IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva n. 2008/61/CE della Commissione, del  17  giugno
2008, che  stabilisce  le  condizioni  alle  quali  taluni  organismi
nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti  elencati  negli
allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del  Consiglio
possono essere introdotti o trasferiti da un  luogo  all'altro  nella
Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici
e per lavori di selezione varietale; 
  Considerata la necessita' di recepire la  direttiva  n.  2008/61/CE
della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto  legislativo  n.
214/05; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale  espresso
nella seduta del 27 e 28 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 7 ottobre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Gli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 214, sono cosi' di seguito modificati: 
    a)  Nell'allegato  XVI,  le  parole  «direttiva  95/44/CE»   sono
sostituite dalle parole «direttiva 2008/61/CE»; 
    b) Nell'allegato XVII, parte A, sezione II, le parole  «direttiva
77/93/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/29/CE»; 
    c) Nell'allegato XVII, parte A, e' aggiunta la  seguente  sezione
IV: 
  Sezione IV: Vegetali  delle  specie  stolonifere  o  tuberifere  di
Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione 
  1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi,  a
idonee terapie secondo  quanto  stabilito  nelle  direttive  tecniche
FAO/IBPGR. 
  2. Dopo le terapie di cui al punto 1,  ogni  unita'  del  materiale
vegetale e' sottoposta a indexaggio.  Tutto  il  materiale  vegetale,
compresi i vegetali di indexaggio, viene  conservato  negli  impianti
approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato  I.
Durante  il  periodo  dell'indexaggio,  il  materiale   vegetale   da
immettere ufficialmente in circolazione  deve  essere  conservato  in
condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo  e  sottoposto
ad  esame  visivo  per  individuare  eventuali  segni  o  sintomi  di
organismi nocivi, compresi  tutti  gli  organismi  nocivi  pertinenti
elencati nella direttiva 2000/29/CE e il potato yellow vein  disease,
all'arrivo  e  successivamente  ad  intervalli  regolari  fino   alla
senescenza. 
  3. Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre  seguire
le disposizioni tecniche illustrate al punto 5, per poter individuare
almeno i seguenti organismi nocivi: 
    batteri: 
      a)  Clavibacter  michiganensis  (Smith)  Davis  et   al.   ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.; 
      b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., 
    virus e viroidi: 
      a) andean potato latent virus; 
      b) potato black ringspot virus; 
      c) potato spindle tuber viroid; 
      d) potato yellowing alphamovirus; 
      e) potato virus T; 
      f) andean potato mottle virus; 
      g) virus comuni della patata, A, M, S, V, X e Y  (compresi  Yo,
Yn e Yc) e potato leaf roll virus. 
  Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le  procedure  di
indexaggio debbono essere effettuate  in  modo  tale  da  individuare
perlomeno i virus e  gli  organismi  simili  ai  virus  di  cui  alle
precedenti lettere da a) a e). 
  4. Il materiale vegetale sottoposto  all'esame  visivo  di  cui  al
punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi
nocivi forma oggetto di un'indagine e,  se  del  caso,  di  un  esame
intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identita'
degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi. 
  5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti: 
    per i batteri: 
      1) per i  tuberi,  esaminare  l'ombelico  di  ogni  tubero.  Il
campione standard e' di 200  tuberi,  ma  la  procedura  puo'  essere
utilizzata anche per campioni inferiori a 200 tuberi; 
      2) per le piante e le talee, comprese le micropiante, esaminare
le parti inferiori dello stelo e, se necessario, le  radici  di  ogni
unita' del materiale vegetale; 
      3) si raccomanda di esaminare la progenie  dei  tuberi  oppure,
per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il  normale
ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 1 e 2; 
      4)  per  il  materiale  di  cui  al  punto  1,  il  metodo  per
l'individuazione di Clavibacter michiganensis (Smith)  Davis  et  al.
ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davis et al. e' il  metodo
comunitario stabilito nell'allegato I della direttiva  93/85/CEE  del
Consiglio (1). Per il materiale  di  cui  al  punto  2,  puo'  essere
applicato tale metodo; 
      5)  per  il  materiale  di  cui  al  punto  1,  il  metodo  per
l'individuazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e'
lo  schema  di  esame  contenuto  nell'allegato  II  della  direttiva
98/57/CE (2). Per  il  materiale  di  cui  al  punto  2  puo'  essere
applicato tale metodo; 
    per i virus e i viroidi diversi dal potato spindle tuber viroid: 
      1) l'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine
e talee, comprese  micropiante)  consiste  in  un  esame  sierologico
realizzato al momento o in prossimita' della fioritura  per  ciascuno
degli organismi nocivi specificatamente elencati diversi  dal  potato
spindle tuber viroid, seguito da un esame biologico del materiale che
ha  dato  esito  negativo  all'esame  sierologico.   Per   il   virus
dell'accartocciamento   debbono   essere   effettuate    due    prove
sierologiche; 
      2) l'esame minimo per i veri tuberi seme consiste in  un  esame
sierologico o in  un  esame  biologico,  qualora  il  primo  non  sia
disponibile. Si raccomanda vivamente di sottoporre nuovamente  ad  un
esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo
e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi; 
      3) gli esami sierologici e biologici di cui  ai  punti  1  e  2
vanno effettuati su vegetali coltivati in serra, dai quali sono stati
prelevati campioni in almeno due punti di  ciascuno  stelo,  compresa
una giovane foglia completamente formata all'apice di  ogni  stelo  e
una foglia piu' vecchia situata  circa  a  meta';  occorre  prelevare
campioni da ogni  stelo,  vista  la  possibilita'  di  infezioni  non
sistematiche. Per l'esame sierologico  non  vanno  messe  insieme  le
foglioline  di  piante  diverse,  tranne  qualora  il   rapporto   di
composizione del campione sia stato  convalidato  per  il  metodo  in
questione; le  foglioline  di  ogni  stelo  possono  essere  tuttavia
raggruppate per costituire il campione di un  singolo  vegetale.  Nel
caso dell'esame biologico si possono mettere insieme  fino  a  cinque
vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori; 
      4) i vegetali indicatori da utilizzare per l'esame biologico di
cui ai punti 1 e 2 sono quelli elencati dall'Organizzazione europea e
mediterranea per la  protezione  delle  piante  (OEPP)  oppure  altri
vegetali indicatori ufficialmente approvati che hanno  dimostrato  di
poter individuare i virus; 
      5) solamente il materiale che e' stato  direttamente  esaminato
puo' uscire dalla quarantena. Qualora sia stato fatto  un  indexaggio
degli occhi, puo'  uscire  dalla  quarantena  solamente  la  progenie
dell'occhio  esaminato.  Il  tubero  non   puo'   essere   messo   in
circolazione a causa dei possibili problemi  dovuti  ad  un'infezione
non sistemica; 
    potato spindle tuber viroid: 
      1) per tutto il materiale vegetale gli esami  debbono  avvenire
su vegetali coltivati in serra, non appena hanno raggiunto  il  pieno
sviluppo, ma prima della fioritura e della produzione di polline. Gli
esami su  germogli  di  tuberi/vegetali  coltivati  in  vitro/piccole
plantule e' considerato esclusivamente come un esame preliminare; 
      2) i campioni sono prelevati da  una  fogliolina  perfettamente
formata all'apice di ogni stelo del vegetale; 
      3) tutti i materiali da esaminare sono coltivati a  temperature
non inferiori ai 18 °C e preferibilmente superiori  a  20  °C  e  con
un'esposizione alla luce di almeno 16 ore; 
      4)  l'esame  avviene  con  sonde  di   cDNA   o   RNA   marcate
radioattivamente o meno,  col  metodo  return-PAGE  (colorazione  con
argento) o RT-PCR; 
      5) per  le  sonde  e  il  metodo  return-PAGE  il  rapporto  di
composizione massimo del campione e' di 5. L'utilizzazione di  questo
rapporto o di un rapporto superiore dev'essere convalidato. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti  il  16  novembre  2010,  Ufficio  di
controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro  n.  4,
foglio n. 338.