IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la  disciplina  delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse  dei
cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai  sensi  dell'articolo
1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3015   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della EUROSCOMMESSE 2000 S.r.l. nei locali  siti  in  ROMA  alla  Via
A.Genina, 58/60; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della  citata  convenzione  il  quale
stabilisce  che   l'Amministrazione   procede   alla   revoca   della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese, oltre  che  negli  altri  casi
espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso  in
cui, successivamente alla stipula della convenzione  di  concessione,
emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di
un elemento costitutivo di un requisito,  considerato  essenziale  ai
fini della permanenza del rapporto concessorio; 
  Vista la nota prot. n. 2010/25461/Giochi/SCO del 23 luglio 2010 con
la quale la predetta societa' concessionaria e' stata informata delle
indagini  e  dei  provvedimenti  cautelari  a  carico   del   proprio
rappresentante  legale  e  disposto  il  contestuale   distacco   del
collegamento con il Totalizzatore Nazionale; 
  Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di revoca, ai sensi del citato articolo  17,
comma 1; 
 
                            D I S P O N E 
 
per i motivi indicati in premessa  ed  ai  fini  della  tutela  degli
interessi pubblici, la revoca della  convenzione  di  concessione  n.
3015 per la commercializzazione delle  scommesse  a  quota  fissa  su
eventi sportivi, diversi dalle  corse  dei  cavalli,  ed  eventi  non
sportivi, stipulata con la societa'  EUROSCOMMESSE  2000  S.r.l.  con
sede legale in Roma alla Via A.Genina, 58/60 ed operante al  medesimo
indirizzo. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi  al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
 
  Roma, 26 novembre 2010 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri