IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  organizzazione  comune   dei   mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (Regolamento
unico OCM), come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  361/2008  del
Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i  regolamenti
(CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della  Commissione,  del  21
dicembre  2007  e  successive  modificazioni,  recante  modalita'  di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e  (CE)
n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, gli Stati membri, nelle regioni in cui  il  livello  di
organizzazione  dei  produttori   nel   settore   ortofrutticolo   e'
particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla  Commissione
a concedere alle organizzazioni di produttori  un  aiuto  finanziario
nazionale non superiore all'80%  dei  contributi  finanziari  di  cui
all'art. 103-ter, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento; 
  Considerato che ai sensi  dell'art.  93  del  regolamento  (CE)  n.
1580/2007, il livello di organizzazione dei produttori e' considerato
particolarmente scarso quando le  organizzazioni  di  produttori,  le
associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione
ortofrutticola regionale ottenuta in detta regione durante gli ultimi
tre anni per i quali sono disponibili i dati;  
  Visto l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, che dispone  che
gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio  di
un dato anno, una richiesta di  autorizzazione  a  concedere  l'aiuto
finanziario nazionale per i programmi operativi da  attuare  in  tale
anno,  corredata   degli   elementi   comprovanti   il   livello   di
organizzazione   dei    produttori    nella    Regione    interessata
particolarmente scarso e delle  informazioni  sulle  OP  interessate,
sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari  versati
dai soci; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Vista  la  Strategia  Nazionale  2009-2013,  adottata  con  decreto
ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008 e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  3932  dell'11  maggio  2009,  e
successive modifiche e integrazioni,  adottato  in  conformita'  alla
richiamata Strategia Nazionale 2009-2013; 
  Vista la nota ministeriale 29 gennaio 2010, n.  4,  come  integrata
con note del 16 marzo 2010, n. 3245, del 19 marzo 2010, n. 3364 e del
14 aprile 2010, n.  4268,  con  la  quale  e'  stata  richiesta  alla
Commissione europea l'autorizzazione  alla  concessione,  per  l'anno
2010,  dell'aiuto  finanziario  nazionale  alle   organizzazioni   di
produttori nelle regioni con un livello di  organizzazione  inferiore
al 20%; 
  Vista la Decisione C(2010)4282 del 29 giugno 2010, con la quale  la
Commissione europea ha  autorizzato  l'Italia,  per  l'anno  2010,  a
versare  alle  organizzazioni  di  produttori  nelle  Regioni   Valle
d'Aosta, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, un aiuto finanziario  nazionale
fino a concorrenza di un importo  pari  a  € 48.414.330,00,  a  norma
dell'art. 103-sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Vista la nota ministeriale 11 giugno 2010, n. 6040, con la quale e'
stato  chiesto  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   la
disponibilita' delle risorse finanziarie  da  destinare  al  predetto
aiuto nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  Europea
(I.G.R.U.E.)  26  luglio  2010,  con  il  quale  e'  stato  stanziato
l'importo   di   € 40.000.000,00,   pari   all'82,62%    dell'importo
autorizzato dalla Commissione europea; 
  Vista la nota ministeriale 30 luglio 2010, n. 7295,  con  la  quale
sono state anticipate, alle organizzazioni di produttori interessate,
le indicazioni necessarie all'avvio delle procedure per l'adeguamento
dei programmi  operativi  finalizzato,  tra  l'altro,  all'incremento
della  concentrazione  dell'offerta  e  all'ampliamento  della   base
associativa; 
  Ritenuto  necessario  adottare  le   disposizioni   necessarie   ad
integrare la richiamata Strategia Nazionale 2009-2013 relativamente a
quanto concerne l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale per  il
2010; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 23 settembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Le  presenti  disposizioni,  concernenti  l'aiuto   finanziario
nazionale per l'anno 2010, di cui all'art. 103-sexies del regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre  2007,  integrano  la
Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con  decreto  ministeriale  25
settembre 2008, n. 3417.