IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, che prevede, per il  movimento  degli  aeromobili  privati  e
delle persone negli aeroporti  nazionali  aperti  al  traffico  aereo
civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero  per  gli  aeromobili  e  del  diritto  di  imbarco  per   i
passeggeri; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati
i parametri  sui  quali  articolare  la  determinazione  dei  livelli
tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne
i criteri attuativi; 
  Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000,  n.  140T,
con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i  tassi  di
inflazione programmata previsti fino all'anno 2000; 
  Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248 che  ha  sostituito  il  comma  10  dell'art.  10  della
predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo  che  «la  misura
dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324,  e'
determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti
dal CIPE,  con  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto  il  comma  2,  dell'art.  11-decies  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248, che  ha  disposto  quanto  segue:  «fino  alla
determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio
1976, n. 324, seconde le modalita' previste nel comma  10,  dell'art.
10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  come  sostituito  dall'art.
11-nonies del presente decreto, la misura  dei  diritti  aeroportuali
attualmente in vigore e' ridotta in  misura  pari  all'importo  della
riduzione dei canoni  demaniali  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori
che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da
societa' di revisione contabile, che consenta  l'individuazione,  per
tutti i servizi  offerti,  dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
afferenti a ciascun singolo servizio»; 
  Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno  2007,  registrata  alla
Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, con la  quale,  in
attuazione  dell'art.  11-nonies,  comma  1,  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime  di
esclusiva»; 
  Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo
2008,  con  la  quale   la   Corte   costituzionale   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies  della  legge  n.
248/2005, nella parte in cui non  prevede  che,  prima  dell'adozione
della  delibera  CIPE,  sia  acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata, nonche'  dell'art.  11-undecies,  comma  2,  della  stessa
legge, nella parte in cui, con riferimento  ai  piani  di  intervento
infrastrutturale, non prevede  che  sia  acquisito  il  parere  della
Regione interessata; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del  27  marzo  2008,  registrata
alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio  controllo  Ministeri
economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65,
con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata  sentenza
n. 51/2008 e, nel recepire la  richiesta  espressa  dalla  Conferenza
unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n.
38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione  -  secondo
capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante
testo nella sua interezza; 
  Visto  il  paragrafo  5.1  del  documento  tecnico  di   cui   alla
deliberazione  CIPE  38/2007  che  assegna  all'ENAC  il  compito  di
elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima; 
  Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  approvazione  delle  suddette   «Linee   guida»,
registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009; 
  Considerato  che  per  la  piena  attuazione  dei  contenuti  delle
predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°,
del  codice  della  navigazione,  la  previa  stipula,  per   ciascun
aeroporto, di un contratto  di  programma  tra  ENAC  ed  il  gestore
aeroportuale; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha  stabilito
che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art.  10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo  sostituito  dal
comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti
provvede, con proprio decreto,  all'aggiornamento  della  misura  dei
diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio  2008,  n.  79,  registrato
alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 - Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro  n.
9, foglio 62, di aggiornamento dei diritti  aeroportuali  per  l'anno
2008; 
  Visto  altresi',  il  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
recante «Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti», ed in  particolare,  l'art.  28  -
Diritti aeroportuali - che modifica il  predetto  art.  21-bis  della
legge n. 31/2008, prorogando al  31  dicembre  2009  il  termine  per
«l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali  al  tasso  di
inflazione programmato»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, registrato alla Corte
dei conti il 24 novembre 2009 - Ufficio di controllo  atti  Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio
n. 269, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009; 
  Vista la  deliberazione  CIPE  n.  96/2009  del  6  novembre  2009,
registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 2010,  Ufficio  controllo
Ministeri economico-finanziari, registro n.  3  Economia  e  finanze,
foglio n. 317 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), che  ha
modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in  materia  di
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime  di
esclusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  recante  proroga
dei termini previsti da disposizioni legislative  ed  in  particolare
l'art. 5, comma 6, laddove sono state  apportate  modificazioni  alle
disposizioni  introdotte  dall'art.  21-bis  del   decreto-legge   31
dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28  febbraio  2008,  n.
31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al
31 dicembre 2010 il termine per  «l'aggiornamento  della  misura  dei
diritti  aeroportuali  al  tasso   di   inflazione   programmato»   e
introducendo la limitazione della  decadenza  dell'aggiornamento  dei
diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle societa'  di
gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei  contratti  di
programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010; 
  Visto altresi', il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma  7,
la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini (di cui all'art. 3,  comma
1, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2)  di  sospensione
dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi
dello Stato  a  emanare  atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento  di
diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche  o  persone
giuridiche in relazione  al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad  altri
meccanismi automatici, prevedendo espressamente che,  nell'ambito  di
applicazione dello stesso decreto-legge, e'  esclusa  la  regolazione
tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Visto  il  Documento  di   Programmazione   Economico   Finanziaria
2010-2013 che ha fissato per l'anno 2010  il  valore  dell'inflazione
programmata, pari all'1,5%; 
  Vista la nota n. 6359 della direzione generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo del 30 dicembre 2009, reiterata in data  24  marzo
2010, prot. 0001327,  con  la  quale  veniva  richiesto  all'ENAC  di
predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei  corrispettivi
aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata 2010; 
  Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  111  del  14
maggio 2010, concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali
per gli aeroporti di Parma e Trapani; 
  Vista  l'informativa  dell'ENAC  del  16  giugno  2010,  prot.   n.
63206/ENAC/DG  in  merito  allo  stato  dell'istruttoria  in   corso,
propedeutica alla revisione dei diritti aeroportuali in questione; 
  Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa  con  nota  n.
0091008/ENAC/DG del 5 agosto 2010; 
  Vista altresi', la successiva nota  n.  0100693/ENAC/DG  datata  31
agosto  2010,  con  la  quale  l'Ente  ha  fatto   pervenire   alcuni
aggiornamenti  ad  integrazione  delle  informazioni  precedentemente
inviate; 
  Considerato che, in ottemperanza all'art. 11-decies, comma  2,  del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  l'istruttoria
dell'ENAC ha previsto una riduzione del 10% del livello  dei  diritti
negli aeroporti  di  Asiago,  Crotone,  Lucca  Tassignano,  Oristano,
Padova, Reggio Calabria,  Reggio  Emilia,  Salerno,  Venezia  Lido  e
Vicenza  per  la  perdurante  inadempienza  dei  gestori  in   ordine
all'obbligo  di  adottare  un  sistema  di  contabilita'   analitica,
certificato da societa' di revisione contabile; 
  Ritenuto altresi', per le societa' di gestione degli  aeroporti  di
Reggio Emilia e Vicenza, in ragione della  mancata  trasmissione  dei
dati  necessari  all'aggiornamento  dei  diritti   aeroportuali,   di
confermare il calcolo gia' effettuato nel 2009. Per detti  aeroporti,
dunque, e' stata applicata l'inflazione programmata 2010  ai  diritti
ad oggi vigenti di cui al decreto ministeriale 8 ottobre  2009,  gia'
comprensivi della decurtazione del 10%; 
  Considerato altresi' che, nell'aeroporto di Asiago,  che  ha  avuto
una riduzione del traffico commerciale, desumibile dalla  contrazione
dei ricavi e, nell'aeroporto di Oristano,  scalo  a  basso  traffico,
l'applicazione dell'art. 11-decies  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori  allo
zero e che, pertanto, per tali aeroporti le tariffe sono state  poste
pari a zero; 
  Visti i  decreti  interministeriali  (MIT-MEF)  n.  812  e  n.  813
entrambi  datati  7  ottobre  2009,  nonche'   n.   65   e   n.   148
rispettivamente  del  29  gennaio  2010  e  del  23  marzo  2010,  di
approvazione dei contratti di programma stipulati  tra  l'ENAC  e  le
societa' di gestione aeroportuale GESAC,  SAT  ed  AdP  relativamente
agli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi e Bari; 
  Considerato  che  i  per  i  suddetti  aeroporti,  la  misura   dei
corrispettivi aeroportuali e' stata definita nei  relativi  contratti
di  programma   approvati   con   i   su   richiamati   provvedimenti
interministeriali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura dei diritti aeroportuali di cui ai decreti ministeriali 8
ottobre 2009 e 16 aprile 2010, e' aggiornata ai  sensi  dell'art.  5,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per  tener  conto
dell'inflazione programmata relativa all'anno 2010 che, nel Documento
di Programmazione Economico Finanziaria 2010-2013, e' prevista pari a
1,5%.