IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
  Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto  2008,  n.
134, convertito, in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: «I
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
mobilita' ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre  2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, possono essere concessi per  periodi
massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi  indipendentemente
dalla eta' anagrafica e dall'area geografica  di  riferimento,  sulla
base di specifici accordi in sede governativa»; 
  Visto l'accordo in data 20  ottobre  2010,  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza  dei
rappresentanti della societa' Japan Airlines  International  CO  LTD,
nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale,  ai  sensi  del
combinato disposto delle normative sopra indicate, e' stato  previsto
il ricorso al trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, per
un massimo di 31 lavoratori della  societa'  in  parola  che  saranno
collocati in mobilita' gradualmente a decorrere dal 4 ottobre 2010  e
sino alla data ultima del 31 gennaio 2011; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale   la   societa'   Japan   Airlines
International CO LTD, ha richiesto la concessione del trattamento  di
mobilita' ai sensi dell'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge  del  28
agosto 2008, n. 134, convertito, in legge del  27  ottobre  2008,  n.
166, per la durata di  36  mesi,  in  favore  di  un  massimo  di  31
lavoratori  della  societa'  in  parola  che  saranno  collocati   in
mobilita' gradualmente a decorrere dal 4 ottobre  2010  e  sino  alla
data ultima del 31 gennaio 2011,  di  cui  n.  10  dipendenti  presso
l'unita' di Roma, n. 9 dipendenti presso l'unita' di Milano e  n.  12
dipendenti presso l'unita' di Varese; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, in favore  di  un
massimo di 31 lavoratori della societa' Japan Airlines  International
CO LTD che saranno collocati in mobilita'  gradualmente  a  decorrere
dal 4 ottobre 2010 e sino alla data ultima del 31  gennaio  2011,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008,  n.
134, convertito, in legge del 27 ottobre 2008, n. 166; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge  del  28  agosto
2008, n. 134, convertito, in legge del 27 ottobre 2008,  n.  166,  e'
autorizzata la concessione del  trattamento  di  mobilita',  definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, in data 20 ottobre 2010, per 36 mesi, in favore di
un numero massimo di 31  lavoratori  della  societa'  Japan  Airlines
International CO LTD che saranno collocati in mobilita'  gradualmente
a decorrere dal 4 ottobre 2010 e sino alla data ultima del 31 gennaio
2011 di cui: 
    n.10  dipendenti  presso  l'unita'  di  Roma,   matricola   INPS:
4954466897; 
    n.  9   dipendenti   presso   l'unita'   di   Milano,   matricola
INPS:4954466897; 
    n.12  dipendenti  presso  l'unita'  di  Varese,  matricola  INPS:
4954466897.