IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,
il  quale  prevede,  al  primo  capoverso,  che   a   seguito   della
dichiarazione dello stato di emergenza,  i  soggetti  interessati  da
eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni  riconducibili
all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli  immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o  del
differimento, per un periodo fino a sei mesi,  dei  termini  per  gli
adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali; e, al  secondo  capoverso,
che la  sospensione  ovvero  il  differimento  dei  termini  per  gli
adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti
con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal  punto
di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura  finanziaria,
e  disciplinati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  nonche',
per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  269  del  17
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della regione Veneto  nei  giorni  dal  31  ottobre  al  2
novembre 2010; 
  Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  n.
3906 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272
del 20 novembre 2010, con la quale sono  stati  individuati  i  primi
interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare  i
danni  conseguenti  gli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hanno
colpito il territorio della regione del  Veneto  nei  giorni  dal  31
ottobre al 2 novembre 2010 e che  ha  nominato  il  Presidente  della
regione quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza; 
  Visto l'art. 10 dell'Ordinanza della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri n. 3906 del 2010, che dispone in merito agli stanziamenti  e
alle risorse necessari per gli  interventi  previsti  dalla  medesima
ordinanza; 
  Visto l'art. 11 dell'Ordinanza della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri n. 3906 del 2010, il quale prevede che al fine di fornire  i
necessari elementi istruttori  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  per  la
sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e  la  possibile
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali,  il  Commissario  delegato,  avvalendosi  dei
comuni,   predispone   l'elenco   delle   imprese   che    a    causa
dell'esondazione dei fiumi abbiano  subito  il  fermo  della  propria
attivita' economica e siano stati oggetto di ordinanza di sgombero da
parte della  competente  autorita'  comunale,  nonche'  l'elenco  dei
cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni; 
  Vista  la  nota  del  Commissario  delegato  per   il   superamento
dell'emergenza del 25 novembre 2010, n. 620337/63.12,  con  la  quale
sono stati inviati gli elenchi definitivi  delle  imprese  che  hanno
subito il fermo della propria attivita'  economica  nonche'  l'elenco
definitivo dei  cittadini  costretti  all'evacuazione  dalle  proprie
abitazioni; 
  Visto il proprio  decreto  26  novembre  2010,  con  il  quale  nei
confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati  alla  predetta
nota del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza  sono
stati sospesi i termini relativi ai versamenti del  secondo  o  unico
acconto  delle  imposte  dirette  e  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive; 
  Ritenuta la necessita' di sospendere dal  31  ottobre  2010  al  20
dicembre 2010,  nei  confronti  dei  medesimi  soggetti  inclusi  nei
predetti elenchi i termini  relativi  ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; 
  Sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  de  Ministri,  nonche'  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Sospensione dei versamenti contributivi 
 
  1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi predisposti dal
Commissario  delegato  per  il  superamento  dell'emergenza  e   gia'
allegati, per farne parte integrante, al proprio decreto in  data  26
novembre 2010 indicato in premessa, sono sospesi dal 31 ottobre  2010
al 20 dicembre 2010 i termini relativi ai versamenti  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni  e  le  malattie  professionali.  I
predetti versamenti sono effettuati entro il 24 dicembre 2010. Non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 novembre 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti