IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «Registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1018/2002 del 13 giugno 2002,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  6  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2007,  con
il quale l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica  ed
ambientale», con sede in Bologna, via Nazario Sauro n.  2,  e'  stato
autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  indicazione  geografica
protetta «Fagiolo di Sorana»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 6 dicembre 2007, data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che l'Associazione dei piccoli produttori  del  fagiolo
di Sorana, pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo  di
Sorana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione e il  rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  6  dicembre  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica
ed ambientale» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato   «ICEA   -
Istituto per la certificazione etica ed  ambientale»  con  decreto  6
dicembre 2007, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica
protetta «Fagiolo di Sorana», registrata  con  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1018/2002 del 13 giugno 2002  e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.