IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto  il  d.P.R.  del  2  aprile  1969,  con  il  quale  e'  stata
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Ciro'»
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche'
i decreti con i  quali  sono  state  apportate  modifiche  al  citato
disciplinare; 
  Vista la domanda, presentata dal  Consorzio  per  la  Tutela  e  la
Valorizzazione dei vini a DOC Ciro' e  Melissa,  con  sede  in  Ciro'
Marina (KR), intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Ciro'»; 
  Visto il parere favorevole  della  Regione  Calabria  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 187 del 12 agosto 2010; 
  Considerato che e' pervenuta, nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza da parte del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione  dei
vini a DOC Ciro'  e  Melissa,  in  merito  alla  citata  proposta  di
disciplinare, intesa ad ottenere l'eliminazione dell'imbottigliamento
in zona per le tipologie «classico», «classico superiore» e «classico
superiore riserva» di cui all'art. 5, comma 2; nonche'  l'inserimento
nel disciplinare del marchio consortile; 
  Considerato che e' pervenuta, nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza da parte dell'Az. Agr. Francesco M. De Franco ed  altri,  con
sede in  Ciro'  Marina  (KR),  in  merito  alla  citata  proposta  di
disciplinare,  intesa  a  modificare  la  base  ampelografica   delle
tipologie «rosso» e «rosato» di cui all'art. 2, e di ripristinare  il
valore originario dell'acidita' totale minima per tutte le  tipologie
di cui all'art. 6; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Calabria  sull'istanza
presentata dal Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a
DOC  Ciro'  e  Melissa,  con  esclusione  della   modifica   relativa
all'inserimento del marchio consortile, ed il parere  negativo  della
stessa Regione sull'istanza presentata dall'Az. Agr. Francesco M.  de
Franco ed altri; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 16 novembre
2010,  con  il  quale  e'  stata  accolta  l'istanza  presentata  dal
Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a  DOC  Ciro'  e
Melissa, con esclusione della richiesta relativa all'inserimento  nel
disciplinare del marchio consortile; 
  Visto il parere  del  citato  Comitato  nazionale,  espresso  nella
riunione del 16  novembre  2010,  con  il  quale  e'  stata  respinta
l'istanza presentata dall'Agr. Francesco M. De Franco ed altri; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Ciro'» in conformita' ai pareri espressi dal  sopra  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  Denominazione  di  Origine
Controllata dei vini «Ciro'», approvato con d.P.R. del 2 aprile 1969,
e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in  vigore  a  decorrere
dalla campagna vendemmiale 2011/2012.