IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, con la partecipazione del  prof.  Francesco
Pizzetti,  presidente,  del  dott.   Giuseppe   Chiaravalloti,   vice
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.  Giuseppe  Fortunato,
componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); 
  Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000 e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la propria deliberazione n. 16 del 14 marzo 2001 di  adesione
al protocollo per le relazioni collettive  di  cui  all'art.  66  del
regolamento n. 2/2000 e, in particolare, l'accordo n. 3,  annesso  al
predetto  protocollo,  con  il  quale  e'   stato   disciplinato   il
procedimento negoziale presso l'Autorita'; 
  Visti  gli  accordi  negoziali  che,  in  conformita'  al  predetto
protocollo,  sono  stati  sottoscritti  in  data   odierna   con   le
organizzazioni  sindacali  Fiba-Cisl,  Fisac-Cgil   e   Sinpriv-Fisav
concernenti,  rispettivamente,  la   modifica   di   alcuni   profili
dell'istituto delle progressioni e  i  connessi  riflessi  di  natura
economica relativamente ai bienni pregressi (2005-2006 e  2007-2008),
una contenuta rideterminazione del valore unitario del  buono  pasto,
rimasto invariato dal 2006 e una circoscritta modifica ai criteri  di
determinazione dell'indennita' spettante al personale in posizione di
fuori ruolo presso l'Ufficio; 
  Considerato che nell'ambito  del  lungo  negoziato  con  le  citate
OO.SS.  l'Ufficio  aveva  proposto,  peraltro,   che   l'una   tantum
riconosciuta  agli  aventi  diritto  a  titolo  di  compensazione  in
relazione ai tempi tecnici  e  di  attuazione  del  medesimo  accordo
negoziale fosse loro corrisposta in egual misura, a prescindere dalla
qualifica ricoperta, e che tale proposta non e' stata  accolta  dalle
OO.SS. firmatarie; 
  Visto il decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  dato  atto  che
rimangono fermi i limiti e le misure di contenimento della spesa  del
personale ivi previsti; 
  Rilevato  che  l'attuazione   dei   medesimi   accordi   presuppone
circoscritte modifiche al regolamento n. 2/2000; 
  Rilevato, altresi', che, alla luce  delle  novita'  legislative  di
recente intervenute, appare opportuno apportare talune modifiche alle
pertinenti diposizioni regolamentari  in  tema  di  valutazione,  con
riferimento per alcuni profili anche al regolamento n. 1/2000, tenuto
conto delle  strette  interrelazioni  esistenti  tra  il  sistema  di
valutazione e l'istituto delle progressioni economiche; dato atto che
sulle modifiche da apportare, alcune delle  quali  prospettate  dalle
citate OO.SS., si e' svolto un proficuo e approfondito confronto; 
  Ritenuto di recepire i citati accordi negoziali e di  apportare  le
necessarie modifiche regolamentari; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000  sull'organizzazione
e il funzionamento dell'Ufficio; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. di recepire gli accordi numeri 1, 2 e 3 sottoscritti in data  19
novembre 2010 con le organizzazioni sindacali di cui in premessa; 
  2. di apportare ai regolamenti numeri 1 e 2/2000, ai  sensi  e  per
gli effetti di cui all'art. 156 del Codice, le  modifiche  riportate,
rispettivamente, negli allegati A e B alla presente deliberazione; 
  3. di stabilire che le disposizioni modificate nei termini  di  cui
ai medesimi allegati A e B entrino in  vigore  il  giorno  successivo
alla data della loro pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 novembre 2010 
 
                       Il Presidente: Pizzetti 
 
 
                        Il relatore: Pizzetti 
 
 
                  Il segretario generale: De Paoli