IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1993, con  il  quale  e'
stata riconosciuta la DOCG dei vini «Vernaccia di San  Gimignano»  ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la richiesta presentata dal Consorzio della denominazione San
Gimignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare della DOCG
dei vini «Vernaccia di San Gimignano»; 
  Visto il parere  favorevole  espresso  dalla  regione  Toscana,  in
merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di  modifica  del
disciplinare della DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano»; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la  proposta  del
relativo disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Vernaccia di San
Gimignano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
197 del 24 agosto 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti, controdeduzioni  da  parte  degli  interessati  avverso  il
parere e la proposta sopra citati; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio  della  denominazione  San
Gimignano con la quale e' richiesta la possibilita' di far  decorrere
le  disposizioni  contenute  nell'art.  5,  comma   8,   dell'annesso
disciplinare di produzione, a far data dal 1° maggio 2011, al fine di
consentire alle ditte interessate  di  poter  predisporre,  in  tempo
utile, la  necessaria  documentazione  inerente  l'ottenimento  delle
autorizzazioni   in   deroga   ad   effettuare   le   operazioni   di
imbottigliamento fuori della zona delimitata dal sopra citato art. 5,
comma 8; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana in merito
all'istanza sopra indicata; 
  Ritenuto pertanto necessario  di  doversi  accogliere  la  suddetta
istanza e procedere alla  modifica  del  disciplinare  di  produzione
della DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano», in  conformita'  al
parere espresso dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione del vino a DOCG «Vernaccia di  San
Gimignano», riconosciuta con decreto ministeriale del 9 luglio  1993,
e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla  campagna  vendemmiale
2010/2011. 
  2. La DOCG «Vernaccia di San Gimignano» e' riservata  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di produzione di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  le  cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2010- 2011. 
  3. In deroga al disposto di cui al comma 2, le disposizioni di  cui
all'art. 5, comma 8 dell'annesso disciplinare di  produzione  entrano
in vigore a decorrere dal 1° maggio 2011.