostradale, per tutte le tipologie di carburanti; 
    b) prezzi dei carburanti dei  distributori  della  rete  stradale
statale, limitatamente alla benzina ed al  gasolio  venduti  mediante
modalita' self service, nonche' al gpl ed al metano; 
    c) prezzi dei carburanti per tutti gli  altri  distributori,  per
tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita,  fatte  salve  le
limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2. 
  5. I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati
a decorrere dal 1° febbraio 2011. I prezzi di cui al comma 4, lettere
b)  e  c),  devono  essere  comunicati   a   decorrere   dalle   date
rispettivamente fissate con successivi analoghi decreti e  rese  note
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del  Ministero
almeno trenta giorni prima della decorrenza stabilita.