IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente le condizioni per l'autorizzazione di
prodotti   fitosanitari   contenenti   sostanze    attive    iscritte
nell'Allegato I del suddetto decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 15 novembre  2006  dall'impresa
Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico
della Mirandola n.  8,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del
prodotto fitosanitario  denominato  «Acramite  480SC»  contenente  la
sostanza attiva bifenazate; 
  Visto il decreto del 13 dicembre 2005 di inclusione della  sostanza
attiva bifenazate nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 novembre 2015, in attuazione della direttiva
2005/58/CE della Commissione del 21 settembre 2005; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 14  luglio  2010  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n.  194,  relativo  all'autorizzazione  del  prodotto  in
questione fino al 30 novembre 2015, data di scadenza  dell'iscrizione
della sostanza attiva bifenazate in Allegato I; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 settembre 2010 con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 15 ottobre 2010 da cui risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  30  novembre
2015 l'impresa Chemtura Italy Srl con sede  legale  in  Latina  Scalo
(Latina), via Pico della Mirandola n. 8, e' autorizzata ad  immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato ACRAMITE 480SC  con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
5-10-50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-25. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
seguenti  imprese  estere  e  importato  in  confezioni  pronte   per
l'impiego: 
    CJB  Industries,  Inc. -  2114  Cypress  Street,  Valdosta -   GA
31603-1362, USA (solo formulazione); 
    Kwizda    Agro    GmbH -    Werk    Leobendorf -    B6,     Laaer
Strasse/Kwizda-Allee   1 -   2100   Leobendorf,   -   Austria   (solo
formulazione); 
    Bold Formulators, LLC-7745 Magnolia Industrial  Boulevard -  Tift
County Industrial Park - Tifton,  GA  31794,  USA  (formulazione  e/o
confezionamento); 
    Chemtura Netherlands B.V. -  Ankerweg  18 -  1041  AT  Amsterdam,
Paesi Bassi (formulazione e/o confezionamento). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13639. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello